Notizie che, nonostante le pronte e numerose precisazioni del Garante, non
smettono di essere riportate anche da quotidiani a carattere nazionale, senza le
necessarie verifiche. L'Autorità (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano
Rasi, Mauro Paissan) ritiene, dunque, doveroso chiarire in maniera decisa ancora
una volta che tali notizie non sono vere. Siamo di fronte a una vera e propria
leggenda metropolitana.
Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti
dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli
agli alunni in busta chiusa.
Mai, in nessun caso, un tale provvedimento è stato preso, né, tanto meno, esso è
previsto dall'attuale legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati
personali entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno.
Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che i
risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a
speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l'avvento
della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina
in materia e rispondendo a principi di trasparenza.
Il 9 febbraio di quest'anno, un'ordinanza del Ministro per l'istruzione ricorda
peraltro che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun
alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti
in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli
esami, "con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito
negativo". Analoghe soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze
ministeriali del 2001 e del 2003 .
Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni
di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto
per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario
rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni
sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà,
costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie
convinzioni, anche di natura religiosa.
Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare da parte
delle scuole, nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a
proprio piacimento di un regolamento sui dati "sensibili". Il "Codice" contiene
già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento
attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante.
La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è
stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge.
Una corretta informazione è quindi importante.
Roma, 3 dicembre 2004