“La
ripartizione dei posti di sostegno è disposta in base ai profili
dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti
dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola
cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie
di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell'ambito della
provincia, tenendo conto, peraltro, dell'opportunità di evitare
l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo
studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei
rapporti educativi già instaurati”.
Redazione
redazione@aetanet.org
In vista delle operazioni
relative alla definizione degli organici di sostegno della scuola
secondaria di II grado, poiché continuano a pervenire segnalazioni di
impropria individuazione delle aree da parte delle scuole (area
scientifica, umanistica, tecnica e psicomotoria), si ritiene
opportuno ricordare alle SS.LL. quanto disposto dal Decreto
Ministeriale 25 maggio 1995, n° 170, che all’art. 3 comma 3 così
recita:
“La ripartizione dei posti di sostegno è disposta in base ai profili
dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti
dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola
cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie
di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell'ambito della
provincia, tenendo conto, peraltro, dell'opportunità di evitare
l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo
studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei
rapporti educativi già instaurati”.
Sarà cura delle SS.LL.
vigilare affinché vengano adottati provvedimenti conformi alla
disposizione normativa citata.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(Guido
Di Stefano)