Al fine di uniformare l’operato delle istituzioni scolastiche della
provincia, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:
Art. 72 comma 11
Considerato che, l’attuazione
dell’art. 64 della L. 133/2008 comporterà, nel triennio 2009/2011, una
rimodulazione del numero di posti di docenti e di personale ATA, con
possibilità di “”razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso”” e che, pertanto, dovrà essere evitata ogni forma di aggravio
erariale connesso al formarsi di ruoli in esubero, si segnala alle
SS.LL. la necessità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro
del personale dipendente che abbia raggiunto 40 anni di anzianità
contributiva al 31/08/2010.
La direttiva n. 94/2009 ribadisce
l’esigenza prioritaria di evitare o comunque limitare il sorgere del
soprannumero e, pertanto, nell’osservanza scrupolosa delle disposizioni
di cui al comma 11 citato, il preavviso di risoluzione di rapporto di
lavoro deve essere notificato a tutti gli interessati,
ricorrendone le condizioni, a prescindere dall’appartenenza a categoria
o classe di concorso con personale in esubero entro la data del
28 febbraio prossimo, salvo errori accertati da quest’Ufficio.
Si allega, comunque, l’elenco dei
posti e delle classi di concorso in esubero nel corrente anno
scolastico 2009/2010 che, per i motivi sopra esposti, subiranno delle
variazioni nel prossimo anno scolastico 2010/2011.
Art. 72 comma 7
Per quanto attiene l’applicazione
del comma 7 dell’art. 72, si ricorda, inoltre, che è indispensabile che
il trattenimento in servizio sino al 67 anno di età (art. 509 comma 5
T.U. n. 297/1994) riguardi il personale che non abbia raggiunto i 40
anni di anzianità contributiva e il cui ruolo non sia in soprannumero,
fermo restando che chi matura 39 anni avrà diritto a permanere per un
solo anno scolastico..
A seguito di quesiti posti da
taluni Dirigenti, quest’Ufficio ritiene che la scadenza della domanda
per la proroga del collocamento a riposo ai sensi dei commi 2 e 3
dell’art. 509 debba identificarsi con il 16/01/2010, come
previsto dal D.M. 95/2009, mentre per quanto riguarda il comma 5 del
citato art.509, considerato che non viene fissato alcun termine dal
superiore Ministero, debba farsi riferimento alla normativa
(comma 7 art. 72) che ne stabilisce la presentazione “””dai 24 ai 12
mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento”””.
Considerati i pareri discordanti su quest’ultimo punto, quest’ufficio
ha inoltrato alla
Direzione Regionale puntuale quesito e si riserva di fornire ulteriori
comunicazioni in merito.
IL DIRIGENTE
Raffaele Zanoli