Tutti i dipendenti che svolgono la loro attività in
luogo pubblico o aperto al pubblico nei confronti di un'utenza
indistinta devono esporre un
cartellino identificativo con nome e cognome. Il dipendente che non lo fa e il superiore
che lascia correre vanno puniti. Parola di Renato Brunetta, cui si
deve la circolare del 17 febbraio scorso diramata per
ricordare l'obbligo alle amministrazioni pubbliche, istruzione compresa.
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Di Mario D'Adamo (Italia Oggi)
Tutti i dipendenti che svolgono la loro attività in luogo pubblico o
aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta devono esporre
un cartellino identificativo con nome e cognome. Il dipendente che non
lo fa e il superiore che lascia correre vanno puniti. Parola di Renato
Brunetta, cui si deve la circolare del 17 febbraio scorso diramata per
ricordare l'obbligo alle amministrazioni pubbliche, istruzione
compresa. Obbligo stabilito dall'art. 69 del d.l.vo n. 150 dell'anno
scorso. Invece del cartellino il dipendente può esporre una scheda
sulla propria scrivania. Il ministro scrive che la scelta tra
cartellino e scheda è adottata dall'amministrazione di appartenenza ma
il decreto legislativo lascia intendere che possa decidere il
dipendente. Il ministro sembra anche suggerire che ogni amministrazione
possa ampliare le informazioni contenute sul cartellino (nome e
cognome). Nella scuola gli insegnanti possono anche non indossare il
cartellino quando fanno lezione, i loro alunni non sono una platea
indistinta, ma devono farlo quando si presentano in assemblea generale
o ai colloqui e nelle altre occasioni pubbliche legate all'esercizio
della loro funzione. Il personale di segreteria e i bidelli, quando
ricevono il pubblico, pure. Anche il dirigente scolastico e il
direttore di segreteria lo devono indossare. Se il ricevimento del
pubblico ha luogo presso le rispettive postazioni di lavoro, scrivanie,
sportelli, il personale può anche deporre il cartellino ed esporre la
targa, o esibire entrambi.
A onor del vero il cartellino i dipendenti pubblici, spesso anche
quelli non direttamente a contatto con il pubblico, già lo indossano, e
non per un doveroso quanto libero atto di cortesia verso gli utenti. Lo
stabiliscono le varie carte dei servizi, previste dall'art. 2, primo
comma, del d.l. 163/1995 (conv. in legge 273/1995) e adottate negli
anni novanta per quasi tutti i settori amministrativi. Tra di esse,
quella relativa all'istruzione, il cui schema generale è stato
approvato con decreto 7 giugno 1995 del presidente del consiglio dei
ministri Dini. Al punto 8.12 dello schema si prevede, infatti, che «gli
operatori scolastici devono indossare il cartellino di
identificazione», e si tratta degli operatori scolastici presso
l'ingresso e gli uffici (d.p.c.m. 7 giugno 1995). E c'è pure altro
precedente, quello del presidente del consiglio dei ministri Ciampi,
che con direttiva 27 gennaio 1994 aveva suggerito ai soggetti erogatori
di servizi pubblici di trattare gli utenti «con rispetto e cortesia»
nonché di «indicare le proprie generalità».