Indennità di disoccupazione per il personale senza incarico
L’Inps, con il messaggio n. 4425 dell’11 febbraio 2010, chiarisce
alcune questioni riguardanti l’indennità di disoccupazione ordinaria
non agricola con requisiti normali spettante al personale scolastico
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario inserito in graduatoria
ed in attesa di nomina per l’anno scolastico in corso.
L’Inps, con il messaggio n. 4425 dell’11 febbraio 2010, chiarisce
alcune questioni riguardanti l’indennità di disoccupazione ordinaria
non agricola con requisiti normali spettante al personale scolastico
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario inserito in graduatoria
ed in attesa di nomina per l’anno scolastico in corso.
Per quanto concerne la decorrenza delle domande, le stesse, anche
se presentate oltre i termini ordinari, purché entro il 31 dicembre
2009, ricorrendo le altre condizioni normativamente previste per il
requisito assicurativo e contributivo, sono da ritenersi accoglibili
con decorrenza del diritto dal 1° luglio 2009 o dal primo giorno utile
successivo al licenziamento. In ogni caso l’indennità è corrisposta a
decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal
lavoro, purché entro il 2009, oltre a presentare la domanda, il
richiedente abbia provveduto a perfezionare il proprio “stato di
disoccupazione”, attraverso la presentazione della dichiarazione di
disponibilità al lavoro.
Inoltre, la prestazione non deve considerarsi cessata, nel caso di
conferimento al lavoratore in disoccupazione di supplenze temporanee
superiori a 5 giorni nel corso delle attività didattiche dell’anno
scolastico 2009/2010 (termine 30 giugno 2010), in quanto l’erogazione
della prestazione è sospesa ed i contratti di supplenza prorogano il
periodo di durata della prestazione, in misura pari alla durata del
contratto nei limiti di durata massima dell’indennità nell’anno mobile.
Una volta terminato il periodo di supplenza, non occorre:
• presentare una nuova domanda;
• ottenere dal beneficiario una nuova “dichiarazione
di immediata disponibilità” o una nuova autocertificazione
dell’attestazione dello “stato di disoccupazione” presso il Centro per
l’impiego competente;
• osservare nuovamente il periodo di “carenza”.