CARI PRECARI, FORSE NON SCOMPARIRETE!
Fino a qualche mese fa I precari della scuola sembravano una categoria in via di estinzione, non perché si sarebbe dato il via alle immissioni in ruolo, quanto piuttosto perché esisteva il rischio concreto che, per le assunzioni, presto si passasse alla chiamata diretta. Insomma i precari erano il parafulmine di una situazione esplosiva e in via di ulteriore deterioramento, in quanto si voleva privatizzare il rapporto di lavoro, escludendo il canale del concorso pubblico e delle graduatorie vigenti, a vantaggio della chiamata diretta del dirigente scolastico. Secondo i sindacati scuola, questo era il vero scopo della riforma Moratti, come dimostrava il decreto sul personale uscito alla metà di luglio, in grave ritardo sulla tabella di marcia dell'avvio dell'anno scolastico. Che fosse una strategia per far sparire la categoria dei precari?
Che ne sarà, dunque, dei precari, gli affezionati precari, quelli di cui si parla ininterrottamente all'inizio di ogni anno scolastico? à- ci chiedevamo ansiosamente nei mesi scorsi
Forse diventeranno anche loro privati individui con un rapporto privato di lavoro?
E invece ecco la novità: niente più chiamata diretta, le nuove norme di reclutamento l'hanno, pare,eliminata.
Meno male! In tanti, all'interno di una solida categoria, ci si sente meno soli.
Silvana La Porta
Segue breve rassegna dei comunicati
Il giudizio della UIL scuola
Decreto legislativo in materia di formazione
degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento
ai sensi dell’art.5 della legge 53/2003
Decreto legislativo in materia di
formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento ai sensi
dell’art.5 della legge 53/2003
Lo schema di decreto legislativo in oggetto presenta ad
avviso della UIL-Scuola numerose modifiche rispetto al testo presentato in
precedenza, e sul quale avevamo esercitato dure critiche avverso il sistema di
reclutamento del personale docente prefigurato in quanto non venivano garantite
le condizioni di unitarietà e omogeneità sul territorio nazionale, né tanto meno
veniva garantita la trasparenza sulle procedure rispetto all’accesso ai posti di
lavoro.
La bozza prevedeva inoltre per definizione legislativa un profilo professionale
dei docenti, demandata per legge stessa alla sede pattizia.
Il nuovo testo fornito alle OO.SS presenta alcuni passi avanti rispetto a quella
situazione, sia rispetto alla formazione che al reclutamento del personale
docente; l’inversione di tendenza riguarda sostanzialmente l’introduzione di
elementi di omogeneità sia in ordine alla definizione del contingente dei posti
disponibili ai fini del reclutamento che in relazione alle procedure di accesso
ai posti, valide per tutto il territorio nazionaleLo schema di decreto legislativo in oggetto presenta ad avviso della UIL-Scuola
numerose modifiche rispetto al testo presentato in precedenza, e sul quale
avevamo esercitato dure critiche avverso il sistema di reclutamento del
personale docente prefigurato in quanto non venivano garantite le condizioni di
unitarietà e omogeneità sul territorio nazionale, né tanto meno veniva garantita
la trasparenza sulle procedure rispetto all’accesso ai posti di lavoro.
La bozza prevedeva inoltre per definizione legislativa un profilo professionale
dei docenti, demandata per legge stessa alla sede pattizia.
Il nuovo testo fornito alle OO.SS presenta alcuni passi avanti rispetto a quella
situazione, sia rispetto alla formazione che al reclutamento del personale
docente; l’inversione di tendenza riguarda sostanzialmente l’introduzione di
elementi di omogeneità sia in ordine alla definizione del contingente dei posti
disponibili ai fini del reclutamento che in relazione alle procedure di accesso
ai posti, valide per tutto il territorio nazionale.
La selezione di ingresso
In sintesi il nuovo sistema di formazione in ingresso dovrebbe prevedere una
apposita procedura concorsuale di selezione finalizzata alla copertura dei posti
riservati al concorso per titoli ed esami.
La selezione è indetta per ciascuna regione su posti da ricoprire nella regione
stessa.
Vengono attivate due tipologie di posti e quindi di percorsi formativi, aventi
pari dignità; una laurea magistrale, di cui non si conosce la durata,
finalizzata all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, ed un
diploma accademico di secondo livello per l’insegnamento nella scuola secondaria
di primo e secondo grado.
La selezione avviene per l’iscrizione al corso di laurea magistrale, di livello
unico per la scuola primaria e dell’infanzia, e per l’ iscrizione al corso di
diploma accademico di secondo livello per la scuola secondaria.
Il percorso di formazione
I suddetti titoli si conseguono con la discussione di una tesi, con la
valutazione dei periodi di tirocinio svolti nelle scuole, a cui si aggiunge il
superamento di un esame di stato con prove specifiche.
Il loro possesso abilita all’insegnamento e da titolo all’accesso ai ruoli.
L’intero percorso di formazione viene svolto in istituendi centri di Ateneo o
d’interateneo per la formazione degli insegnanti, i quali sono incaricati di
curare anche la formazione in servizio di docenti interessati allo svolgimento
di particolari incarichi all’interno delle scuole.
La definizione dei contingenti
Il numero dei posti messi a concorso viene definita con decreto
interministeriale per ogni triennio e rimodulabile annualmente sulla base di
stime previsionali del numero degli alunni, del turn- over dei docenti nel
triennio, la programmazione dei posti di insegnamento complessivamente vacanti a
livello nazionale rilevati su base regionale.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici, sia per la selezione di ingresso che per i
conclusivi esami di stato sono formate da docenti universitari e da docenti
titolari delle istituzioni scolastiche e formative.
Accesso alle graduatorie
A compimento del percorso gli interessati sono collocati in una graduatoria
distinta per ordini e gradi di scuola, da parte degli uffici scolastici
regionali, i quali, sulla base di un contingente di posti accantonati a tale
fine, procedono alla assegnazione alle scuole degli aspiranti docenti per lo
svolgimento di "un anno di applicazione all’insegnamento" presso una scuola, a
cui il docente si impegnerà per 180 giorni, affiancato da un tutor, con
contratto di formazione lavoro.
Per la positiva conclusione è prevista la discussione con il comitato di
valutazione della scuola di una relazione finale.
A conclusione dell’anno di applicazione il dirigente stipula con il docente il
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Fase transitoria
Si riattivano i corsi abilitanti; rispetto al precedente testo non c’è più il
riferimento alla riserva del 50 % dei posti per i precari presenti nelle attuali
graduatorie.
Pur nella coerenza delle linee generali di tale impostazione, in particolare per
il potenziamento del ruolo della scuola e dei docenti rispetto alle varie fasi
del percorso formativo, a partire dalla selezione, fino al tirocinio ed al
"praticantato" nella interazione con l’università, la UIL-Scuola sottolinea
negativamente la selezione precoce degli aspiranti docenti di scuola
dell’infanzia e primaria, incanalati a conclusione degli studi di scuola
secondaria superiore, prevedibilmente il liceo pedagogico, di tipo vocazionale,
nella scelta di una possibile professione, a differenza di coloro che possono
operare tale scelta all’interno di un ventaglio più ampio di opportunità, aperte
dal conseguimento della laurea di primo livello.
Il frequente rinvio a successivi provvedimenti amministrativi non contribuisce a
dare certezze al quadro di riferimento generale; per la delicatezza e
l’importanza degli argomenti "rinviati" tra cui assumono particolare rilevanza
quelli connessi al profilo formativo e professionale dei docenti, e quello per
la definizione dei requisiti minimi curriculari dei candidati, la Uil Scuola
rivendica la necessità di un confronto concreto con il sindacato rappresentativo
delle istanze e delle esigenze professionali dei lavoratori.
Questa
mattina, in occasione dell’incontro fra il Ministro e le organizzazioni
sindacali, tenutosi al MIUR e avente per oggetto la presentazione del decreto
ordinamentale sulla scuola superiore, attuativo della legge 53/03, è stata
consegnata alle OOSS la seconda bozza di decreto sulla formazione iniziale e
reclutamento.
La prima bozza era circolata nel mese di luglio del 2004, e la FLC CGIL ne aveva
fortemente criticato i contenuti ma nulla era seguito a quella prima bozza, fino
ad oggi.
I contenuti della bozza attuale non si discostano molto da quelli precedenti,
salvo che per qualche significativa differenza:
FORMAZIONE INIZIALE
Si svolge presso le Università e nei corsi accademici di secondo livello, è di
pari dignità per tutti i docenti, dalla scuola materna alla scuola secondaria
superiore.
Il Ministro, con propri decreti, stabilisce: le classi dei corsi, il profilo
formativo e professionale dei docenti, le attività didattiche dei corsi, gli
ambiti disciplinari, i crediti distinti per settore disciplinare.
La formazione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ha
preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
ACCESSO AI CORSI
Con decreto interministeriale si determina la programmazione triennale dei
posti, rilevati su base regionale e comunicati dalle Regioni e dalle scuole
paritarie .
Il Ministro dell’istruzione ripartisce i posti, nelle singole regioni, in modo
equilibrato fra le varie università e in numero pari ai posti dichiarati.
Le procedure selettive sono dunque indette dalle Regioni per i posti da
ricoprire nella Regione stessa.
Le prove selettive sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi
curriculari e l’adeguatezza della preparazione..
La laurea magistrale e il diploma accademico si conseguono con la discussione di
una tesi e il superamento di un esame di Stato, previa valutazione positiva del
tirocinio didattico.
La laurea e il diploma abilitano all’insegnamento.
ACCESSO AI RUOLI E CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
Gli abilitati con il percorso di cui sopra, sono collocati, dagli uffici
scolastici regionali, in apposite graduatorie regionali distinte per gradi di
scuola e per classi di abilitazione.
L’ufficio scolastico regionale assegna alle scuole, nell’ordine della
graduatoria, i docenti abilitati e il Dirigente Scolastico della scuola
accogliente stipula con i docenti contratti di formazione lavoro per un anno di
praticantato, sotto la supervisione di un tutor, con assunzione di
responsabilità di insegnamento..
Al termine, il docente abilitato discute, con il comitato di valutazione della
scuola, una relazione sulle esperienze e attività svolte.
A seguito di giudizio favorevole espresso dal comitato, il Dirigente scolastico
stipula, con l’interessato, un contratto di assunzione a tempo indeterminato,
con obbligo di permanenza di almeno tre anni nell’istituzione scolastica o
formativa presso cui si è svolto il praticantato.
Analogo organismo al comitato di valutazione della scuola statale, dovrà essere
previsto anche nella scuola paritaria e nella formazione professionale, ai fini
dell’assunzione.
CENTRI DI ATENEO O DI INTERATENEO PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
Tali strutture saranno finalizzate a: organizzare e monitorare le attività di
tutorato, provvedere allo svolgimento delle prove d’accesso, organizzare i
laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni, raccordarsi con enti e
istituzioni, collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la
formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto,
tutorato e coordinamento
NORME TRANSITORIE
Un decreto del Ministro disciplinerà i corsi abilitanti speciali art. 1 della
legge 143/04.
La FLC CGIL rivendica una sede di confronto politica, in cui discutere i
contenuti della bozza di decreto, prima che il Consiglio dei Ministri approvi,
con deliberazione preliminare, lo schema di decreto da sottoporre all’iter di
consultazione previsto dalla legge.
Molte questioni meritano di essere chiarite, fra l’altro anche la fase
transitoria, che si presenta particolarmente complicata, a causa degli
interventi sconsiderati di questi anni che hanno gonfiato le graduatorie,
prodotto conflitti e hanno prodotto aspettative le più diverse, a cui occorre
dare risposte.
Non vorremmo che la risposta fosse la proposta di assunzione Valditara che, se
finalmente ammette che la precarietà “è una piaga” della scuola, chiede alle
vittime di arrendersi al ricatto accettando di ridurre i propri diritti per
risolvere un problema economico, la cui responsabilità è di questo governo.
Non dovrebbe essere il parlamento a difendere i diritti dei cittadini? A
tutelarli e a proteggerli dalle ingiustizie e dallo sfruttamento?
La precarietà è, si, una piaga per la qualità del servizio e per i diritti delle
persone. La FLC CGIL rivendica dunque l’applicazione della legge 143/04 che
prevede l’assunzione su tutti i posti vacanti, secondo principi di uguaglianza e
di pari dignità che prevedono l’applicazione a tutti dei diritti contrattuali.
Questa è l’unica forma possibile e costituzionale per rispondere ai problemi di
scuola e docenti.
Roma, 14 gennaio 2005