Valditara, Augello, Zanetta
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Il personale docente e non docente delle scuole statali che, entro il 30 aprile 2010, con decorrenza dal successivo 1 settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 33 e di un'età pari o superiore ad anni 60, di una anzianità contributiva pari a superiore ad anni 34 e di un'età pari o superiore ad anni 59, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 35 e di un'età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 36 e di un'età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 38.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.
5-ter. L'erogazione del trattamento di fine servizio eventualmente spettante al dipendente, è effettuata comunque alla data nella quale il dipendente avrebbe maturato il diritto in assenza della facoltà di cui al predetto comma 1 e nella misura spettante alla data di esercizio della facoltà di cui al medesimo comma.
5-quater. All'onere di cui al comma valutato in 8 milioni di euro per il 2010, in 24 milioni per il 2011 e in 16 milioni per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».
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