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Pensioni: PENSIONI: A GENNAIO ESCONO ULTIMI 58-ENNI

Comunicati

Con il nuovo anno, infatti, si apre la per la di anzianità nonostante le regole per il pensionamento anticipato si siano inasprite a luglio (passando DA 58 A 59 ANNI con quota 95 tra età e contributi).

A gennaio potranno uscire coloro che hanno raggiunto i requisiti sei mesi prima dell’innalzamento dell’età, POSSONO UTILIZZARE LA FINESTRA I LAVORATORI ENTRO IL 30-06-1951 e con almeno 35 anni di contributi

Da ADNKRONOS

Prof. Filippo Laganà

 lagana.filippo@email.it

Domanda

Da pochi giorni mi è arrivata comunicazione da parte del Provveditorato che dal prossimo anno verrò messo in pensione per raggiunti 40 anni di servizio. Premetto che ottengo i 40 anni con il riscatto degli anni di laurea (già richiesto e ancora da pagare) ma proprio a dicembre 2009 scatterà per me l'ultimo gradone stipendiale. Dato che la mia pensione sarà calcolata con l'ultimo stipendio, cosa posso fare per rimanere in servizio ancora un anno (il 2010/2011) e godere quindi dei benefici dello scatto stipendiale sulla pensione?

Risposta

L'interessato può produrre istanza di trattenimento in servizio, motivata con l'interesse a raggiungere il trattamento retributivo di maggior favore. Non di meno, per effetto dell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, come riformato e vigente, il trattenimento in servizio non costituisce più diritto soggettivo, ma mero interesse legittimo e, dunque, l’amministrazione ha piena facoltà di rigettare la domanda. Resta il fatto, però che l’interessato, non avendo riscattato il periodo universitario, rinunciando a tale riscatto, potrebbe ingenerare la cessazione dei presupposti per l’applicazione del collocamento a riposo d’autorità, atteso che lo stesso si applica solo “a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni”. da treccani.it


Domanda

Sono stata individuata docente soprannumerario (scuola el. comune); - sul modulo trasferimenti alla domanda "Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?" ho risposto no; - ho indicato alcune sedi di preferenza (al primo posto ho messo la mia scuola); - vengono pubblicati i risultati e ottengo una sede come docente di inglese per 12 ore; - nella mia scuola di titolarità sono disponibili 17 ore di inglese e 3 di laboratorio; - in seguito al movimento delle scuole secondarie una insegnante della mia ex scuola ha ottenuto il passaggio alle superiori, liberando così un posto. Questo posto non dovrebbe essere attribuito al docente perdente posto che ha presentato domanda di trasferimento condizionata ? Il Dirigente scolastico ha prima detto di si, poi ha detto di no e dal Csa (Centri di servizi amministrativi) fanno sapere, verbalmente, che io potrei chiedere solo l'utilizzazione sul posto resosi disponibile. Alla luce di quanto esposto, desidererei sapere: 1) perché il posto creatosi nel corso dei movimenti non mi è stato assegnato ?; 2) Perché il Csa ha preferito trasferirmi su un posto di 12 ore lasciando scoperto nella mia ex scuola un posto di 17 + 3 ore.

Risposta

Le operazioni di mobilità seguono una tempistica diversa a seconda dell’ordine o grado di scuola che, generalmente, privilegia i movimenti della scuola primaria rispetto a quelli delle scuole secondarie, atteso che la soddisfazione di eventuali domande di passaggio di ruolo da scuola primaria a scuola secondaria, devono necessariamente essere posposte rispetto ai movimenti a domanda delle secondarie, in ottemperanza al principio di priorità dei movimenti all’interno dello stesso ordine e grado di scuola rispetto agli altri ordini e gradi. Conseguentemente, l’amministrazione procede in via prioritaria ai movimenti a domanda (trasferimenti) nella scuola primaria e, successivamente, dispone i movimenti delle secondaria. Dopo avere terminato le operazioni di trasferimento della secondaria, l’amministrazione medesima procede ai passaggi di ruolo e in quella fase dispone eventuali passaggi da scuola primaria a secondaria. Non di meno, per consentire agli interessati di ottenere la soddisfazione delle precedenze acquisite, la normativa contrattuale prevede che venga effettuata un’ulteriore tornata di movimenti con provvedimenti di validità annuale. In quella sede, il docente soprannumerario trasferito d’ufficio a domanda condizionata ha titolo a presentare domanda di utilizzazione facendo valere la precedenza per il rientro nella sede di precedente titolarità. In quella fase, dunque, l’interessata avrebbe potuto chiedere di rientrare in sede con utilizzazione di durata annuale. L’anno prossimo, poi, alla riapertura dei termini per i trasferimenti a domanda potrà presentare nuovamente l’istanza facendo valere la precedenza medesima e, qualora dovesse verificarsi una disponibilità in organico di diritto, sarà reintegrata nella sede di precedente titolarità, fatto salvo, in caso contrario, il diritto alla presentazione della domanda di utilizzazione. da Treccani.it

Nella nostra rassegna n. 8 del 20 dicembre 2009, chiusa in tipografia il 16, abbiamo pubblicato a pagina 10 e seguenti una “Guida” relativa alle “Cessazioni dal servizio del personale scolastico” e riportato due modelli di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, domanda di dimissioni volontarie dal servizio, domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantennio di servizio e altre tipologie di istanze di collocamento a riposo, relative al personale docente, educativo ed Ata.

 
Per quanto concerne i modelli di istanza di proroga di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età abbiamo pubblicato quelli esclusi dai criteri discrezionali dell’Amministrazione e precisamente:
 
a) il modello di istanza di proroga di trattenimento in servizio ai sensi del comma 2 dell’art. 509 del D.L.vo n. 297/1994 (per il personale in servizio all’1/10/1974) ai fini del conseguimento dell’anzianità massima di servizio e, comunque, fino al compimento del 70° anno di età;
b) il modello di istanza di proroga di trattenimento in servizio ai sensi del comma 3 dell’art. 509 del citato D.L.vo n. 297/1994 per il conseguimento dell’anzianità minima pensionabile e, comunque, fino al compimento del 70° anno di età.
 
Non abbiamo pubblicato il modello di domanda di proroga di trattenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del 65° anno di età relativo alla fattispecie prevista dall’art. 509, comma 5 del D.L.vo n. 297/1994 perché al momento in cui siamo andati in stampa non era stata ancora divulgata la direttiva del Miur n. 94 del 4/12/2009 sui criteri applicativi dell’art. 72, commi 7 e 11 della legge n. 133/2008.
Infatti, per la fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 509 del D.L.vo n. 297/1994 che recepisce la proroga di trattenimento in servizio per un biennio di cui all’art. 16, comma 1, del D.L.vo n. 503/1992, così come modificato dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133/2008, è data facoltà all’Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.
Quindi, dal 25 giugno 2008 la proroga di trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età non è più un diritto per tutti, ma è soggetta ai criteri discrezionali dell’Amministrazione.
 
LA DIRETTIVA N. 94/2009
La direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 (pubblicata appena divulgata su questo sito) fornisce indicazioni applicative sulle disposizioni contenute nell’art. 72, commi 7 e 11 della legge n. 133/2008 sia per i dirigenti scolastici che per il personale docente, educativo ed Ata. Per questi ultimi, l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età (cioè solo per un biennio) potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.
Relativamente all’applicazione del comma 11 dell’art. 72 della legge n. 133/2008 e successive disposizioni dal 5 agosto 2009 (giorno successico alla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) trova applicazione la nuova disciplina che, per il triennio 2009/2011, attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale con un preavviso di sei mesi, anche per il personale dirigente, al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente.
Per il personale docente, educativo ed Ata i direttori degli uffici scolastici regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Miur, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva alla data, rispettivamente, del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011. Se da più puntuali accertamenti attivati da parte dei dirigenti scolastici, si verifichi l’esistenza di tale condizione sarà inoltrato, dagli stessi, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010.
Nel caso che nel periodo di vigenza della legge (triennio 2009-2011), l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che l’adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge.
 
SCHEMA DI ISTANZA DI PROROGA AI SENSI DELL’ART. 72, COMMA 7, LEGGE N. 133/2008
Pubblichiamo a completamento dei modelli riportati nella nostra rassegna n. 8 del 20 dicembre 2009, lo schema di istanza di proroga del collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 72, comma 7, della legge 6/8/2008, n. 133, per un ulteriore biennio di servizio oltre il 65° anno di età. Questa istanza non va prodotta nei termini previsti dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133 cioè dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento, perché tale limite riguarda i dipendenti pubblici e non il personale del Comparto scuola. Essa va prodotta, come tutte le altre domande, entro il termine del 16 gennaio 2010 secondo le norme disposte per il collocamento a riposo a decorrere dall’1/9/2010 di cui al D.M. n. 95 e C.M. n. 96 del 15/12/2009.
Infatti, relativamente alla disciplina sul trattenimento in servizio in base all’art. 72, comma 7, della legge n. 133/2008, ferma restando l’applicazione della valutazione discrezionale dell’Amministrazione nell’accogliere la domanda di trattenimento, per il termine di presentazione dell’istanza rimane ferma l’indicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 351 del 1998, il quale rinvia ad apposito termine stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
 
 
SCHEMA ISTANZA DI PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO
AI SENSI DELL’ART. 72, COMMA 7, DELLA LEGGE 6/8/2008, N. 133
PER UN ULTERIORE BIENNIO DI SERVIZIO OLTRE IL 65° ANNO DI ETA’
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ......................................
........................................................................................
 
e p.c.                           ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
di ...................................................................
                                                                                                                              Ufficio pensioni
 
OGGETTO: Domanda di proroga del collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 72, comma 7, della legge 6/8/2008, n. 133.
 
Il sottoscritt... ......................................................................... nat... il ........................./................./..................... a ..................................................... in servizio presso .......................................................................... in qualità di .............................................................................
 
CHIEDE
 
la proroga del collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 72, comma 7, della legge 6/8/2008, n. 133, per un ulteriore biennio di servizio oltre il 65° anno di età.
 
Data, ...............................................................
 
Firma ............................................................
 
Parte riservata alla scuola (intestazione della scuola)
 
Decorrenza della nomina in ruolo: ...........................................................................
Decorrenza delle ritenute in conto Tesoro: ...........................................................
a presente domanda è stata presentata a questa scuola in data .......................................... ed assunta al protocollo n. ....................... .
 
Data, ...................................
 
(Timbro della scuola)
Il Dirigente Scolastico
....................................................
 








Postato il Sabato, 09 gennaio 2010 ore 00:05:00 CET di Filippo Laganà
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