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Precariato: COME DEVE COMPORTARSI IL SUPPLENTE TEMPORANEO?

Normativa Utile

COME DEVE COMPORTARSI IL SUPPLENTE TEMPORANEO?

 

Iniziamo bene l'anno. Informiamoci in modo capillare sul comportamento che deve tenere il supplente temporaneo durante il suo faticoso e frastagliato anno scolastico...onde evitare di finire sugli scogli! Le notizie sono gentilmente fornite dalla Gilda.



1.Le graduatorie da utilizzare.

Il dirigente scolastico dovrà comunque utilizzare le graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento di supplenze finalizzate alla sostituzione del personale docente temporaneamente assente ( supplenze dette brevi e saltuarie) e per la copertura di posti d’insegnamento resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre)

Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza, utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio della viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.


2.Supplenze brevi e saltuarie.

Il dirigente scolastico è autorizzato a ricorrere a una supplenza breve e saltuaria solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio d’insegnamento e dopo aver provveduto, utilizzando anche la flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del docente assente con docenti in servizio nella scuola.

Nella scuola elementare: la sostituzione del docente che si assenta fino ad un massimo di 5 giorni avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario d’insegnamento programmato per ciascun insegnante, eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario sono possibili nei limiti previsti dalla contrattazione d’istituto. (art. 4 comma 2 CCNI del 25.6.2004).

Nella scuola secondaria: si può provvedere alla sostituzione del docente assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, i docenti in servizio nella scuola anche oltre il limite di 11 giorni, previsto dalle vigenti disposizioni e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie concorrono ad incrementare il fondo d’istituto.

Per la sostituzione del docente con un orario d’insegnamento strutturato su più scuole (titolare su c.o.e.), ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza ( comma 5 art. 7 DM n. 201 del 25.5.2000).

3.La revoca di una supplenza breve e saltuaria.

La nomina di una supplenza breve e saltuaria, sensi dell’art. 521 comma 5 del Decreto Legislativo 297/1994, potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora venga meno la necessità che l’ha determinata e comunque si debba procedere, per un’esigenza sopravvenuta, all’utilizzazione di altro docente con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato avente titolo al mantenimento in servizio.

4.La convocazione per la stipula del contratto a tempo determinato, norme procedurali.

Il D.M. 103/2001 all’art. 12 prevede la convocazione puntuale dell’insegnante destinatario della supplenza.
Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze mediante fonogramma o telegramma.
Per le supplenze la cui durata si prospetta di almeno 30 giorni, in ogni caso, occorre inviare il telegramma.
Il fonogramma ( per supplenze dagli 11 ai 29 giorni), registrato agli atti della scuola, deve indicare la data e l’ora in cui viene fatto, gli estremi anagrafici della persona che riceve il fonogramma o della mancata risposta, gli estremi del personale di segreteria che ha proceduto al fonogramma.

Nel caso di mancata trasmissione del fonogramma ( per mancata risposta), è necessario procedere alla convocazione per telegramma.

Nella comunicazione di proposta di assunzione deve essere indicato:
la tipologia di posto ( supplenza annuale, supplenza temporanea, supplenza breve);
l’orario di prestazione settimanale;
il giorno e l’ora di convocazione;
l’ordine di graduatoria in cui ciascun aspirante si trova rispetto agli altri contestualmente convocati;
la possibilità di poter rilasciare formale delega all’accettazione della supplenza;
l’ubicazione dell’ufficio posto all’interno dell’edificio scolastico dove si svolgerà la convocazione.

Il telegramma ( obbligatorio per le supplenze di almeno 30 gg.) deve essere inoltrato con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione e sarà necessario indicare che l’aspirante ha facoltà di accettare la supplenza oltre con la sua presenza a scuola nel giorno e nell’ora indicati, anche con accettazione telegrafica o via fax, che deve pervenire entro i termini di convocazione.
In questo caso, se l’aspirante non presente risulterà destinatario della supplenza, per la sua posizione in graduatoria, verrà avvertito per telefono e invitato a prendere servizio tassativamente entro 24 ore dalla telefonata.


5.Mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita per l’anno scolastico in corso.( art. 8 D.M. n. 2001 del 25.5.2000).


6.La durata del servizio.

Ai fini della durata temporale della supplenza, sono da considerare servizio a tutti gli effetti e sono retribuiti i seguenti giorni ricadenti nel periodo della sua durata:
le domeniche,
le festività infrasettimanali,
il giorno libero dall’attività di insegnamento,
il/i giorno/i d’ interruzione delle attività didattiche delle scuola per motivi non prevedibili al momento della stipula del contratto ( circolare telegrafica ministeriale n. 270 del 4.8.1995).

Nel caso un supplente sia chiamato a sostituire un docente assente, che per motivi di organizzazione della scuola e di opportunità didattica svolga l’orario settimanale in meno di sei giorni, tale supplente ha titolo a sei/trentesimi della retribuzione, avendo assolto all’intero orario d’obbligo settimanale stabilito dal contratto di lavoro, (25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria), prevalentemente questo è il caso dei supplenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria che prestano servizio dal lunedì al venerdì (5gg.) con l’obbligo però di svolgere le attività d’insegnamento per l’intero orario settimanale.

7.La proroga della supplenza.

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da un solo giorno festivo o da un giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. ( art. 7 comma 3 del D.M. n. 201 del 25.5.2000).
La proroga della supplenza è da effettuare nei confronti del docente effettivamente in servizio e non anche in favore del docente in astensione obbligatoria o in servizio militare, dovendo tale proroga riferirsi al requisito della continuità didattica che solo il docente effettivamente in servizio può soddisfare ( vedi nota ministeriale n. 51418 del 31.1.1980 dell’ufficio gabinetto dell’allora M.P.I., comunicazione di servizio n. 1596 del 16.9.1998, parere del consiglio di stato n. 1083 del 26.2.1982e n. 1639 del 27.8.1986).


8.La conferma della supplenza.

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio, in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. (art. 7 comma 4 del D.M. n. 201 del 25.5.2000).
Qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. ( art. 37 comma 3 CCNL del 24.7.2003).


9.Diritto a completamento di orario.

L’aspirante al quale è conferita una supplenza ad orario non intero, anche in conseguenza della costituzione di posti d’insegnamento part - time per il personale con contratto a tempo indeterminato, conserva il diritto, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenze, a conseguire il completamento d’orario fino a raggiungere l’orario obbligatorio settimanale d’insegnamento previsto per il personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria). Tale completamento potrà avvenire a condizione che il dirigente scolastico accerti la compatibilità d’orario tra le ore già tenute dal supplente e quelle da conferire come completamento.
Il supplente della scuola secondaria può realizzare il completamento dell’orario settimanale ( 18 ore) sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore d’insegnamento appartenenti a diversa classe di concorso nell’ambito della scuola secondaria di primo e di secondo grado) con il limite massimo di tre scuole e 2 comuni.
Il completamento d’orario può avvenire anche in una scuola non statale con oneri a carico delle medesime e alle stesse condizioni sopra indicate.

10. Divieto di servizi contemporanei.

Nello stesso anno scolastico non possono essere prestai servizi di insegnamento contemporaneamente nei diversi ordini di scuola (scuola primaria con scuola secondaria e viceversa) anche nel caso di supplenze tra scuola statale e non statale.
Non possono essere prestati, altresì, servizi contemporaneamente in qualità di docenti e in qualità di personale ATA o di istitutore e viceversa. ( comma 3 art. 4 D.M. 201/2000).

11. Supplenze in scuole ubicate in zona di montagna o in piccole isole.

Per le scuole ubicate in zona di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all’interno di ciascuna fascia della graduatoria d’istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede interessata.
Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma ( vedi paragrafi 7 e 8) del supplente assunto con i criteri di precedenza di cui sopra solo se il periodo di assenza non è superiore a 15 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d’istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite. (art. 7 comma 6 D.M. 201/2000).
In considerazione del fatto che la precedenza serve ad assicurare la tempestiva copertura del posto, rivolgendosi preferenzialmente agli aspiranti cui sia più agevole il raggiungimento della sede di servizio, nel caso in cui il reperimento di aspiranti residenti nello stesso comune della scuola interessata risulti privo di esito, la disposizione di cui all’art. 7, coma 6, del D.M. 25.5.2000 n. 201, si applica in subordine anche agli aspiranti effettivamente residenti in eventuali altri comuni ubicati nella stessa isola. ( Nota ministeriale 1.2.2002).


12. Accettazione di altra supplenza.

Nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 aprile, il docente, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre, può risolvere anticipatamente la supplenza per accettarne un’altra di durata sino al termine delle lezioni annualmente definito dal calendario scolastico od oltre. Dopo il 30 aprile non sarà più possibile risolvere anticipatamente la supplenza.

Il docente, in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’ istituto, ha la facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne un’altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.

13. Rientro del titolare dopo il 30 aprile.

Al fine di garantire la continuità didattica, il docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Il periodo di 150 giorni è ridotto a 90 giorni nel caso di docenti delle classi terminali dei cicli di studio.( art. 34 CCNL 24.7.2003)."

Mi raccomando: fatene tesoro!

                                              Silvana La Porta









Postato il Lunedì, 03 gennaio 2005 ore 11:59:28 CET di Silvana La Porta
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