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Voce alla Scuola: CONCORSO DS: IN SENATO C’ERA CHI VUOLE SALVARE I PRESIDI, CHI I RICORRENTI…

Comunicati
IN SENATO C’E’ CHI VUOLE SALVARE I PRESIDI, CHI I RICORRENTI…

PUBBLICHIAMO UNO STRALCIO DELLA SEDUTA DEL SENATO DEL 17 NOVEMBRE 2009, DOVE SI EVIDENZIANO LE VARIE POSIZIONI POLITICHE PRO E CONTRO I DIRIGENTI NEOASSUNTI…IN PARTICOLARE IL SEN. FIRRARELLO…BUONA LETTURA! By Silvana La Porta


Il senatore GIAMBRONE (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.76, ribadendo che il suo Gruppo sta affrontando una ferma battaglia contro la sanatoria dei dirigenti scolastici siciliani, i quali hanno sostenuto un concorso palesemente irregolare. Giudicando incostituzionale il comma 4-quinquiesdecies dell'articolo 1, preannuncia la presentazione in Aula di una pregiudiziale di costituzionalità.
Precisa altresì che il suo Gruppo non intende affatto accanirsi contro i vincitori del predetto concorso, bensì ottenere il rispetto delle sentenze e, conseguentemente, l'annullamento della procedura concorsuale. Si dichiara perciò indisponibile ad una eventuale trasformazione in ordine del giorno, annunciando inoltre l'imminente presentazione di una interrogazione urgente al ministro Gelmini in ordine ai provvedimenti disciplinari che saranno assunti a carico del dirigente scolastico regionale siciliano. Rimarca infine la posizione rigida del suo Gruppo sulla questione, insistendo per la votazione dell'emendamento.

Il senatore FIRRARELLO (PdL) fa presente che il dirigente regionale siciliano ritiene di aver organizzato il concorso secondo la normativa vigente, come peraltro è accaduto nelle altre regioni. Sono state dunque nominate una commissione ogni cinquecento partecipanti nonché delle sottocommissioni, anche se - riconosce - alcune di esse pur essendo presiedute dallo stesso soggetto, venivano convocate nello stesso momento. Concorda dunque sulla gravità dell'episodio ma invita a tener conto degli oltre quattrocento dirigenti scolastici che hanno sostenuto un concorso difficile e sono ormai da due anni in servizio.
Prende dunque atto della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, rammentando inoltre che il comma 4-quinquiesdecies dell'articolo 1 è frutto di un emendamento approvato alla Camera originariamente consistente in due commi. Segnala infatti che il secondo comma prevedeva il superamento di un esame per i ricorrenti ma è stato erroneamente respinto presso l'altro ramo del Parlamento. Ribadisce poi che l'approvazione dell'emendamento 1.76 rischierebbe di gettare nel caos la quasi totalità delle scuole siciliane e auspica che venga adeguatamente affrontato il problema senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso.

Il PRESIDENTE comunica in proposito che la Commissione giustizia ha espresso un parere favorevole sul decreto-legge condizionato alla soppressione del comma 4-quinquiesdecies, affermando che non appare corretto un intervento legislativo diretto a determinare il mero annullamento degli effetti di provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati.

Sull'emendamento 1.76 si esprime in senso favorevole anche il senatore ASCIUTTI (PdL), il quale conviene che il comma 4-quinquiesdecies ponga seri dubbi di costituzionalità. Riconosce tuttavia la necessità di convertire in legge il decreto nei tempi previsti onde non penalizzare i docenti precari che attendono di poter usufruire delle misure disposte nel provvedimento. Propone dunque di approvare l'emendamento in Commissione, salvo ritirarlo in Assemblea qualora il Governo si impegni ad affrontare realmente la questione in un separato provvedimento, prima che si concluda l'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore RUSCONI (PD), nel ricordare che il suo Gruppo ha già aderito alla proposta emendativa del senatore Giambrone, rivendica l'attenzione manifestata dal proprio schieramento nei confronti della scuola italiana, puntualizzando che i miglioramenti non si compiono attraverso meri tagli. Nel prendere atto delle considerazioni del senatore Firrarello, ritiene comunque scorretto il comportamento tenuto dal dirigente scolastico regionale siciliano, che ha finito per invalidare il concorso.
Afferma altresì che, nel momento in cui si invoca la terzietà della magistratura e la non ingerenza sulle funzioni del Parlamento, sarebbe inopportuno che il Parlamento intervenisse su una pronuncia del giudice amministrativo

Il senatore RUSCONI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, puntualizzando che i dirigenti siciliani sono ormai immessi in ruolo e quindi l'eventuale annullamento del concorso comporterebbe esclusivamente la nomina di un delegato, parimenti già di ruolo. Considerata l'irregolarità manifesta della procedura concorsuale nega che dalla soppressione del comma 4-quinquiesdecies possano derivare maggiori oneri. Prende perciò atto che la maggioranza ha modificato il proprio avviso allineandosi a quello espresso dal relatore. Preannuncia peraltro la presentazione in Assemblea di un identico emendamento a propria firma, ribadendo che un posto eventualmente vacante non aggraverebbe le finanze del Ministero. Esprime infine sconcerto per l'orientamento della maggioranza soprattutto a fronte del parere della Commissione giustizia.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) prende atto con rammarico del voto contrario dell'opposizione su un provvedimento che, seppure incompleto, va comunque incontro ad una categoria in difficoltà in un momento di crisi. Il Governo, del resto, sta cercando con diversi tipi di ammortizzatori sociali di salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie. Pur essendo migliorabile, ad esempio ampliandone il raggio di azione ad altri anni scolastici, il decreto-legge corrisponde dunque alle esigenze delle fasce più deboli, tanto che egli si sarebbe atteso quanto meno l'astensione dei Gruppi di opposizione.
Quanto alla permanenza di norme indubbiamente discutibili, egli prende atto dell'impegno assunto dal Governo - che sarà formalizzato in Aula con l'accoglimento di uno specifico ordine del giorno - a risolvere le questioni rimaste aperte, ivi compresa quella dei presidi siciliani. Ribadisce peraltro che le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia hanno annullato il concorso e quindi i dirigenti che erano stati dichiarati vincitori sono tornati docenti, eventualmente con incarichi di presidenza. La loro conferma in ruolo come dirigenti, come prevista dal comma 4-quinquiesdecies, è quindi onerosa ed in contrasto con la clausola di invarianza della spesa parimenti prevista dal medesimo comma. A suo avviso, la norma di conferma in ruolo è quindi inapplicabile. Comunque, prende atto con soddisfazione dell'impegno del Governo a provvedere con sollecitudine ad una soluzione di equità.
GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI, VITA, MARIAPIA GARAVAGLIA
Sopprimere il comma 4-quinquiesdecies.
1.77
GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI
Sostituire il comma 4-quinquiesdecies con il seguente:
«4-quinquiesdecies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i tempi e le modalità con le quali devono essere riespletati i concorsi per dirigenti scolastici, banditi ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, nelle regioni in cui sono intervenute sentenze di annullamento delle procedure relative alle prove concorsuali inerenti i sopra menzionati concorsi».
1.78
D'ALIA, PETERLINI, RUSCONI
Al comma 4-quinquiesdecies, dopo le parole: «o idonei siano stati assunti in servizio» aggiungere le seguenti: «nonché sulle posizioni degli idonei che, ai sensi dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ancora in attesa di nomina».
1.79
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO, RUSCONI
Al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché sulle posizioni degli idonei che, ai sensi dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ancora in attesa di nomina».
1.94
IL RELATORE
Al comma 4-quinquiesdecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Hanno diritto al reinserimento in coda nelle rispettive graduatorie generali di merito d'appartenenza, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i vincitori e gli idonei del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e riservato per dirigenti scolastici, rinunciatari alla nomina o che, dopo l'accettazione della stessa, non hanno sottoscritto il contratto o assunto servizio. Gli stessi saranno nominati sui posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'ufficio scolastico regionale d'appartenenza e a domanda, come previsto dall'articolo 24-quinquies del citato decreto-legge n. 248 del 2007, anche nell'ambito intersettoriale ed interregionale».
1.93
ADAMO, MARIAPIA GARAVAGLIA
Al comma 4-quinquiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Parimenti sono nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 coloro i quali hanno superato positivamente il concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 ed inseriti con riserva nell'apposita graduatoria».
1.83
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO, RUSCONI
Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
«4-quinquiesdecies1. I concorrenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno presentato un ricorso giurisdizionale per non avere superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle relative graduatorie regionali. Per tali concorrenti la possibilità di nomina è ammessa anche per la copertura di posti rimasti vacanti e disponibili in altra regione. I concorrenti partecipano ad un corso di formazione intensivo, anche on line, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'espletamento di una prova scritta e orale che si conclude nell'anno scolastico 2009-2010 e comunque prima che venga bandito il nuovo concorso ordinario».
1.95
ANNA MARIA SERAFINI
Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
«4-quinquiesdecies1. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-quinquiesdecies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno 2010-2011».
1.80
IL RELATORE
Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:
«4-quinquiesdecies1. I candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004 e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale per l'annullamento degli atti concorsuali al TAR e/o al Consiglio di giustizia amministrativa e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge, potranno, a domanda, partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a 3 mesi, a conclusione del quale è previsto un colloquio, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011».
1.81
LUMIA, RUSCONI
Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:
«4-quinquiesdecies1. A seguito delle sentenze nn. 477 e 478, depositate il 25 maggio 2009, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, le quali annullano i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso di cui al comma 4-quinquiesdecies, i candidati che abbiano partecipato alle prove scritte del concorso e che abbiano prodotto ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione, nei tempi previsti, possono, a domanda, partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi con valutazione finale. A conclusione del corso di formazione i candidati sono ammessi a una prova orale, con commissione appositamente costituita, che si intende superata con giudizio non inferiore a 21/30. I candidati che supereranno le procedure del corso di formazione saranno, a pieno titolo, inseriti in coda alla graduatoria di cui al comma 4-quinquiesdecies in ordine di punteggio. Gli oneri di cui al presente comma sono a valere sulle economie dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia relativamente alle assegnazioni effettuate per i precedenti concorsi e se necessario sulle economie dei fondi assegnati alla formazione dei dirigenti».
1.82


1-quinquies.0.2
VICARI, DIVINA, ASCIUTTI
Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:
«Art. 1-sexies.
(Nomina dei dirigenti scolastici)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici sono disposte, in misura pari al 70 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e, per il restante 30 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, i candidati dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, che non ottengono la nomina in ruolo in nessuna delle fasi previste dalla vigente normativa in materia e non ottengono la conferma dell'incarico di presidenza nelle regioni di appartenenza, possono chiedere la conferma dell'incarico di presidenza per la copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Analoga facoltà, alle stesse condizioni, è attribuita ai candidati del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, ai quali l'incarico di presidenza è conferito dopo quelli spettanti ai candidati del corsi-concorsi riservati.
3. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali i candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero ovvero, se necessario, su fondi assegnati agli uffici scolastici regionali per la formazione dei dirigenti.
4. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti con delibere della giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-quinquies del citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma non hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali».
1-quinquies.0.4
D'ALÌ, ASCIUTTI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-sexies.
(Nomina dei dirigenti scolastici)
1. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la prova di selezione, o che pur non avendo prodotto aIcun ricorso rientrano nella suddetta platea sulla base delle reiterate sentenze del Consiglio di Stato per cui gli atti generali o collettivi fondati su cause indivisibili operano non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio ma anche di coloro che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali.
2. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero».

VI RICORDIAMO CHE: Il Senato ha approvato la legge salvaprecari senza emendamenti . Come si ricorderà il testo esitato alla Camera conteneva anche il c.d. "lodo salvapresidi" che immunizzava i vincitori del concorso annullato dal CGA dagli effetti della sentenza. Il Senato, accogliendo i rilievi di incostituzionalità avanzati dal Presidente della Repubblica, ha approvato un ordine del giorno che impegna il governo a varare un provvedimento rivolto a stralciare la norma dalla legge.





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Postato il Sabato, 21 novembre 2009 ore 00:00:00 CET di Silvana La Porta
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