La CISL Scuola Sicilia sulle supplenze brevi
(08/10/09-12:00)
Il Segretario Generale Regionale della CISL Scuola Sicilia, Angelo Prizzi, presa visione della nota del Direttore Generale Luciano Chiappetta in ordine alla possibilità di nominare personale supplente temporaneo in caso di assenze inferiori a 15 giorni onde evitare l’interruzione del pubblico servizio e danni al diritto allo studio, ha chiesto formalmente al Direttore Generale Regionale, Guido Di Stefano, se detta disposizione è estensibile de factu agli altri ordini e gradi di scuola in assenza di personale docente comunque a disposizione.
Il motivo della richiesta è evidente: nella nota inviata agli USR e USP, il 6 ottobre scorso Luciano Chiappetta, Direttore Generale del MIUR, ha sottolineato come che in tutti i casi in cui le “soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”.
L’indicazione del MIUR, al di là del gravame conseguente, non esplicita se tale “apertura” al conferimento di supplenze brevi riguarda tutti gli ordini e gradi di scuola o solo la secondaria, stante il fatto che sia la scuola dell’infanzia e che la scuola primaria, non disponendo di ore di contemporanea presenza subiscono un disagio notevole in fase organizzativa dovendo comunque assicurare il servizio scolastico per l’intera giornata.
(08/10/09-12:00)
Il Segretario Generale Regionale della CISL Scuola Sicilia, Angelo Prizzi, presa visione della nota del Direttore Generale Luciano Chiappetta in ordine alla possibilità di nominare personale supplente temporaneo in caso di assenze inferiori a 15 giorni onde evitare l’interruzione del pubblico servizio e danni al diritto allo studio, ha chiesto formalmente al Direttore Generale Regionale, Guido Di Stefano, se detta disposizione è estensibile de factu agli altri ordini e gradi di scuola in assenza di personale docente comunque a disposizione.
Il motivo della richiesta è evidente: nella nota inviata agli USR e USP, il 6 ottobre scorso Luciano Chiappetta, Direttore Generale del MIUR, ha sottolineato come che in tutti i casi in cui le “soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”.
L’indicazione del MIUR, al di là del gravame conseguente, non esplicita se tale “apertura” al conferimento di supplenze brevi riguarda tutti gli ordini e gradi di scuola o solo la secondaria, stante il fatto che sia la scuola dell’infanzia e che la scuola primaria, non disponendo di ore di contemporanea presenza subiscono un disagio notevole in fase organizzativa dovendo comunque assicurare il servizio scolastico per l’intera giornata.