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Dirigenti Scolastici: La sentenza del Cga sul concorso a presidi in Sicilia ha veramente annullato la procedura?

Opinioni

E' stato richiesto allo scrivente parere pro-veritate in ordine all'attività che l'Amministrazione, segnatamente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, deve porre in essere per portare ad esecuzione la decisione n. 477/2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

1. Al fine di esitare compiutamente la richiesta è bene premettere la sequenza dei fatti così come narrati nella precitata decisione.
La dott.ssa Cucciniello Maria Antonietta ha impugnato avanti il TAR Sicilia - Palermo i seguenti atti:
a) valutazione operata dalla comunicazione giudicatrice delle prove scritte sostenute dalla ricorrente;
b) verbale della Commissione giudicatrice del 15.2.2002;
c) provvedimento di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del 15.2.2006, nonchè l'ulteriore provvedimento di nomina dei componenti la Commissione esaminatrice per la sua integrazione a seguito dello sdoppiamento dell' organo tecnico di valutazione in due sottocommissioni.

Il T.A.R. Sicilia - Palermo, con Ordinanza cautelare n. 1039 dell'I1.9.2006, ha disposto la rinnovazione della rivalutazione degli elaborati della ricorrente da parte della sottocommissione diversa da quella che aveva in precedenza effettuato la prima correzione, nel rispetto del principio circa la natura di organo perfetto che pertiene alla Commissione di concorso.
Quest'ultima puntualizzazione è stata dettata nell'indicata Ordinanza giacchè la ricorrente aveva lamentato che le due sottocommissioni operavano contestualmente, onde non poteva essere assicurata la costante presenza del Presidente presso ogni singola sottocommissione, con violazione dei principi in tema di funzionamento dei collegi perfetti.
A seguito della rivalutazione, poiché anche il nuovo giudizio aveva disposto la mancata ammissione della ricorrente alle prove orali, quest'ultima ha presentato ricorso per motivi aggiunti con cui oltre a richiedere l'annullamento della nuova valutazione, è stato richiesto anche l'annullamento di tutte le prove concorsuali relative al corso-concorso per Dirigenti Scolastici di cui al DDG del MIUR 22.11.2002 e, pertanto, dell'intero concorso.
Il TAR Sicilia - Palermo, con sentenza n. 1830/2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto esso non era stato notificato a nessuno dei soggetti ammessi alle prove orali (rectius: inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio).
La sentenza è stata appellata ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha:
a) ritenuto errata la statuizione di inammissibilità del ricorso adottata dal Giudice di prime cure;
b) contrariamente a quanto affermato dal TAR Sicilia - Palermo, secondo cui la ricorrente non aveva più interesse alla definizione del ricorso principale, atteso che i suoi elaborati a seguito dell'Ordinanza cautelare propulsiva adattata dal Giudice di prime cure, erano stati rivalutati negativamente, ha ritenuto che la ricorrente continuasse a mantenere integro l'interesse alla decisione, accogliendo il ricorso in appello.

2. Premesso quanto precede, al fine di chiarire quale debba essere l'attività che l'Amministrazione deve adottare per portare ad esecuzione il giudicato, occorre individuare esattamente il contenuto di esso alla stregua della domanda della ricorrente (petitum sostanziale) e delle statuizioni del Giudice.
Si è rammentato sul n. 1 che mentre nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha richiesto l'annullamento della valutazione delle proprie prove scritte, congiuntamente ad alcuni atti presupposti, nel ricorso per motivi aggiunti oltre ad essere richiesto l'annullamento della rinnovata valutazione delle medesime prove concorsuali, è stato, altresì, richiesto l'annullamento di tutta la procedura concorsuale.
Il giudicato in commento contiene la statuizione dell' accoglimento del ricorso principale e di quello proposto. con i motivi aggiunti, onde deve chiarirsi se sia stata accolta anche la domanda con cui è stato richiesto l'annullamento dell' intera procedura concorsuale. Deve, tuttavia, chiarirsi che l' accoglimento dell' appello e delle domande avanzate con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti non può essere inteso quale travolgimento dell'intera procedura concorsuale per tutti i partecipanti, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione della rinnovazione delle operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i concorrenti.
Questo esito è sicuramente escluso dal capo di sentenza che esplicita quali sono stati i motivi del ricorso e di quello per motivi aggiunti che sono stati esaminati e ritenuti fondati dal Giudice d'Appello.
Al riguardo deve sottolinearsi, come è ben noto, che l'efficacia oggettiva del giudicato (rectius: del decisum) deve individuarsi sulla scorta di quali motivi di ricorso sono stati accolti dal Giudice.
Il Consiglio di Giustizia, utilizzando la tecnica dell'assorbimento dei motivi, ha esaminato quello che ha ritenuto prevalente ed assorbente, cioè il motivo con cui veniva dedotto il mancato rispetto del principio in tema di collegi perfetti, giacchè nella procedura concorsuale de qua, relativamente alla correzione degli elaborati, non è stata assicurata la costante presenza del Presidente durante tutte le operazioni di valutazione, tenuto conto che le due sottocommissioni operavano contestualmente.
L'indicato motivo di ricorso, astrattamente riferibile a tutta l'attività di correzione, deve necessariamente invece riguardare l'attività valutativa effettuata dalla Commissione relativamente agli elaborati della ricorrente.
Quanto precede, in primo luogo, costituisce applicazione del principio processuale in base al quale il motivo di ricorso deve essere sostenuto da un interesse personale del ricorrente; in altri termini, il concorrente ad una procedura concorsuale può lamentare una illegittimità che riguarda l'attività valutativa condotta sugli elaborati del concorrente medesimo.
Peraltro, l'attività istruttoria condotta dal Giudice ha riguardato, né poteva essere diversamente, l'attività valutativa della commissione relativamente alla correzione degli elaborati dell' appellante.
Infme, è la stessa sentenza che chiarisce che l'ambito dell'annullamento giurisdizionale ed il conseguente obbligo di reiterazione dell'attività concorsuale deve riguardare la "situazione deUa ricorrente", cioè la rivalutazione degli elaborati scritti della medesima.

3. Il riferito esito interpretativo circa l'efficacia oggettiva del giudicato in esame è confermato da due ulteriori considerazioni.
Sub n. 1 si è rammentato che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto errata la decisione del Giudice di prime cure che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dei controinteressati, cioè dei partecipanti al corso-concorso che, essendo stati ammessi alle prove orali, avevano l'interesse contrapposto a quello della ricorrente e cioè il mantenimento dell'efficacia degli atti afferenti l'attività valutativa degli elaborati di tali soggetti.
Il Giudice d'Appello, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto errata la decisione del Giudice di prime cure, tenuto conto che nella specie non sono configurabili posizioni di contro-interesse, essendo stato impugnato un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, quale deve ritenersi la valutazione della mancata ammissione alle prove orali.
Da ciò consegue che, al di là delle espressioni usate dalla ricorrente che nel ricorso per motivi aggiunti ha richiesto anche l'annullamento del concorso, il decisum del Giudice (rectius: efficacia oggettiva del giudicato) non può che avere ad oggetto il solo provvedimento di esclusione dal concorso, cioè la mancata ammissione della ricorrente alle prove orali.
E' palese, infatti, che qualora l'oggetto del decisum riguardasse anche l'intera procedura concorsuale e, pertanto, anche l'ammissione degli altri concorrenti alle prove orali, questi ultimi assumerebbero la posizione di contro interessati e sarebbero dovuti essere evocati in giudizio.
La seconda considerazione che deve escludere che il giudicato abbia travolto l'intera procedura concorsuale deve rinvenirsi nel regime decadenziale del termine entro cui devono essere impugnati i provvedimenti amministrativi.
La sentenza in esame riferisce che mentre con il ricorso principale è stata impugnata la mancata ammissione della ricorrente alle prove orali, con i motivi aggiunti, oltre ad essere impugnata la rinnovata mancata ammissione alle prove orali, sono stati impugnati tutti gli atti della procedura concorsuale, cioè gli atti che avevano disposto l'ammissione alle prove orali dei concorrenti le cui prove scritte erano state valutate positivamente.
Atteso il regime decadenziale del termine entro cui deve essere notificato il ricorso avanti il Giudice Amministrativo, è palese che l'impugnativa ritenuta ammissibile, perché tempestiva, con i motivi aggiunti e costituita soltanto dalla rinnovata mancata ammissione della ricorrente alle prove orali, giacchè gli altri atti della procedura concorsuale, e segnatamente l'ammissione degli altri concorrenti alle prove orali, al tempo della proposizione dei motivi aggiunti, quand'anche ritenuti impugnabili da parte della ricorrente dott.ssa Cucciniello, erano già divenuti inoppugnabili, non essendo stati gravati di ricorso tempestivamente in occasione della notifica del ricorso principale.
In altri termini, considerato che attraverso il ricorso per motivi aggiunti ex art. 21, lO comma, L. n. 1034/1971, come modificato dall' art. 1 L. n. 205/2000, in pendenza del ricorso principale tra le stesse parti, possono essere impugnati, entro il termine decadenziale di 60 giorni, gli ulteriori e sopravvenuti provvedimenti amministrativi connessi all'oggetto del medesimo ricorso principale, l'impugnazione degli atti afferenti l'ammissione alle prove orali degli altri concorrenti effettuata con i motivi aggiunti deve ritenersi tardiva, giacchè essa andava proposta in occasione del ricorso principale.

4. Conclusivamente, l'efficacia oggettiva del giudicato si sostanzia nell' annullamento della valutazione degli elaborati scritti della ricorrente per il solo motivo accolto dal Giudice d'appello relativamente alla regolarità formale della sottocommissione che ha proceduto alla correzione delle prove scritte.
Conseguentemente, l'attività amministrativa che dovrà essere svolta in esecuzione del giudicato formatasi dovrà consistere nella rinnovazione della valutazione da parte della sottocommissione presieduta dal suo Presidente.

In quanto precede è il mio parere
Avv. Salvatore Mazza









Postato il Lunedì, 15 giugno 2009 ore 19:14:36 CEST di Salvatore Indelicato
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