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News: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE :Regole per archiviare i documenti elettronicamente.

Normativa Utile
  CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004

Regole  tecniche  per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto  ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali  -  Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione amministrativa,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(Deliberazione n. 11/2004).
IL COLLEGIO
Visto  l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.  39,  cosi'  come  sostituito  dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo  2003,  n.  196,  che  istituisce il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
Visto   l'art.  6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  il  quale  prevede  che  le pubbliche  amministrazioni ed i privati hanno facolta' di sostituire,
a  tutti  gli  effetti,  i documenti dei propri archivi, le scritture contabili,  la  corrispondenza  e  gli  altri atti di cui per legge o regolamento  e' prescritta la conservazione, con la loro riproduzione
su  supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali;
Visto  l'art.  6,  comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  il  quale  prevede  che gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono   conformi  alle  regole  tecniche  dettate  dall'Autorita'  per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista  la  deliberazione  AIPA  n.  42 del 13 dicembre 2001, con la quale  sono  state  dettate  le regole tecniche per la riproduzione e conservazione  di  documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali;
Ritenuto  di  dover  procedere alla revisione prevista dall'art. 10 della  citata  deliberazione n. 42/2001 al fine dell'adeguamento alle esigenze  di  rinnovamento tecnologico e che, pertanto, e' necessario provvedere  all'adozione  di  una nuova deliberazione che sostituisca integralmente la detta delibera n. 42/2001;

Delibera:
La  presente  deliberazione, che sostituisce la deliberazione n. 42 del  13 dicembre  2001, trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
    a) documento: rappresentazione informatica o in formato analogico di  atti,  fatti  e  dati 

        intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica;
    b) documento   analogico:  documento  formato  utilizzando  una grandezza  fisica che assume

        valori continui, come le tracce su carta (esempio:  documenti  cartacei),  come  le immagini su

        film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su

        nastro  (esempio:  cassette  e  nastri  magnetici  audio e video). Si distingue in documento

        originale e copia;
    c) documento  analogico  originale: documento analogico che puo' essere  unico  oppure  non 

        unico  se,  in  questo  secondo caso, sia possibile  risalire  al  suo  contenuto  attraverso altre

        scritture o  documenti  di  cui  sia  obbligatoria  la  conservazione, anche se in possesso di terzi;
    d) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica di atti, fatti o dati giuridicamente

        rilevanti;

    e)  supporto  ottico di memorizzazione: mezzo fisico che consente la  memorizzazione  di

         documenti informatici mediante l'impiego della tecnologia  laser  (quali, ad esempio, dischi

         ottici, magneto-ottici, DVD);
    f)  memorizzazione:  processo  di  trasposizione  su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un

         processo di elaborazione, di documenti analogici  o  informatici,  anche sottoscritti ai sensi

         dell'art. 10, commi  2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  

         n.  445,  cosi'  come  modificato  dall'art.  6  del  decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
    g)  archiviazione  elettronica: processo di memorizzazione, su un qualsiasi   idoneo   supporto, 

        di   documenti   informatici,  anche sottoscritti,  cosi'  come  individuati  nella precedente

         lettera f), univocamente   identificati   mediante   un  codice  di  riferimento, antecedente

         all'eventuale processo di conservazione;
    h)  documento    archiviato:   documento   informatico,   anche sottoscritto,  cosi'  come

         individuato  nella precedente lettera f), sottoposto al processo di archiviazione elettronica;
    i)   conservazione   sostitutiva:   processo  effettuato  con  le modalita' di cui agli articoli 3 e 4

         della presente deliberazione;
    l)  documento  conservato:  documento  sottoposto  al processo di conservazione sostitutiva;
    m) esibizione:  operazione  che  consente  di  visualizzare  un documento conservato e di

         ottenerne copia;
    n)  riversamento  diretto:  processo  che  trasferisce uno o piu' documenti  conservati  da  un

         supporto ottico di memorizzazione ad un altro,  non  alterando la loro rappresentazione

         informatica. Per tale processo non sono previste particolari modalita';
    o)  riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o piu' documenti  conservati  da  un

         supporto ottico di memorizzazione ad un altro,  modificando  la  loro  rappresentazione

         informatica. Per tale processo sono previste le modalita' descritte nell'art. 3, comma 2, e

         nell'art. 4, comma 4, della presente deliberazione;
    p)  riferimento  temporale:  informazione,  contenente  la data e l'ora, che viene associata ad uno

         o piu' documenti informatici;
    q) pubblico ufficiale: il notaio, salvo quanto previsto dall'art. 5,  comma  4  della  presente 

        deliberazione  e  nei casi per i quali possono  essere  chiamate in causa le altre figure previste

        dall'art. 18,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    r) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che puo' essere elaborata da una

        procedura informatica;
    s)  impronta:  la  sequenza  di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita  generata  mediante

        l'applicazione  alla  prima  di  una opportuna funzione di hash;
    t)  funzione  di  hash:  una  funzione  matematica  che genera, a partire  da  una  generica 

        sequenza  di  simboli  binari  (bit), una impronta  in modo tale che risulti di fatto impossibile,

        a partire da questa,  determinare  una  sequenza  di  simboli  binari (bit) che la generi,  ed 

        altresi'  risulti  di  fatto impossibile determinare una coppia  di sequenze di simboli binari per le

       quali la funzione generi impronte uguali;
    u) firma  digitale:  cosi'  come  definita  all'art. 1, comma 1, lettera  n),  del decreto del Presidente

        della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2.
Obblighi di conservazione sostitutiva
  1.   Gli  obblighi  di  conservazione  sostitutiva  dei  documenti, previsti   dalla   legislazione

        vigente   sia   per   le  pubbliche amministrazioni  sia  per  i  privati,  sono  soddisfatti a tutti gli

        effetti, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, qualora il processo di  conservazione  venga 

        effettuato  con  le  modalita'  di cui agli articoli 3 e 4.
  2.   I   documenti  informatici,  anche  sottoscritti,  cosi'  come individuati  nell'art.  1,  lettera  f), 

        possono  essere  archiviati elettronicamente   prima   di   essere   sottoposti  al  processo  di

        conservazione.  Per  l'archiviazione  elettronica  non sussistono gli obblighi di cui alla presente

        deliberazione.
  
Art. 3.
Conservazione sostitutiva di documenti informatici
  1.   Il   processo   di   conservazione  sostitutiva  di  documenti informatici,  anche sottoscritti, cosi'

        come individuati nell'art. 1, lettera  f),  e,  eventualmente,  anche  delle loro impronte, avviene

        mediante   memorizzazione   su   supporti   ottici   e   termina  con l'apposizione,   sull'insieme  

       dei   documenti  o  su  una  evidenza informatica contenente una o piu' impronte dei documenti

       o di insiemi di  essi,  del  riferimento temporale e della firma digitale da parte del   responsabile  

       della  conservazione  che  attesta  il  corretto svolgimento del processo.
  2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti informatici conservati avviene mediante

      memorizzazione su altro supporto ottico e termina  con  l'apposizione  sull'insieme  dei 

      documenti  o  su  una evidenza  informatica  contenente una o piu' impronte dei documenti o

      di  insiemi  di essi del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della

      conservazione che attesta il corretto svolgimento  del  processo.  Qualora  il  processo riguardi

      documenti informatici   sottoscritti,   cosi'  come  individuati  nell'art.  1, lettera f),   e'  inoltre 

      richiesta  l'apposizione  del  riferimento temporale  e della firma digitale, da parte di un pubblico

      ufficiale, per  attestare  la  conformita'  di  quanto  riversato  al  documento d'origine.
Art. 4.
Conservazione sostitutiva di documenti analogici
  1.  Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene  mediante

       memorizzazione della relativa immagine direttamente sui  supporti ottici, eventualmente,

       anche della relativa impronta, e termina  con  l'apposizione,  sull'insieme  dei  documenti  o  su

       una evidenza  informatica  contenente una o piu' impronte dei documenti o di  insiemi di essi,

       del riferimento temporale e della firma digitale da  parte  del  responsabile della conservazione

       che attesta cosi' il corretto svolgimento del processo.
  2.  Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali   unici   si   conclude 

       con  l'ulteriore  apposizione  del riferimento  temporale e della firma digitale da parte di un

       pubblico ufficiale  per  attestare  la  conformita'  di  quanto memorizzato al documento

       d'origine.
  3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la conservazione,  e'  consentita 

      soltanto  dopo il completamento della procedura  di  conservazione sostitutiva, fatto salvo

      quanto previsto al  comma 4  dell'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

      2000, n. 445.
  4.  Il  processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici conservati  avviene mediante

      memorizzazione su altro supporto ottico. Il  responsabile della conservazione, al termine del

      riversamento, ne attesta  il  corretto  svolgimento  con l'apposizione del riferimento

      temporale  e della firma digitale sull'insieme dei documenti o su una evidenza  informatica 

      contenente una o piu' impronte dei documenti o di  insiemi di essi. Qualora il processo riguardi

      documenti originali unici  di  cui  al  comma 2, e' richiesta l'ulteriore apposizione del

      riferimento  temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale  per  attestare  la 

      conformita'  di  quanto  riversato  al documento d'origine.
Art. 5.
Responsabile della conservazione
  1. Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva:

      a) definisce  le  caratteristiche  e  i  requisiti del sistema di conservazione  in funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici)  da  conservare,  della  quale tiene evidenza.

Organizza conseguentemente  il  contenuto  dei  supporti  ottici  e gestisce le procedure  di  sicurezza  e  di tracciabilita' che ne garantiscono la corretta  conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato;
    b) archivia  e  rende  disponibili,  con  l'impiego  di procedure elaborative,   relativamente   ad  ogni  supporto  di  memorizzazioneutilizzato, le seguenti informazioni:
      1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;
      2) estremi identificativi del responsabile della conservazione;
      3)  estremi identificativi delle persone eventualmente delegate
dal  responsabile  della conservazione, con l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati;
      4) indicazione delle copie di sicurezza;
    c) mantiene  e  rende  accessibile  un  archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni;
    d) verifica la corretta funzionalita' del sistema e dei programmi in gestione;
    e) adotta  le  misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;
    f) richiede  la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia  previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  delle  attivita'  al
medesimo attribuite;
    g) definisce  e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale;
    h) verifica  periodicamente,  con  cadenza non superiore a cinque anni,  l'effettiva leggibilita' dei documenti conservati provvedendo, se  necessario,  al  riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.
  2.  Il  responsabile  del procedimento di conservazione sostitutiva puo'  delegare,  in  tutto  o  in parte, lo svolgimento delle proprie attivita'  ad  una  o piu' persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano   la   corretta  esecuzione  delle  operazioni  ad  esse delegate.
  3.   Il  procedimento  di  conservazione  sostitutiva  puo'  essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i  quali  sono  tenuti  ad  osservare  quanto previsto dalla presente
deliberazione.
  4.  Nelle  amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale e' svolto dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione dei  documenti  o  da altri dallo stesso formalmente designati, fatta
eccezione  per  quanto  previsto dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4, commi  2  e  4,  casi  nei quali si richiede l'intervento di soggetto diverso della stessa amministrazione.
Art. 6.
Obbligo di esibizione
  1.  Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento presso il sistema di conservazione sostitutiva e disponibile, a richiesta, su supporto cartaceo.
  2.  Il  documento  conservato  puo'  essere  esibito  anche per via telematica.
  3.  Qualora  un  documento  conservato  venga  esibito  su supporto cartaceo  fuori  dall'ambiente  in  cui  e'  installato il sistema di conservazione  sostitutiva, deve esserne dichiarata la conformita' da parte  di  un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui conservazione e' previsto il suo intervento.
Art. 7.
Procedure operative
  1.  A  qualsiasi  soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi del processo di conservazione sostitutiva dei documenti e' consentita l'adozione  di  accorgimenti e procedure integrative, nel rispetto di quanto stabilito nella presente deliberazione.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  comunicano  preliminarmente  al Centro  nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione le procedure integrative che intendono adottare ai sensi del comma 1.
Art. 8.
Altri supporti di memorizzazione
  1.  Tenuto  conto  dell'evoluzione  tecnologica  e della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' data facolta' alle pubbliche amministrazioni e ai privati, ove  non  ostino particolari motivazioni, di utilizzare, nei processi di  conservazione  sostitutiva  e  di  riversamento  sostitutivo,  un qualsiasi  supporto  di  memorizzazione,  anche  non ottico, comunque idoneo  a  garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel rispetto delle modalita' previste dalla presente deliberazione.
Art. 9.
Sistemi di conservazione preesistenti
  1.  Le  regole  tecniche  dettate  con  le  deliberazioni n. 15 del 28 luglio 1994, n. 24 del 30 luglio 1998 e n. 42 del 13 dicembre 2001 continuano ad applicarsi ai sistemi di conservazione sostitutiva gia' esistenti  o  in corso di acquisizione al momento della pubblicazione della presente deliberazione.
  2.  I  documenti  conservati  in  osservanza  delle regole tecniche indicate  al  comma  1  possono  essere  riversati  in  un sistema di conservazione  sostitutiva tenuto in conformita' alle regole tecniche dettate con la presente deliberazione.
    Roma, 19 febbraio 2004
                                               Il presidente: Zoffoli









Postato il Giovedì, 18 marzo 2004 ore 06:43:33 CET di Salvatore Ravida
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