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Quesiti: Consigli utili per il docente individuato soprannumerario di Libero Tassella.

Redazione
Consigli utili per il docente individuato soprannumerario di Libero Tassella


Estratto dalla Guida del docente soprannumerario pubblicata sul sito www.professioneinsegnante.it

Per consulenze iscriversi alla ML profins da sito www.professioneinsegnante.it

I docenti individuati come soprannumerari, rispetto al nuovo organico di diritto 2009/2010 possono presentare domanda di trasferimento entro il 9.3.2009.. Qualora le procedure per l'individuazione dei soprannumerari si concludano dopo tale termine, ( questa è stata sempre la regola) i dirigenti scolastici provvedono a comunicare agli interessati la loro posizione di soprannumero e li invitano a presentare domanda di trasferimento nel termine di 5 giorni dall'avvenuta comunicazione . Nell'ipotesi che i docenti interessati abbiano già presentato domanda di trasferimento nel termine del 9.3.2009, possono presentare una nuova domanda che va a sostituire integralmente quella presentata in precedenza. Gli stessi possono presentare anche domanda di mobilità professionale (domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo).

leggi in seguito by Libero Tassella

Il docente in soprannumero ha davanti a sé, sostanzialmente, le seguenti scelte:

1) non presentare domanda di trasferimento
2) presentare domanda di trasferimento condizionata;
3) presentare domanda di trasferimento non condizionata.

Nella decisione sub punto 1)

il docente che non intende esprimere alcuna preferenza nel movimento quale soprannumerario, compila la scheda solo nelle sezioni riguardanti i propri dati anagrafici e riportando il punteggio indicato nella graduatoria del soprannumero ( graduatoria d’Istituto per il 2009/2010) compilata dal dirigente scolastico.

In questa ipotesi se nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità, il docente in soprannumero resta nella propria scuola, in caso contrario si darà luogo al trasferimento d'ufficio.

Nella decisione sub punto 2)

il docente in soprannumero può decidere di voler restare nella scuola di titolarità nella speranza che vi si liberi un posto durante l' effettuazione dei trasferimenti e di presentare istanza di trasferimento condizionata sulle sedi indicate sul modulo-domanda, che verranno prese in considerazione dal sistema di elaborazione dei dati, solo nell’ipotesi che non si riformi il posto nella scuola di titolarità del docente.

In questo caso il docente può richiedere anche sedi coincidenti con il distretto (o il comune) in cui è ubicata la scuola di titolarità; può, parimenti, richiedere sedi di altri comuni a condizione che venga in ogni caso richiesto, tra le preferenze stesse e in qualsiasi ordine, il comune che ricomprende la scuola di titolarità.

Esaminiamo le ipotesi che, in questo tipo di trasferimento, si possono verificare:

a) nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità:

il docente viene automaticamente riassorbito nell’organico dell’istituto con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.

Per la scuola elementare e materna l'assorbimento in organico può avvenire anche su posti di diversa tipologia rispetto a quella di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento.

Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di titolarità ed altra scuola.

Per i docenti titolari su posti di sostegno e di tipo speciale, si rimanda al successivo paragrafo.

b) nella scuola di titolarità del docente non si riforma il posto nella scuola di titolarità
il sistema di elaborazione dei dati prende in considerazione la domanda di trasferimento presentata ed esamina nell’ordine le preferenze espresse allo scopo di soddisfare le richieste stesse nel rispetto della sequenza procedurale prevista dal CCNI 12.2.2009.

In questa fase il docente in soprannumero partecipa al trasferimento senza alcuna precedenza unitamente agli altri docenti non soprannumerari e con il punteggio che gli compete a domanda.

Nel caso si ottenga l'assegnazione di una delle sedi richieste, il docente risulterà trasferito a domanda condizionata ed avrà, in ogni caso, diritto per un quinquennio decorrente dalla data dell'avvenuto trasferimento, ad ottenere il diritto a rientrare nella sede, o in subordine nel comune, di precedente titolarità. Il docente avrà diritto, altresì, a richiedere sempre nell'ambito del quinquennio dall'avvenuto trasferimento, l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità ovvero in una scuola ad essa viciniore, in base alle modalità ed ai termini fissati nell'annuale contrattazione decentrata sulle utilizzazioni.

La mancata presentazione della relativa domanda per un anno, interrompe il diritto al rientro negli anni successivi. Si veda, per maggiori dettagli sulla materia, la scheda dedicata a questo specifico argomento.

c) Le ipotesi precedenti non si verificano:

viene disposto il trasferimento d’ufficio secondo la procedura descritta di seguito, con il punteggio che al docente è stato attribuito nella graduatoria d’istituto e riportato nel modulo-domanda.

Il docente, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale (2008/2009) titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella suddetta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, negli anni scolastici successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, ovviamente entro i limiti del quinquennio iniziale .

Nella decisione sub punto 3)

il docente in soprannumero decide di anteporre l'intenzione di ottenere il trasferimento sulle preferenze espresse nel modulo-domanda, all'eventuale permanenza nella scuola di titolarità nell'ipotesi che nella stessa si riformi il posto durante l'effettuazione dei trasferimenti.

Il docente che intende partecipare comunque al trasferimento, deve barrare il "sì" nell'apposita casella del modulo-domanda.

Le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti:

il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze espresse. Il trasferimento così ottenuto non consente di esercitare il diritto di rientro e l'utilizzazione nella scuola di titolarità per un quinquennio a decorrere dall'avvenuto trasferimento, possibilità concessa, come abbiamo precedentemente esaminato, solo a coloro che ottengono il trasferimento condizionato (oltre ovviamente il trasferimento d'ufficio);

il docente non ottiene il trasferimento a domanda sulle preferenze espresse, ma durante l'effettuazione dei trasferimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità. Il docente risolve, in tal modo, la sua posizione di soprannumero;

se non si verifica nessuna delle due ipotesi precedentemente esaminate, il sistema di elaborazione dei dati, procede all'effettuazione del trasferimento d'ufficio con il punteggio ottenuto dal docente nella graduatoria d'istituto, con le modalità riportate nello specifico argomento da noi trattato di seguito.

Si consideri il seguente esempio relativo alla precedenza del docente soprannumerario nella II fase dei trasferimenti (fase intercomunale).

Sia S1 un docente perdente posto non soddisfatto all' interno del comune di titolarità, che ha richiesto i comuni A, B e C;

siano S2 e S3 due docenti non soprannumerari, che richiedono il trasferimento intercomunale entrambi con punti 120, rispettivamente nei comuni B e C;

vi siano due posti disponibili nella provincia, uno nel comune B ed uno nel comune C.

Durante il primo approccio informatico di realizzazione della fase dei trasferimenti a domanda per altro comune (II fase), il sistema di elaborazione dei dati assegna il comune B al docente S2 ed il comune C al docente S3;

tuttavia, poiché non è stato possibile disporre il trasferimento a domanda per il docente soprannumerario S1 (con minor punteggio), se ne dovrà disporre il trasferimento d'ufficio e con precedenza rispetto ai movimenti a domanda (come stabilito dalla sequenza riportata nel CCND sulla mobilità).

Ne consegue che, ipotizzando che la tabella di viciniorità collochi rispetto al comune di titolarità del docente S1 da trasferire d'ufficio il comune C prima del comune B, il perdente posto S1 scalzerà il docente S3 che aveva avuto assegnato una scuola del comune C e tale docente non sarà più soddisfacibile.








Postato il Lunedì, 30 marzo 2009 ore 13:21:09 CEST di Libero Tassella
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