Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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Dipartimento per l'Istruzione
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Direzione Generale per il Personale Scolastico
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Ufficio IV
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Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmette, in allegato alla presente, l'integrazione, sottoscritta il 3 marzo 2009, al contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e Ata per l'a.s. 2009/2010.
Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione del sopracitato atto e di comunicare agli uffici interessati che il medesimo può essere consultato ed acquisito sul sito internet e intranet del Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI SOTTOSCRITTO IN DATA 12/2/2009
L’anno 2009 il giorno 3 del mese di marzo, in Roma presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti della delegazione sindacale, firmatari del Ccni, ritenuta la necessità di integrare le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale in materia di mobilità, sottoscritto in data 12/2/2009, con riguardo alla posizione giuridica del personale titolare nei comuni delle province di cui viene modificato l’assetto territoriale
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Il presente contratto integra il Ccni sottoscritto in data 12/2/2009, in relazione a provvedimenti di modifica nell’assetto territoriale di province statali che determinano il passaggio di comuni e delle relative istituzioni scolastiche nella competenza di una diversa provincia statale. In conseguenza a ciò vengono variati i codici dei Bollettini ufficiali delle scuole e della provincia di titolarità del personale coinvolto.
Art.1 - Mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza
2. Per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui al comma 1, le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le priorità previste nei successivi articoli.
3. Pertanto, l’ordine delle operazioni di mobilità del personale docente ed Ata disciplinato dal Ccni concernente la mobilità del personale della scuola, è integrato dai seguenti articoli.
5. Le parti si impegnano alla verifica degli effetti della disciplina della mobilità del personale di cui al presente articolo, anche al fine di apportare per gli anni scolastici successivi gli adeguamenti eventualmente necessari.
Art. 2 - Personale docente
1. I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente articolo 1, nei 5 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6, del Ccni sottoscritto il 12 febbraio 2009, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
2. I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal Ccni, fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui al precedente comma 1.
3. Il personale trasferito d’ufficio nel quinquennio antecedente al presente Ccni in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV, del Ccni sottoscritto in data 12 febbraio 2009. Pertanto, il predetto personale partecipa ai trasferimenti nella scuola e, in subordine, nel comune dove era titolare e, infine, negli altri comuni e sui posti Dop e Dos della provincia richiesta, precedendo tutti gli altri movimenti disciplinati nel presente articolo. Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento di cui al presente comma, non si tiene conto delle domande relative alla provincia di titolarità.
Art. 3 - Personale Ata
1. I trasferimenti a domanda del personale Ata di cui al precedente articolo 1, nei 5 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, comma 5, del Ccni sottoscritto il 12 febbraio 2009, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.
2. I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenze previste dal Ccni sottoscritto in data 12 febbraio 2009 fino alla concorrenza del totale dei posti individuati con le modalità di cui al precedente comma 1.
3. Il personale trasferito d’ufficio nel quinquennio antecedente al presente Ccni in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV, del Ccni sottoscritto in data 12 febbraio 2009. Pertanto, il predetto personale partecipa ai trasferimenti nella scuola e, in subordine, nel comune dove era titolare, ed infine, negli altri comuni della provincia richiesta, precedendo tutti gli altri movimenti disciplinati nel presente articolo. Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento di cui al presente comma, non si tiene conto delle domande relative alla provincia di titolarità.
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