su 40 anni di servizio e proroga oltre i 65 anni
A) 40 anni di servizio:
Il Senato della Repubblica, il 25 febbraio 2009, ha approvato definitivamente il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico..” che, all’art. 6, comma 3 prevede:
Al comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell’anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell’anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».B) proroga oltre i 65 anni:
nota Prot. n. AOODGPER 2316/BIS - Roma, 20 febbraio 2009
D.G. per il personale scolastico - Uff. III
Oggetto: Chiarimenti sull’applicazione dei cc. 2 e 3 dell’art. 509 del D.lvo 297/94.Con riferimento ai numerosi quesiti che vengono posti a questa Direzione Generale in merito all’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art.509 del decreto legislativo 297/94, si precisa quanto segue:
La richiesta di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, per raggiungere il minimo pensionabile, può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso -non oltre i 70 anni di età- il personale interessato raggiunga l’anzianità minima prevista dalla normativa ( 15 anni se era in servizio nel ’92 , 19 anni 11 mesi e 16 giorni negli altri casi).
Per quanto riguarda l’applicazione del c. 2, riservato al personale in servizio nel ‘74 per il raggiungimento dell’anzianità massima, si ritiene, in conformità a una vasta giurisprudenza, che la proroga possa essere concessa anche per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo di permanenza in servizio non consente di raggiungere i 40 anni.
Resta, ovviamente, confermato quanto più generalmente previsto dal 3° capoverso del punto 2 della Direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 che, ad ogni buon fine, si trascrive integralmente:
“Pertanto, l’istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni.”
IL DIRETTORE GENERALE - f.to LUCIANO CHIAPPETTA