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Contratto: CONTRATTO MOBILITA': SINTESI DEI PUNTI ESSENZIALI

Comunicati
Firmato il Contratto Collettivo Integrativo
 sulla Mobilità 2009/2010

Scadenza presentazione domande: 9 marzo 2009

dalla Gilda degli Insegnanti, 13.2.2009
 
Nel primo pomeriggio di oggi le OO.SS. e l’Amministrazione hanno apposto la firma sul nuovo contratto collettivo integrativo sui trasferimenti e sulla mobilità professionale.
Il contratto è stato chiuso con notevole ritardo rispetto agli anni precedenti a causa dell’avvio del dimensionamento scolastico e del posticipo della scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla classi prime. La trattativa è stata abbastanza laboriosa in quanto le organizzazioni sindacali hanno dovuto fronteggiare il tentativo del Governo di trasferire il personale in esubero (che si prevede a seguito dell’applicazione dell’art. 66 della legge 133/2008) su altra classe di concorso o tipologia di posto.
Importante risultato di questa contrattazione è la possibilità di riaprire il confronto negoziale nel momento in cui l’informativa sugli organici renderà evidente le eventuali ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai provvedimenti attuativi, tuttora in fase di emanazione, della legge 133/2008.
La presentazione delle domande scade il 9 marzo 2009. Si è in attesa dell’ordinanza sui trasferimenti e sulla mobilità professionale con i relativi modelli.
Oltre ad altre importanti riformulazioni del testo, il contratto ha recepito le precisazioni che l’Amministrazione lo scorso anno ha predisposto. Riportiamo in sintesi le precisazioni e novità introdotte.

1. PERSONALE CHE HA FRUITO DEGLI ARTICOLI 36 E 59 DEL CCNL
Il personale che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato per più di 3 anni partecipa alla seconda fase delle operazioni di mobilità (tra comuni in ambito provinciale) al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva. La fattispecie sarà oggetto di apposita nota esplicativa dell’amministrazione.
 
2.  Trasferimenti sui posti di lingua straniera nella scuola primaria (prima fase)
Se si richiedono contestualmente posti comuni e posti di lingua straniera, il docente potrà indicare l'ordine di preferenza. In mancanza di indicazioni prevale la richiesta per posti di lingua straniera.
 
3. ESUBERO PROVINCIALE (TERZA FASE)
Nelle situazioni di esubero provinciale ai fini delle operazioni della terza fase (mobilità professionale e territoriale interprovinciale), è stato precisato che devono essere tenute distinte le diverse tipologie di posto comune e sostegno.

4. PRECEDENZE L. 104/92
- Nel caso in cui il/la docente che assiste un genitore con disabilità grave (art. 7 punto V) è l'unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle. Si è chiarito che in questo caso non è necessaria la autodichiarazione di unicità dell’assistenza da parte dei figli non conviventi. La convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia.
- Per ottenere il diritto alla precedenza L. 104/92 per l'assistenza ai figli di età inferiore ai 18 anni (quindi non più fino a 3 come lo scorso anno) non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.. Negli altri casi la precedenza è riconosciuta esclusivamente in presenza della certificazione definitiva, salvo il caso, previsto dal CCNI, della certificazione provvisoria emessa da uno specialista dell' ASL della patologia dichiarata, per il ritardo eccedente i 90 giorni dalla richiesta della visita da parte della Commissione.
- Chi ha richiesto di fruire dell' art. 33, co. 5 e 7 della L. 104/92 per la precedenza nei trasferimenti o per non essere dichiarato soprannumerario, deve comunicare tempestivamente all' USP, tramite la scuola di servizio, l' eventuale perdita del diritto alla precedenza o all' esclusione dalla graduatoria d' istituto, entro il decimo giorno antecedente la chiusura della funzione per l' acquisizione delle disponibilità e delle domande. La perdita del requisito di cui sopra non comunicato dall' interessato all' Amministrazione entro il termine che sarà stabilito nell' OM allegata al CCNI concernente la mobilità, comporta il rifacimento dei movimenti di chi ha usufruito di un requisito non più spettante. Qualora, invece, il requisito citato si perda oltre il termine il destinatario conserva definitivamente l' eventuale trasferimento ottenuto, mentre il diritto all' esclusione dalla graduatoria per l' individuazione dei soprannumerari è limitato all' anno scolastico per il quale sono già stati pubblicati, o stanno per esserlo, i movimenti. L' anno scolastico successivo, infatti, non potrà più avvalersi di tale beneficio.

5. Graduatorie interne per l'individuazione dei perdenti posto
E’ stato imposto l’obbligo per tutte le scuole di compilare e pubblicare le graduatorie per l' individuazione dei soprannumerari nei 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande di mobilità e cioè entro il 24 marzo 2009. I giorni per proporre reclamo avverso le suddette graduatorie passano da 5 a 10 dalla pubblicazione o notifica dell’atto.
Appena viene trasmessa a scuola la nuova pianta organica, la scuola deve comunicare l'eventuale soprannumerarietà ai docenti interessati che hanno 5 gg. per presentare la/e domanda/e di mobilità, confermando, modificando o sostituendo quella presentata entro i termini.
 
6. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
L'individuazione dei perdenti posto determinati dal dimensionamento scolastico prevede la graduatoria unica, se tale provvedimento riguarda scuole del medesimo comune, purchè dello stesso ordine o grado. Unica eccezione: i Licei Classici e Scientifici che sviluppano un organico unico, ovviamente, per le materie comuni come l' A029, l' A051 e l' A060.
 
7.  Tabelle di valutazione
- Il punteggio relativo alla continuità del servizio prestato nelle piccole isole anche dai residenti, (pur con semplice titolarità giuridica come avviene per gli esonerati, oppure per le lavoratrici madri in interdizione, congedo di maternità o parentale), per almeno 3 anni passa da 6 a 12 punti, per il quarto e quinto si sommano 4 punti per ciascun anno anzichè 2, mentre dal sesto in poi, tale continuità viene premiata con 6 punti invece di 3.
- Si è precisato che al trasferito d' ufficio che non riesce a rientrare nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità, qualora resti nello stesso comune, va riconosciuto 1 punto all' anno per la continuità nel suddetto comune in aggiunta a quelli maturati in precedenza.
- il bonus dei 10 punti maturato entro il 2007/08 e riconosciuto al docente che per un triennio non ha presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale, oppure l' aveva ritirata in tempo utile prima di maturarlo, spetta al soprannumerario costretto a presentare domanda in quanto tale, indipendentemente dall' aver richiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità. Anche in questo caso, quindi, il bonus viene conservato.
- Analogamente a quanto già previsto per le lauree in scienze motorie e della formazione primaria è stato precisato che non è valutabile quale titolo aggiuntivo il diploma di didattica della musica in quanto titolo di accesso al ruolo di attuale appartenenza.
 
8. DISPOSIZIONI PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
- Poichè agli IRC a tempo indeterminato è riservato il 70% dei posti disponibili in ciascuna diocesi, mentre il restante 30%, gestito direttamente dalla Curia, è assegnato al personale a tempo determinato, qualora per la contrazione dei posti i docenti a tempo indeterminato dovessero eccedere l' aliquota loro riservata, si ridurrebbe automaticamente quella assegnata al personale precario.
- Al personale di ruolo è consentito spostarsi, sempre all' interno della diocesi in cui prestano servizio, sul 100% dei posti disponibili.
- Si è precisata la valutabilità del servizio di ruolo e non di ruolo svolto nell’insegnamento della religione cattolica per coloro che sono passati ad insegnare altre discipline diverse dalla religione (ed es. lettere, filosofia, ecc.). In questo caso il servizio è valutato 4 anni per intero, cioè 3 punti ciascuno e gli altri a 2/3, cioè 2 punti per anno.
 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2009/10
 
Gilda degli Insegnanti
 

Eccovi il contratto









Postato il Sabato, 14 febbraio 2009 ore 00:05:00 CET di Silvana La Porta
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