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Pensioni: Personale in quiescenza - Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti

Comunicati

L’INPDAP, con la Nota Operativa n. 49 del 23/12/2008, ha reso noto che con la rata del mese di gennaio 2009, sulle pensioni da essa amministrate saranno operate le variazioni relative:

 

 

-         all’attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2007 e in via previsionale per l’anno 2008;

DA SNALS

 

 

-         ai limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici;

 

 

-         all’adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria;

 

 

-         alle maggiorazioni sociali di cui all’art.1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

 

 

Nel rinviare per l’informazione a riguardo al testo completo della nota suddetta, si riportano, qui di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

 

 

·            Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2007 e in via previsionale per l’anno 2008

 

 

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, è stata determinata, all’art. 1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2007 in misura pari al 1,7% dal 1° gennaio 2008.

 

 

Detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l’anno 2008 in misura pari al 3,3% dal 1° gennaio 2009, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

 

 

Nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, vale a dire comprensivo dell’indennità integrativa speciale.

 

 

Gli aumenti percentuali annuali vanno applicati separatamente sulla indennità integrativa speciale e sulla pensione, considerando, ai fini del trattamento complessivo da rapportare alle fasce di importo determinate dall'ammontare del doppio e del triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prima l’indennità integrativa speciale e successivamente la pensione.

 

 

La perequazione automatica sarà attribuita anche sulle pensioni di ammontare superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS, pari a complessivi € 3.542,88 mensili, atteso che la disposizione limitativa di cui all’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 riguardava soltanto l’anno 2008.

 

 

Per tutte le partite di pensione aventi decorrenza anteriore all’anno 2008 sarà provveduto ad attribuire la perequazione automatica per l’anno 2007 nella misura definitiva del 1,7%.

 

 

L’ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d’importo di cui all’art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come successivamente modificate, è pari a €. 443,56 per l’anno 2008 (importo annuo € 5.766,28) e a € 458,20 per l’anno 2009 (importo annuo € 5.962,60).

 

 

Pertanto, il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei

 

 

seguenti valori:

 

 

 

 

 

ANNO 2008

 

 

1,7% sull’importo mensile non eccedente

 

 

€ 2.180,70

 

 

1,275% sull’importo mensile compreso tra

 

 

€ 2.180,71 e € 3.489,12

 

 

aumento variabile fino al “LIMITE PEREQUATO”

 

 

da € 3.489,13 e fino a € 3.542,88

 

 

oltre € 3.542,88

 

 

nessun aumento.

 

 

 

 

 

ANNO 2009

 

 

3,3% sull’importo mensile non eccedente

 

 

€ 2.217,80

 

 

2,475% sull’importo mensile oltre

 

 

€ 2.217,80.

 

 

 

 

 

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPDAP viene considerata “PRINCIPALE” la partita di pensione sulla quale è corrisposta l’indennità integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. La restante o le restanti partite sono state conseguentemente considerate come “SECONDARIE”.

 

 

In merito alla perequazione automatica delle pensioni relative a beneficiari di due o più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, l’INPS, che, com’è noto, gestisce il Casellario centrale dei pensionati, per tutte le pensioni interessate dalla disciplina del cumulo, ha fornito direttamente per le applicazioni informatiche l’aliquota di rivalutazione automatica; detto aumento è stato calcolato, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.

 

 

In concreto, la percentuale di perequazione segnalata dall’INPS è stata attribuita sull’importo mensile totale del trattamento pensionistico e l’incremento dovuto, qualora della pensione l’indennità integrativa speciale costituisca emolumento a sé stante, è stato corrisposto soltanto sull’importo mensile della voce pensione; in tal caso, quindi, la misura dell’I.I.S. rimane invariata.

 

 

 

 

 

·            Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F

 

 

Gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in € 443,56 e in € 458,20 da applicare rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, sono i seguenti:

 

 

 

 

 

ANNO 2008

 

 

Fino a € 17.298,84

 

 

100%

 

 

da € 17.298,85 a € 23.065,12

 

 

75%

 

 

da € 23.065,13 a € 28.831,40

 

 

60%

 

 

oltre € 28.831,41

 

 

50%

 

 

 

 

 

ANNO 2009

 

 

Fino a € 17.869,80

 

 

100%

 

 

da € 17.869,81 a €. 23.826,40

 

 

75%

 

 

da € 23.826,41 a € 29.783,00

 

 

60%

 

 

da € 29.783,01 in poi

 

 

50%

 

 

 

 

 

·            Adeguamento dei limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS (art. 6 legge 11/11/1983, n. 638) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità liquidate ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

 

 

A riguardo, sono stati definiti i limiti di reddito definitivi stabiliti per l’anno 2007 e quelli stabiliti in via previsionale per l’anno 2008.

 

 

In caso di concorso di due o più pensioni integrabili al minimo, l’integrazione spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione sulla quale è dovuto il trattamento minimo di importo più elevato.

 

 

A parità d’importo, se trattasi di pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione viene corrisposta dalla gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.

 

 

Nel caso in cui concorrano una pensione diretta e una indiretta o di reversibilità a carico della stessa gestione, di ammontare inferiore al minimo, l’integrazione compete sulla sola pensione diretta.

 

 

L’integrazione al minimo compete:

 

 

1)      alle persone non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un importo non superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; vale a dire per un importo non superiore a 26 volte l’ammontare mensile del trattamento minimo;

 

 

2)      alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri per un importo inferiore al limite di cui al precedente punto 1), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a quattro volte l’ammontare annuo del trattamento minimo, come sopra calcolato.

 

 

Ai fini del diritto alla integrazione rileva il reddito assoggettabile all’IRPEF, considerato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni.

 

 

Ne consegue che non concorrono a formare il reddito suindicato i redditi stessi esenti da IRPEF, quali i trattamenti pensionistici liquidati alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, le pensioni di guerra; le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ed equiparati; le rendite INAIL; l’indennità di accompagnamento; le pensioni e le indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti; le pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria.

 

 

Sono altresì esclusi dal computo dei redditi valutabili:

 

 

-                 l’importo della pensione da integrare al minimo;

 

 

-                 il reddito della casa d’abitazione;

 

 

-                 le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

 

 

-                 i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e le relative anticipazioni.

 

 

 

 

 

·            Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995

 

 

Per l’anno 2009 il limite di reddito per essere considerati “a carico”, ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all’importo annuo di € 14.886,28; l’importo annuo relativo all’anno 2008 è stato rideterminato in € 14.480,81 per effetto dell’applicazione della percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni pari, per l’anno 2007, al 1,7%.

 

 

Per i figli inabili che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, che ammonta, dal 1° luglio 2006 ad € 422,19 mensili, è pari a € 430,63 mensili a decorrere dal 1° luglio 2007 e ad € 457,67 mensili dal 1° gennaio 2008.

 

 

Nei casi della specie, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2009 all’importo di € 14.886,28 deve essere sommato quello dell’indennità di accompagnamento pari a € 457,67 dal 1° gennaio 2008. Si ricorda che l’assegno in questione spetta per dodici mensilità.

 

 

 

 

 

·            Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria

 

 

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2009, in misura pari al 3,04% corrispondente all’incremento percentuale dell’adeguamento automatico per l’anno 2009 delle pensioni di guerra.

 

 

Ai fini dell’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria.

 

 

 

 

 

·            Maggiorazioni sociali di cui all’art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dall’art. 69, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

 

 

A riguardo, sono stati definiti i limiti di reddito relativi all’anno 2008 (definitivi) e 2009 (provvisori).

 

 

L’importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati è pari, per l’anno 2008, a € 580 mensili e l’importo relativo all’anno 2009 è pari a € 594,64 mensili.

 

 

Per tali soggetti l’art. 5, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 127 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, ha disposto – tra l’altro – che l’incremento delle pensioni è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità.

 

 

Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2008, il limite di reddito annuo cui è subordinato il beneficio in questione è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi all’anno 2008 il limite di reddito annuo di € 7.540 è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente. Per l’anno 2009 è quindi pari a € 7.730,32.

 

 

 

 

 









Postato il Sabato, 24 gennaio 2009 ore 00:00:00 CET di Filippo Laganą
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