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Pensioni: PENSIONI 2009: IPOTESI DI DIRETTIVA ART.72 LEGGE 133/08

Comunicati
 Pensioni 2009: Ipotesi di Direttiva art. 72 legge 133708

L'Amministrazione ha consegnato una bozza di direttiva nella quale vengono indicati ai Direttori Regionali e ai Dirigenti Scolastici in criteri cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti relativi alle richieste di trattenimento in servizio oltre l'età prevista per il collocamento a riposo (65 anni) o per la risoluzione del rapporto al compimento dell'anzianità massima contributiva (40 anni di contributi), rispettivamente per quanto riguarda i Dirigenti Scolastici e il restante personale del comparto scuola (docenti, personale educativo, personale a.t.a.).

La direttiva, scarna ed essenziale, indica in premessa l'esigenza di finalizzare i provvedimenti all'obiettivo prioritario di evitare il determinarsi o l'aggravarsi di situazioni di esubero del personale.

Affronta poi separatamente le questioni relative all'applicazione del comma 7 dell'art. 72 (trattenimento oltre i 65 anni) e del comma 11 (compimento della massima anzianità contributiva), in quest'ultimo caso dedicando due distinti paragrafi, uno al personale docente, educativo e ata, uno ai Dirigenti Scolastici.

Sul primo punto (comma 7 art. 72), la Direttiva esclude che si possa dar luogo all'accoglimento di domande di trattenimento in servizio oltre i 65 anni, eccetto nei casi in cui la richiesta sia finalizzata al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima o di quella massima.

In sostanza, si prevede il non accoglimento della richiesta di proroga per chi contestualmente abbia compiuto 65 anni di età e 40 di contributi.

Relativamente al secondo punto (comma 11 art. 72), per quanto riguarda il personale docente, educativo e ata si prevede che la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento dei 40 anni di contributi, operi unicamente per il personale appartenente a classe di concorso, posto o profilo che risulti in situazione di esubero in ambito provinciale, oppure versi in particolari situazioni (permanentemente fuori ruolo per motivi di salute, valutazione negativa del servizio che risulti da adeguata e documentata motivazione).

Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta completati i necessari accertamenti relativi all'anzianità contributiva e all'esistenza di situazione di esubero, deve essere comunicato agli interessati con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data prevista per la cessazione dal servizio. Superato tale termine, il provvedimento produce effetti dall'anno scolastico immediatamente successivo. Ciò significa che le eventuali cessazioni da disporre per il 2009/10 dovranno essere comunicate entro il 1° marzo 2009: trascorsa tale data, la cessazione avviene nel 2010/11.

Per quanto riguarda i Dirigenti Scolastici, la Direttiva richiama quanto contenuto nella circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, laddove si evidenzia che la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di contribuzione deve essere specificamente prevista nel provvedimento di incarico. Ciò premesso, riconduce anche per tale tipologia di personale l'adozione del provvedimento di collocamento in pensione solo in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, o a documentata valutazione negativa del servizio.

La CISL Scuola, riservandosi di far pervenire - come peraltro richiesto dall'Amministrazione - le proprie valutazioni in merito alla bozza illustrata, ha evidenziato come sulle questioni previdenziali si stia determinando un quadro sempre più confuso e contraddittorio, che vede convivere indicazioni di segno contrapposto (da un lato si tende a ridurre le possibilità di lasciare il servizio, dall'altro si colloca forzosamente in pensione il personale). In tale contesto, i provvedimenti di cui all'art. 72 assumono connotati di problematicità e delicatezza di cui non si può non tener conto, sia per il prevedibile contenzioso conseguente a decisioni che devono essere adeguatamente motivate (in presenza di possibili conflitti con altre disposizioni di legge sui quali è in corso un approfondimento del nostro ufficio legale), sia per la difficoltà a garantire condizioni di equità e uniformità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale. In considerazione di ciò, si ritiene che le disposizioni in questione non possano che essere applicate, specie nell'immediato, in situazioni limitate e da valutare con la massima cautela. Vanno inoltre definite in modo chiaro e inequivocabile le istruzioni operative concernenti le modalità di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, con particolare riferimento alla situazione contributiva. Al riguardo, l'Amministrazione ha precisato che saranno comunque presi in considerazione solo le situazioni conseguenti a provvedimenti (riscatti, ricongiunzioni, ecc.) formalmente conclusi in via definitiva.








Postato il Martedì, 13 gennaio 2009 ore 00:05:00 CET di Silvana La Porta
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