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Graduatorie: Aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto A.S. 2003/2004

Normativa Utile
 

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio VI

Circolare Ministeriale 20 giugno 2003, n. 53

Prot. n. 1699 /Uff. VI

Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2003/2004 - Presentazione domande


 TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE


ART. 1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO - POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO)

Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2003/2004 sono costituite - per ciascun posto di insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come segue.

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA
(VALIDITÀ ANNUALE)

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernenti l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti, e delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.D.G. del 17 aprile 2003, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, integralmente riformulate, comprendono gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti relative all'a.s. 2003/2004, graduati secondo l'ordine riferito a ciascuno scaglione ed il punteggio con cui figurano nelle graduatorie permanenti medesime. Ciascun aspirante si intende incluso nelle graduatorie delle scuole richieste per l'a.s. 2003/2004 per effetto dell'avvenuta presentazione, nei termini previsti dal D.D.G. 17 aprile 2003, del relativo Mod. 3 ovvero, nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in cui figurava nell'a.s. 2002/2003.

GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 3° ANNO DI VIGENZA)

In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, alle graduatorie di 2^ fascia, già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di cui alla C.M. n.68 del 14 giugno 2002, si aggiungono ulteriori tre blocchi composti da eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria permanente che si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s. 2003/2004, secondo il seguente ordine:

4° blocco: aspiranti iscritti dall'a. s. 2001/02 che si trasferiscono;
5° blocco: aspiranti iscritti dall'a. s. 2002/03 che si trasferiscono;
6°blocco: nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2003/04 in base alla tabella di valutazione di titoli annessa al D.M. n.201/2000, in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (mod. d) e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4.

All'interno di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio, in base alle preferenze.

GRADUATORIE DI TERZA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 3° ANNO DI VIGENZA)

In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, alle graduatorie di 3^ fascia, già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di cui alla C.M. n.68 del 14 giugno 2002, si aggiungono ulteriori tre blocchi composti da aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso che si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s. 2003/2004, secondo il seguente ordine:

4° blocco: aspiranti iscritti dall'a. s. 2001/02 che si trasferiscono;
5° blocco: aspiranti iscritti dall'a.s. 2002/03 che si trasferiscono;
6° blocco: nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2003/04 in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al D.M. n.201/2000, in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (mod.d), posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4.

All'interno di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio, in base alle preferenze.

ART. 2 (ELENCHI DI SOSTEGNO)

In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attività didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001. Per quanto riguarda gli aspiranti all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado presenti in più graduatorie, l'inserimento nei relativi elenchi di sostegno avverrà con procedura automatizzata, in base alla graduatoria di classe di concorso che per collocazione di fascia ed ordine di inclusione risulti più favorevole agli interessati e col punteggio relativo a tale graduatoria. Per l'a.s. 2003/2004 gli elenchi di sostegno sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno agli alunni in situazione di handicap, conseguito entro le rispettive date sottoindicate, ordinati secondo la seguente sequenza:

1) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI PRIMA FASCIA

1° raggruppamento: aspiranti inclusi negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti ai sensi dell'art.5 del D.D.G. del 17 aprile 2003 ( possesso del titolo di specializzazione entro il 17 maggio 2003);
2° raggruppamento: aspiranti in possesso di titolo di specializzazione conseguito successivamente al 17 maggio 2003 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4.
All'interno di ciascun raggruppamento la posizione ed il punteggio degli aspiranti derivano direttamente dall'analoga posizione e dal punteggio con cui gli aspiranti medesimi figurano nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia relativamente al posto di insegnamento o classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi medesimi.

2) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA FASCIA

Sono composti dagli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4, ordinati secondo la medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.

3) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA

Sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di specializzazione entro la data di scadenza di presentazione della domanda di cui al successivo art.4, ordinati secondo la medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.

4) In posizione subordinata a tutti gli aspiranti precedentemente individuati ai punti 1, 2 e 3, e secondo i medesimi criteri di ordine, si colloca, con riserva, un ulteriore raggruppamento di aspiranti che abbiano dichiarato - con apposita attestazione sul modulo di domanda - di avere in corso di conseguimento il titolo di specializzazione per il sostegno in data successiva a quella di scadenza di presentazione della domanda ed entro il 31 ottobre 2003.
A tale categoria di aspiranti, subordinatamente a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro la data di scadenza di presentazione della domanda, possono essere attribuite, su posti di sostegno disponibili per l'intero anno scolastico, supplenze a titolo provvisorio condizionate all'effettivo conseguimento del titolo entro il 31 ottobre 2003. Entro lo scadere di quest'ultimo termine i predetti aspiranti dovranno far pervenire la dichiarazione di aver conseguito il titolo di specializzazione alle scuole che gestiscono la loro domanda, al fine di far acquisire tale situazione a tutte le scuole interessate.


TITOLO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


ART. 3 (IPOTESI PREVISTE)

L'assetto delle graduatorie per l'a.s. 2003/2004, così come specificato nel precedente titolo I, viene definito in due fasi:

1) la prima, già attivata ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 17 aprile 2003, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno già avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere "ex novo" le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte per l'inclusione in graduatorie di circolo e di istituto ovvero, non esprimendosi, di confermare per l'a.s. 2003/04 la situazione dell'anno scolastico precedente.
Tali aspiranti sono, pertanto, esclusi dalla possibilità di compilare modelli, previsti dalla presente circolare, che riguardino l'espressione della provincia e/o delle sedi scolastiche dove essere inclusi in graduatorie di circolo e di istituto ma possono soltanto presentare eventuale domanda quali nuovi aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per i quali non figuravano nell'a.s. 2002/2003.

2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M. n. 201/2000 e cioè:
PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA E TERZA FASCIA PER L'A.S. 2002/2003:

a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo previsto;
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche;
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte.
PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER L'A.S. 2002/2003:
d) possibilità di presentazione di domanda di inclusione.

Rientra in quest'ultima categoria di "nuovi aspiranti" anche il personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto che intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti, ivi incluso quello di sostegno.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima volta domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, anche le seguenti categorie di aspiranti:
- personale incluso in graduatoria permanente per l'a.s. 2003/2004: ferme restando le sedi scolastiche già espresse col mod. 3 allegato al D.D.G. del 17 aprile 2003 o, in sua assenza, le sedi in cui figurava nell'anno scolastico precedente, può presentare domanda per l'inclusione in seconda e/o terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle predette graduatorie relative all'a.s. 2002/2003;
- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2002/2003: ferme restando le sedi scolastiche in cui già figura - per le quali può usufruire esclusivamente di una delle possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c) - può presentare domanda di inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle graduatorie relative all'a.s. 2002/2003;

ART. 4 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b, c, d, del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente circolare appositi moduli di corrispondente tipologia. Il modulo relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti", quando è adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria, è opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione all'evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra loro alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto uno. In tutti i casi in cui l'espressione di sedi scolastiche risulti complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti saranno considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il personale incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a, b, e c).
Il termine per la presentazione dei moduli di domanda in questione scade il 21 luglio 2003. Improrogabilmente entro tale termine il modulo di domanda deve essere spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano, all'istituzione scolastica cui è affidata la gestione della domanda stessa, secondo quanto specificato ai due commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2002/2003 rimangono per l'a.s. 2003/2004 nella stessa provincia, è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in precedenza la domanda. Conseguentemente tale sede non può rientrare tra quelle variabili per effetto della presentazione del modulo di cui alla tipologia b. Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2002/2003 e per l'a.s. 2003/2004 cambiano provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto dell'a.s. 2002/2003, la sede scolastica di gestione della domanda deve essere prescelta dall'interessato e, nel caso di aspiranti all'insegnamento in diversi gradi scolastici, deve appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.

ART. 5 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE INTERNET)

Limitatamente agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia per l'a.s. 2002/2003 che intendono presentare domanda per una delle ipotesi di cui alle lettere - e relativi moduli di domanda - a), b) e c) del precedente art.3, è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel rispettivo modulo di domanda, tramite un'apposita funzione che è resa disponibile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it) alla sezione "graduatorie di istituto-domande on line", secondo le modalità descritte nell'apposita guida.
Al termine dell'operazione effettuata attraverso la predetta funzione e in caso di esito positivo, l'aspirante, seguendo le relative istruzioni operative, produrrà una stampa che, a seconda del modello usato, riporterà come intestazione " modello A" ovvero "modello B" ovvero "modello C"- inserito tramite www.istruzione.it.
L'aspirante che si avvarrà di tale modalità di trasmissione potrà operare esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 4 e il 19 luglio 2003. L'aspirante medesimo, comunque, dovrà, come indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità e i termini di cui al precedente art.4, spedire o consegnare a mano alla scuola che gestisce la sua domanda il modulo stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal sistema informativo e quelle ottenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.

ART. 6 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per gli aspetti generali relativi all'espletamento della presente procedura rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite per l'a.s. 2001/2002, in occasione della prima costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, col D.M. 4 giugno 2001, n. 103.
Per quanto riguarda i titoli di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto si segnala:
- L'equiparazione, disposta dalla legge 18.6.2002, n.136, tra il diploma di istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive; tale laurea è, pertanto, titolo di accesso alla terza fascia delle graduatorie 29/A e 30/A.
- Il valore abilitante del diploma di didattica della musica congiunto a diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio (art.6 D.L. 25.9.2002, n.212 convertito dalla legge 22.11.2002, n.268); tale titolo, così congiunto, consente, pertanto, l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie 31/A e 32/A.
- Il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (art.5 della legge 28.3.2003, n.53) che, pertanto, a seconda del rispettivo indirizzo, consente l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di scuola materna o di scuola elementare.

La presente circolare, unitamente a:
- Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
- D.M. 4 giugno 2001, n.103;
- tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l'accesso agli insegnamenti di scuola secondaria (contenente anche indicazioni della tipologia di istituti ove l'insegnamento è impartito);
- l'elenco delle scuole statali, con il relativo codice meccanografico, esprimibili ai fini della presente procedura ;
- l'elenco delle scuole di montagna è accessibile tramite il sito Internet di questo Ministero "www.istruzione.it" e, tramite la rete Intranet, disponibile presso gli Uffici Scolastici Regionali, i Centri Servizi Amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche.
La presente circolare deve essere, comunque, affissa all'albo di ciascuno degli Uffici in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE Antonio ZUCARO

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Postato il Sabato, 21 giugno 2003 ore 10:19:29 CEST di Fabio Condorelli
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