DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Circolare
n. 27
Prot.n.4199
Roma, 28 febbraio 2002
Iniziative
di formazione relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
scuola secondaria superiore. Anno 2001-2002.
Com'è
noto alle SS. LL., la legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 22, comma 7, ha
introdotto la modifica dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
prevedendo che le commissioni degli esami di Stato, relativamente alle scuole
statali e paritarie, sono composte dagli insegnanti delle materie oggetto
d'esame appartenenti alla classe del candidato.
La medesima norma stabilisce che per le scuole legalmente riconosciute e
pareggiate le commissioni in parola sono costituite da commissari interni
designati dal Consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti
esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o
paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate
siano state preventivamente abbinate.
Accanto alla modifica relativa alla composizione delle commissioni si pone
l'altra riguardante i criteri di nomina dei Presidenti che, secondo quanto
prevede la stessa legge finanziaria, sono scelti unicamente tra i dirigenti e i
docenti di scuole secondarie superiori e nominati dal Direttore Generale
Regionale competente. Più ampio è infine l'ambito di attività del Presidente,
che viene nominato per ogni sede d'esame e non più per sole due classi
/commissioni come avveniva in passato.
L'attuazione del summenzionato comma della legge finanziaria ha comportato, da
parte dell'Amministrazione, la messa a punto di nuovi dispositivi di normazione
secondaria, coerenti con la diversa costituzione della commissione e le nuove
procedure di scelta delle materie d'esame.
E' stato emanato, conseguentemente, il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio,
con il quale il Ministro ha indicato il numero dei componenti delle Commissioni
di esame in ciascun indirizzo di studi.
Al tempo stesso è stato necessario definire quei provvedimenti normativi
previsti dalla legge di riforma dell'esame di Stato, i quali, per essere stati
adottati "in regime transitorio" e "a tempo limitato",
richiedono una annuale reiterazione. Si fa riferimento a quelli relativi allo
svolgimento della prima e seconda prova e alle modalità di conduzione degli
esami nei corsi sperimentali.
Le modifiche intervenute nella disciplina dell'esame, hanno, come si è detto,
comportato una radicale innovazione strutturale nella composizione della
Commissione giudicatrice, ma non hanno inciso sugli altri profili dell'esame
stesso. Assolutamente indenni dal citato intervento legislativo escono pertanto
le tipologie di scrittura della prima prova, ormai a regime con la nota legge di
riforma dell'esame di Stato n. 425/1997, unitamente alle modalità di
svolgimento della seconda, della terza prova e del colloquio.
Non può però ignorarsi che le modifiche introdotte nella composizione della
Commissione, mentre valorizzano a pieno l'autonomia delle singole istituzioni
scolastiche, richiedono ai docenti un rinnovato impegno e un più spiccato e
diretto senso di responsabilità in una delle operazioni scolastiche tra le più
complesse e delicate qual è quella della valutazione finale dei propri allievi.
Due sono in particolare i momenti valutativi che attendono i docenti: quello
della carriera scolastica dello studente, da tradursi nel punteggio del credito
scolastico e l'altro delle performances del candidato dimostrate in sede
d'esame.
Nell'attuale fase di transizione dalla utilizzazione di modelli valutativi di
tipo empirico all'impiego di strumenti e parametri idonei alla realizzazione di
una valutazione sempre più oggettiva, si rivelano importanti soprattutto il
potenziamento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi della conduzione
dell'esame in tutte le sue fasi di svolgimento.
L'esame di Stato non costituisce infatti un momento autonomo e a sé stante del
percorso scolastico, ma è parte integrante e organica di esso, poiché chiama
in causa i tratti più rilevanti e qualificanti dell'offerta formativa: dalla
programmazione alla gestione della didattica fino alla valutazione.
In tale prospettiva l'attività di formazione dei docenti e dei dirigenti
costituisce, anche in quest'anno scolastico, una esigenza prioritaria e
irrinunciabile.
Si rende pertanto necessario realizzare a breve scadenza un piano di iniziative
di formazione finalizzate all'acquisizione di un'adeguata conoscenza delle novità
introdotte dalla legge finanziaria e ad una attenta disamina dei diversi aspetti
dell'esame e dei suoi effetti di retroazione sull'attività didattica.
In funzione di un impegno finalizzato alla "qualità", l'attività di
formazione, lungi dal registrare cedimenti o cadute di interesse, si rivela di
fondamentale importanza ed esige un'attenzione mirata ai profili dell'esame;
profili che i Collegi dei docenti, nella loro autonomia e in riferimento
all'offerta formativa sviluppata all'interno dei diversi curricoli, riterranno
meritevoli di particolare approfondimento.
Per quanto riguarda i modelli da utilizzare per la predisposizione degli
interventi formativi, si ha motivo di ritenere che possa considerarsi ancora
valido e attuale, nelle sue linee essenziali, l'impianto positivamente
sperimentato negli anni scorsi.
In sostanza le strategie organizzative e operative adottate per le decorse
sessioni d'esame possono ancora costituire una importante risorsa spendibile ai
fini della buona riuscita e dell'efficacia degli interventi formativi.
La messa a punto di tali strategie terrà ovviamente conto degli adeguamenti
dettati dalla legge e dall'esigenza di imprimere all'attività formativa una
spiccata valenza qualitativa, soprattutto in considerazione del nuovo ruolo del
Consiglio di classe.
Si ritiene pertanto che possa, anche per quest'anno, rivelarsi utile e
funzionale l'adozione di iniziative, da gestire nell'ambito delle singole
istituzioni scolastiche. Queste attività di formazione, organizzate dai
Dirigenti scolastici con la collaborazione degli Ispettori tecnici, di esperti,
docenti universitari, rappresentanti di associazioni e di enti culturali di
qualificato livello, si svolgeranno nel periodo marzo-aprile nell'ambito di
ciascuna scuola o reti di scuole.
Successivamente le SS. LL. avranno cura di predisporre apposite iniziative di
formazione da destinare ai Capi di Istituto e ai docenti nominati Presidenti
delle commissioni d'esame.
E' pertanto opportuno che nella organizzazione e nel coordinamento delle
suddette attività, le SS. LL. utilizzino gli Ispettori operanti sul territorio,
avvalendosi all'occorrenza anche del personale scolastico che negli anni decorsi
ha operato nei nuclei provinciali per la formazione sull'esame di Stato.
Nella considerazione che l'esame di Stato ha come destinatari anche gli alunni
della scuole paritarie e delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, si
rappresenta l'esigenza di contribuire a creare, per quanto possibile, le
condizioni più propizie per una corretta e adeguata diffusione della cultura
dell'esame stesso nell'ambito di tali istituzioni scolastiche, attraverso
soluzioni organizzative e operative ritenute più idonee.
Considerata infine la molteplicità delle procedure e degli adempimenti che
fanno carico agli Uffici scolastici, sia nella fase delle operazioni preliminari
che in quelle di svolgimento degli esami, le SS. LL. avranno cura di prevedere
adeguati interventi formativi riservati al personale amministrativo delle scuole
a vario titolo coinvolto negli esami di Stato. Oggetto di tali interventi
saranno gli aspetti giuridico-formali nonché quelli operativi, la cui
conoscenza è irrinunciabile ai fini del regolare svolgimento degli esami.
Le attività di formazione saranno remunerate in base alle disposizioni vigenti
in materia di formazione, dotando codesti Uffici delle occorrenti risorse
finanziarie, tratte, per l'anno 2002, dai fondi di cui al Cap. 1227 dello stato
di previsione del Ministero.
Ai fini suddetti si è proceduto all'assegnazione di apposito finanziamento a
ciascun Ufficio Scolastico Regionale, tenendo a riferimento, come negli anni
decorsi, i seguenti criteri - guida:
-
numero degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali e non statali operanti nella regione;
-
numero delle sedi di esame funzionanti nell'anno 2001-2002;
-
numero, ampiezza e complessità delle province di ciascuna regione.
A
tal riguardo nell'allegato A è riportato il piano di ripartizione territoriale.
Il budget destinato a ciascun Ufficio corrisponde, in linea di massima, ad un
monte ore ricavato tenendo a riferimento i compensi orari previsti per le
attività di formazione dal D.M. n.236 del 15 ottobre 1996.
Gli importi saranno accreditati alle SS. LL., non appena disposto il
finanziamento sull'apposito capitolo di bilancio. Tenuto conto dei tempi
estremamente ristretti a disposizione, le SS. LL. attiveranno immediatamente i
progetti relativi alle suindicate attività di formazione, fermo restando da
parte dell'Ufficio scrivente l'impegno ad accelerare al massimo le procedure
contabili.
Si confida nello sperimentato senso di responsabilità e di collaborazione delle
SS.LL..
IL
DIRETTORE GENERALE
Silvio CRISCUOLI