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News: Ddl Carfagna contro la prostituzione in strada: multe e arresti per lucciole e clienti

Opinioni
ROMA (8 settembre) -
Il ddl è improntato al contrasto del fenomeno della prostituzione, e non all'introduzione di una nuova regolamentazione, vietando quella di strada, senza entrare nel merito dell'esercizio in forme e luoghi privati.
Il ddl, già annunciato prima dell'estate nell'ambito del pacchetto sicurezza (il suo impianto non ha subito modifiche rispetto alla stesura iniziale), introduce due novità: le sanzioni per i clienti e il divieto di prostituirsi nei luoghi aperti al pubblico.
Le sanzioni ipotizzate prevedono l'arresto, da cinque a 15 giorni, oltre che un'ammenda, da 200 euro a 3 mila euro. In arrivo anche un giro di vite contro la prostituzione minorile.
Per chi sfrutta le baby prostitute è previsto il carcere da sei a 12 anni e multe da 15 mila a 150 mila euro. Si ricorrerà anche al rimpatrio assistito dei minori stranieri, purché sia nel loro interesse. 09 set 2008 17:25

Prostituzione: ddl Crafagna giovedi' approda al Consiglio dei ministri
ROMA - Carcere e multe per chi si prostituisce, ma anche per i clienti, pene piu' severe per l'associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, rimpatrio per i minorenni stranieri costretti a prestazioni sessuali.
Sono i punti principali del disegno di legge, presentato dal ministro per le Pari Opportunita' Mara Carfagna che approdera' giovedi' all'esame del Consiglio dei ministri.
Il testo introduce il reato di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, punibile con l'arresto da 5 a 15 giorni e un'ammenda da 200 a 3000 euro. Per chi invece organizza un'associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione pena da 4 a 8 anni di reclusione; da 2 a 6, invece, per chi aderisce all'associazione.
Chi, invece, "recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto"o "favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto" rischia dai 6 ai 12 anni di carcere e multe da 15mila a 150mila euro.
Infine chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i 16 ed i 18 anni, in cambio di denaro od altro, potra' essere punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minorenne ha meno di 16 anni, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' e le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena. I minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel nostro Paese saranno riaffidati alla famiglia o alle autorita' responsabili del loro Paese d'origine.
Con un regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, verranno stabilite procedure accelerate e semplificate per il rimpatrio del minore. (Agr)

Prostituzione: in Italia un business da 90 milioni di euro al mese
matteo.durante Lunedì 27 Agosto 2007
La legge Merlin del ‘58, a detta di molti, a così lunga distanza dalla sua approvazione, non è idonea a gestire il fenomeno della prostituzione in Italia che, di fatto, rimane una realtà presente e costante di fronte alla quale è difficile chiudere gli occhi.
Prima dell’entrata in vigore della legge del ‘58 la prostituzione all’aperto era molto poco diffusa, mentre come ha riferito Pia Covre, esponente di punta del Movimento per i diritti delle prostitute, oggi in Italia si calcola che le lucciole in strada siano circa 50.000, aumentate in maniera esponenziale negli ultimi decenni complice l’aumento dell’immigrazione clandestina.
Secondo invece le stime del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vi sono tra le 15.000 e le 18.000 donne coinvolte nella prostituzione. Il 65% lavora in strada, il 35% in albergo o in appartamento. Il 20% è minorenne. Tra le 15.000 e le 25.000 sono le prostitute straniere.
Soprattutto nigeriane, ma anche albanesi, polacche e bielorusse. Il 10% del totale è vittima del racket e costretto al mestiere sulla strada a seguito di minacce dirette, anche, a parenti o figli rimasti in patria.
Da 5.000 a 7.000 euro: tanto rende al mese una prostituta al suo sfruttatore. Diciassette: le prostitute uccise in strada nel 2000. Un dato drammaticamente stabile negli anni. Tra il 10 e il 30% del totale i transessuali che si prostituiscono. Sette le regioni con la maggiore presenza di prostitute di strada: Lazio, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Abruzzo. Nove milioni: il numero dei clienti che si rivolgono al sesso a pagamento. Circa 90 milioni di euro, il giro d’affari mensile della prostituzione in Italia. L’80% dei clienti chiede alle prostitute di non usare il preservativo. A cinquant'anni dalla legge Merlin, le squillo potrebbero scomparire dai luoghi pubblici. Con sanzioni e possibile arresto anche per i clienti.
Mira, infatti, all'«eliminazione della prostituzione di strada» lo schema di disegno di legge dei ministeri dell'Interno e delle Pari opprtunità (firmatari Roberto Maroni e Mara Carfagna) che verrà esaminato venerdì dal Consiglio dei ministri. Si tratta di una versione soft dell'intervento contro le squillo di strada a suo tempo presentato come emendamento al decreto sulla sicurezza da Filippo Berselli e Carlo Vizzini, e poi ritirato su invito del ministero dell'Interno.
Il testo, che in pratica riprende la proposta Prestigiacomo-Fini–Bossi del 2002, si compone di quattro articoli. Il primo modifica la legge Merlin, vietando la prostituzione nei luoghi pubblici (come strade, parchi o aperta campagna) e in quelli aperti al pubblico, ossia frequentabili da chiunque.
Le violazioni verranno punite con una sanzione amministrativa da 200 a 3mila euro, che in caso di reiterazione si trasformerà in arresto da 5 a 15 giorni con ammenda da 200 a mille euro. Stesse sanzioni per chi si avvale delle prestazioni delle squillo o le contratta in luoghi pubblici o aperti al pubblico: visto che «la prostituzione deve considerarsi fenomeno di allarme sociale», spiega la relazione al Ddl, «non può ammettersi un distinto trattamento tra chi la eserciti e chi se ne avvalga». Ovviamente non è punibile chi esercita perché costretta con violenza o minacce. Nel mirino del Ddl anche chi affitta una casa dove ci si prostituisce, ma solo se il canone è superiore a quello di mercato. È previsto l'arresto da due a sei anni e la multa da 250 a 10mila euro. Chi presta assistenza a una squillo senza fini di lucro o profitto, inoltre, non è imputabile di favoreggiamento alla prostituzione. L'articolo 2 resta in ambito immobiliare per stabilire che i condomini possono chiedere e ottenere provvedimenti d'urgenza contro «turbative create dalla prostituzione» e approvare delibere condominiali anti-squillo. Nell'articolo 3 è, invece, contenuta la stretta sui clienti delle baby prostitute: per chi compie atti sessuali con un minore tra 14 e 18 anni in cambio di denaro «o altra utilità anche non economica» è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa non inferiore a seimila euro. Sempre l'articolo 3 introduce novità sul rimpatrio assistito, visto che buona parte delle baby prostitute arriva dall'estero: in pratica i minorenni stranieri privi di persone che esercitino la potestà genitoriale in Italia verranno riconsegnati alle autorità nazionali attraverso la proceduta del rimpatrio assistito (articolo 33, comma 2-bis, decreto legislativo 286/98). La semplificazione della procedura è demandata a un regolamento, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Infine, l'articolo 4 inasprisce le pene per l'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione: le sanzioni vengono aumentate fino a due terzi per promotori e organizzatori e da un terzo a metà per gli altri partecipanti all'associazione. Nel testo non c'è traccia della discussa proposta di Maroni, di dare vita a quartieri a luci rosse, come avviene in altri Paesi europei. È la terza volta in cinque anni che il Governo tenta di intervenire in questo ambito. Nel dicembre 2002 venne approvato dal Governo Berlusconi un disegno di legge che, proprio come questo, vietava la prostituzione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Il provvedimento non è stato approvato dal Parlamento. Così come è rimasto sulla carta il disegno di legge Amato-Lucidi della fine dell'anno scorso, che, tra l'altro, prevedeva maxi sanzioni per la prostituzione minorile. In allegato: Schema di disegno di legge recante misure contro la prostituzione.

DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE CONTRO LA PROSTITUZIONE.
ART. 1. (Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75). 1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da duecento a tremila euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a mille euro. Alle medesime pene previste al terzo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta."; b) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 2), è inserito il seguente: "2-bis) chiunque, avendone la proprietà o l'amministrazione, conceda in locazione una casa nella quale venga esercitata la prostituzione, a canoni superiori a quelli di mercato ;"; c) all'articolo 3, primo comma, numero 8) dopo le parole: "in qualsiasi modo" sono inserite le seguenti: " , esclusa l' assistenza senza alcun fine di profitto o di lucro,". ART. 2 (Turbative del possesso) LI possessori di unità immobiliari inserite in fabbricati nei quali si eserciti la prostituzione , che abbiano subito turbativa del proprio possesso dall'esercizio di tale attività, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile. 2.Nel regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nel medesimo fabbricato. ART. 3 (Prostituzione minorile e rimpatrio assistito). 1. Il secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a seimila euro.". 2. I soggetti minori stranieri privi di esercenti la potestà genitoriale sul territorio dello Stato vengono riconsegnati alle loro autorità nazionali attraverso la procedura del rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro,della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione, al fine di favorirne il reinserimento presso le famiglie d'origine o, in mancanza, presso le apposite strutture presenti nel paese d'origine. ART. 4 (Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione). 1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma: "Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.". DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE CONTRO LA PROSTITUZIONE. Relazione illustrativa Il presente schema di disegno di legge è stato predisposto per contrastare efficacemente il fenomeno della prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali. E' proprio la prostituzione di strada che, oltre a creare il maggior allarme sociale, si presta a forme di sfruttamento da parte della criminalità organizzata. Il tema della prostituzione è da sempre assai controverso per le sue implicazioni etiche, culturali e di ordine pubblico. Le condizioni di miseria sociale e morale in cui in prevalenza si consùma il fenomeno della prostituzione impongono alle Istituzioni di intervenire attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed, inoltre, prevengano le cause di un diffuso allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza. A questo scopo è sentita come prioritaria esigenza, complementare rispetto alla punizione di chi esercita la prostituzione per strada o nei luoghi aperti al pubblico, colpire con identica sanzione chi, nei medesimi luoghi, si avvale della prostituzione o contratta le prestazioni delle persone che si prostituiscono così alimentando il mercato della prostituzione e le organizzazioni criminali ad esso sottese. E' noto come, anteriormente alla c.d. legge Merlin (1. 20 febbraio 1958 n. 75), la prostituzione esercitata nel rispetto delle disposizioni legislative non costituisse attività illecita. Tali disposizioni imponevano l'esercizio della prostituzione in appositi locali, autorizzati e registrati, e obbligavano le prostitute a controlli sanitari periodici ed obbligatori. Con la legge Merlin è stata abrogata la legislazione precedente mediante l'introduzione di norme dirette a tutelare la non punibilità di chi si prostituisce ed a contrastare lo sfruttamento della prostituzione attuata anche sotto la forma dell'esercizio della casa di prostituzione ed il favoreggiamento della prostituzione. Con il presente disegno di legge si mira ad eliminare la prostituzione di strada, come fenomeno di maggiore allarme sociale e contemporaneamente contrastare lo sfruttamento della stessa in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale. Particolare attenzione è poi dedicata alla prostituzione minorile, purtroppo sempre più diffusa ed esercitata in special modo da persone straniere. Oltre a chiarire che il reato di cui all'art. 600-bis, 2° comma del codice penale — di recente rivisto dalla legge n. 38/2006 — ricorre pure nel caso in cui il minore si prostituisca al fine di ottenere una utilità anche non economica, vengono indicate le modalità di riconsegna alle autorità nazionali dei minori stranieri attraverso l'istituto del rimpatrio assistito , le cui modalità procedimentali dovranno essere disciplinate da apposito regolamento volto ad accelerare i tempi di rimpatrio. Il presente disegno di legge si compone di 4 articoli. L'articolo 1, lettera a), ( Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75) introduce il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici (strade, parchi, aperta campagna, ecc.) o luoghi aperti al pubblico (ossia frequentabili da chiunque, es : locali pubblici, esercizi accessibili al pubblico) la cui violazione viene sanzionata in via amministrativa. Qualora sia stata accertata una prima violazione e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a mille euro. Alle medesime pene soggiace chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta. Se, invero, la prostituzione come tale deve considerarsi fenomeno di allarme sociale, non può ammettersi un distinto trattamento tra chi la eserciti e chi se ne avvalga (il cliente). Resta, naturalmente, esclusa la punibilità della persona che abbia esercitato la prostituzione perché costretta mediante violenza o minaccia. Si tratta di vittime delle organizzazioni criminali o, comunque, di coloro che, approfittando della debolezza o della miseria altrui, esercitino, mediante violenza o minacce, una pressione non vincibile da parte del soggetto debole costringendolo a tenere la condotta per questo non punibile. Articolo 1, lettera b), aggiunge alle ipotesi di reato - punite con la reclusione da due a sei anni e con la multa da £ 250,00 a £ 10.000,00- previste dall'articolo 3 della legge n. 75 del 1958, il fatto di chi conceda in locazione, a prezzo superiore a quello di mercato, una casa in cui venga esercitata la prostituzione. Articolo 1, lettera c), chiarisce che non rientra tra le ipotesi di favoreggiamento della prostituzione, la condotta di chi presti assistenza, senza fini di lucro o di profitto, ad una prostituta. Ciò accade, ad esempio, nel caso di coabitazione tra più soggetti di cui alcuni o tutti esercitino l'attività di prostituzione, che si prestino reciprocamente assistenza, assicurandosi magari riparo dalle azioni di sfruttamento a scopo illecito. In questo caso occorre scongiurare che l'utilità tratta dalla mera - ed M alcuni casi reciproca - assistenza e solidarietà, senza fine di lucro o di profitto, possa essere considerata sfruttamento della prostituzione. E' quindi necessario chiarire che questo tipo di comportamenti assistenziali non costituiscono ipotesi di reato quando sono tenuti con il fine di mutuo aiuto. Articolo 2, Turbative del possesso). E' riconosciuto ai condomini il diritto di agire, per ottenere provvedimenti d'urgenza, per la tutela del proprio possesso da turbative create dall'esercizio della prostituzione nel medesimo stabile nonché di opporsi all'esercizio della prostituzione con delibere condominiali adottate a maggioranza. Articolo 3, ( Prostituzione minorile e rimpatrio assistito). Comma 1. L'inasprimento della sanzione per chi compie atti sessuali con minore di anni 18 è collegato non solo alla prostituzione, intesa come prestazione sessuale in cambio di denaro o altra utilità economica, ma anche al perseguimento di utilità non economica. Comma 2. Tenuto conto della fortissima incidenza della nazionalità estera dei minori che si prostituiscono, sono introdotte nuove norme in materia di rimpatrio assistito. È infatti previsto che i minori stranieri privi di esercenti la potestà genitoriale sul territorio dello Stato vengano riconsegnati alle loro autorità nazionali attraverso la procedura del rimpatrio assistito di cui al comma 2—bis dell'art. 33 Digs. n. 286 del 25 luglio 1998. Inoltre, la lunghezza dei tempi di istruttoria attualmente connessa alle richieste di rimpatrio assistito richiede una revisione delle procedure che tenda ad un snellimento e ad una semplificazione per i minori che sono vittime di prostituzione, al fine di favorire un loro reinserimento nelle famiglie d'origine e o,in mancanza, negli istituti presenti nel paese d'origine e, solo nei casi di accertata inesistenza delle condizioni per l'accoglienza nella nazione di provenienza, in apposite strutture italiane. A tale previsione normativa dovrà necessariamente affiancarsi una costante opera di monitoraggio ed una azione di coinvolgimento dei Paesi maggiormente interessati affinché collaborino con le Autorità Italiane. A tale scopo è previsto che con successivo regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati (Lavoro, salute e politiche sociali; Esteri; Interno; Giustizia), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, siano stabilite le procedure di semplificazione per l'adozione del rimpatrio assistito. Articolo 4 (Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione) Per contrastare le organizzazioni che sfruttano la prostituzione mediante l'induzione, il reclutamento, il favoreggiamento della prostituzione, è previsto un inasprimento delle pene attualmente previste dall'art. 416 c.p. per l'associazione a delinquere finalizzata a commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (aumento della pena fino a due terzi per i promotori ed organizzatori della associazione ed aumento da un terzo alla metà per gli altri partecipanti all'associazione).








Postato il Martedì, 09 settembre 2008 ore 21:27:31 CEST di Salvatore Indelicato
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