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Art. 64.

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei (( tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili )).

2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:


a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria (( ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica )) ;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

(( f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti:
«L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 )).

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

La parte dedicata all'istruzione è l'art. 64. Esso prevede:

  1. Un incremento graduale di un punto del rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012
  2. una riduzione complessiva del 17% della dotazione organica del personale ATA nel triennio 2009-2011
  3. un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in modo da assicurare la puntuale attuazione del piano con cui si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
    • razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
    • ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
    • revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
    • rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria;
    • revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
    • ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.

Si tratta dunque di una vera e propria riforma che pare riproporre quanto contenuto nei decreti attuativi della legge Moratti, e riagganciarsi in qualche modo a ciò che aveva decretato Fioroni sull'istruzione tecnica e professionale, su cui aveva trovato diverse convergenze anche con l'opposizione in primo luogo con l'On. Aprea.
Ed è l'On. Aprea che da Presidente della VII Commissione Cultura e Istruzione della Camera pare oggi dettare il ruolino di marcia delle azioni del MIUR.
La VII Commissione Cultura della Camera nella seduta del 9 luglio 2008 ha espresso parere favorevole al disegno di legge con le seguenti condizioni:

  1. dalla riduzione dell'organico del personale ATA devono essere escluse le figure amministrative necessarie allo sviluppo dell'autonomia;
  2. i tempi previsti per la predisposizione del “piano programmatico di interventi” devono essere raddoppiati (da 45 gg. a 90 gg.) al fine di consentire anche un esame approfondito da parte del Parlamento;
  3. nel Piano programmatico deve essere previsto l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale non più solo in via transitoria per i percorsi sperimentali
  4. la predisposizione dei regolamenti deve prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
  5. la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso devono avere come obiettivi una maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale e una consistente riduzione delle discipline, in modo da orientare il curricolo nazionale sulle otto competenze di base indicate dall'Europa;
  6. i piani di studio e i relativi quadri orari comprensivi delle attività opzionali dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore tengano conto dell'organizzazione prevista per il secondo ciclo dal decreto legislativo n. 226 del 2005 (attuativo della legge Moratti, sospeso, modificato ma non abrogato da Fioroni ndr);
  7. la riforma degli istituti tecnici e professionali consenta di ridurre complessivamente il numero degli indirizzi, di eliminare le duplicazioni dei percorsi, di ridurre significativamente le ore di lezioni teoriche a favore di attività laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro, armonizzando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 226 del 2005 (Moratti ndr) con quelle contenute nel decreto legge n. 40 del 2007 (Fioroni ndr);
  8. la competenza dello Stato nell'assegnazione del personale alle scuole si limiti all'80 per cento del curricolo nazionale e il restante 20% di curricolo dell'autonomia sia lasciato alla competenza delle scuole;
  9. la revisione dei criteri per la formazione delle classi consenta di assegnare le risorse umane alle scuole partendo dal numero degli alunni, dalla tipologia dell'offerta formativa e lasciando alle scuole la piena autonomia organizzativa delle classi medesime (per età e/o per livelli di competenza o secondo altre scelte dettate dai bisogni degli studenti);
  10. nella rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria siano valorizzati i principi di flessibilità e di personalizzazione dei piani di studio previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2004 (Dlgs. attuativo della riforma Moratti ndr);
  11. una ulteriore quota delle economie di spesa, pari ad almeno il 20% per cento delle medesime economie, sia destinata al miglioramento della qualità dei servizi scolastici ed al miglior funzionamento delle scuole e ai finanziamenti destinati alle scuole paritarie, incrementando sia le spese di parte corrente sia le spese in conto capitale;
  12. appare necessario, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 72 non si applichino al personale della scuola e, in particolare, quelle del comma 11 ai dirigenti scolastici.

In tutto questo, dobbiamo dire che non ci preoccupa la sterile polemica sull'obbligo di istruzione nella formazione professionale, sorta dopochè è stato recepito nel maxiemendamento la richiesta della VII Commissione di assolvimento dell'obbligo anche nei percorsi di formazione professionale. E' un rispolverare la vecchia ambiguità fra obbligo scolastico e obbligo di istruzione, quando già il governo Prodi si era pronunciato per l'obbligo di istruzione, avvallando l'espletamento dell'obbligo nei percorsi triennali sperimentali di formazione professionale.

Ciò che preoccupa è il navigare ancora a vista sull'istruzione tecnica e professionale, non risolta né dalla riforma Moratti, che aveva licealizzato gli istituti tecnici, né dal ministro Fioroni che ha omologato gli istituti professionali ai tecnici, sottraendo loro la possibilità di impartire autonomamente le qualifiche. E non è risolta la costituzione dell'alta formazione tecnico-professionale non universitaria, considerato che il DPCM con cui il governo Prodi ha istituito gli Istituti Tecnici Superiori è del tutto inadeguato, come dimostra in modo illuminante l'intervento del francese Jacques Mazéran, uno dei maggiori esperti in materia a livello internazionale, che è in pubblicazione su questo sito.

Infine, è noto che una corretta soluzione dell'istruzione e formazione tecnica e professionale chiama in campo le nuove competenze costituzionali delle regioni. E allora, ci chiediamo, sarà anche in questo caso un altro ministro ad assumere l'iniziativa? In altre parole dovremo affidarci al ministro Bossi per vedere applicato il Titolo V nel campo dell'istruzione?

Download:









Postato il Venerdì, 22 agosto 2008 ore 13:38:18 CEST di Salvatore Indelicato
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