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News: DECRETO BRUNETTA: ECCO UNO DEGLI ARTICOLI PIU' DISCUSSI DEL MOMENTO

Comunicati
“Decreto Brunetta”, ecco uno degli articoli
 tra i più discussi del momento.

 A cura del prof. Bartolo Danzi, Segretario Provinciale e Regionale
 dell'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia del 12.8.2008

 
Il Decreto Legge n. 112 del Ministro Brunetta prevede come è noto alcune importanti restrizioni e penalizzazioni per chi, dipendente pubblico, è malato o utilizza permessi "retribuiti". Una trovata ad effetto del neo Ministro della Funzione Pubblica che vuole - a suo dire - fare pulizia di fannulloni ed assenteisti, finendo poi per fare di tutta un'erba un fascio, perchè a pagarne le conseguenze è poi chi è veramente malato o ha bisogno di usufruire di permessi retribuiti per legittime esigenze personali o familiari.
L'art. 71 del D.L. contiene infatti delle novità che, qualora venisse convertito in Legge, a partire dal 2009, verrebbero applicate a tutti i dipendenti pubblici. Norma restrittiva che farà discutere per la sua legittimità costituzionale è appunto l'assegnazione del solo stipendio base ("con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio") per chi usufruisce di meno di 10 giorni di malattia consecutivi.
Ed ancora perderanno efficacia legale le certificazioni, tranne che per la prima volte, prodotte da medici e strutture ospedaliere privati. Per coloro che infatti si assenteranno "per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare - spiega il decreto legge 112 - l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica".
Insomma guai a chi si ammala, perchè non ha più diritto a curare la propria salute ! Si avrà poi un allungamento delle fasce di "reperibilità" per la visita fiscale: il malato sarà quindi , condannato agli "arresti domiciliari" dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20,00 , a meno che non in malattia per "infortunio sul lavoro" o per "causa di servizio" o per ricovero. Ci si aspetta quindi, un prevedibile aumento del contenzioso per "infortunio" sul lavoro e per causa di servizio con conseguenti erogazioni per pensioni privilegiate a carico dello Stato, nel prossimo futuro? Le assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici "non sono equiparate" alla presenza in servizio ed incidono sulla produttività. Chi si ammala, niente pensione? Un monito, quindi, a tutti i dipendenti pubblici: non ammalarsi mai e sperare nella buona sorte per stare sempre bene!
Il Ministro Brunetta però forse dimentica che il D.lgs 165/01 TU sulla contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico statuisce all'art. 40 comma 1 rubricato "Contratti collettivi ed integrativi" che "la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali". Pertanto, eventuali modifiche delle condizioni, che possono avvenire sempre in modo più favorevole al lavoratore stabilite in sede di contrattazione possono avvenire solo attraverso la modifica delle norme pattizie che regolano gli istituti della "malattia" delle "assenze" e dei "permessi" dei CCNL di comparto, in quanto non sono istituti aventi riserva di legge.
In buona sostanza dovrà passare attraverso il tavolo negoziale ed i sindacati, volente o nolente ! Attualmente il D.L. 112 del Sig. Ministro Brunetta è del tutto inapplicabile poichè il CCNL 2006/09 comparto scuola disciplina l'istituto della malattia con l'art. 17, i "permessi retribuiti " con l'art. 15, per il personale a tempo indeterminato, con l'art. 19 le ferie, i permessi e le assenze del personale assunto a tempo determinato.
Il già citato art. 40 del D.lgs 165/01 al comma 4 dispone che " Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti". Al momento , quindi, poichè le richiamate norme contrattuali non hanno subito modifica continuano ad applicarsi senza restrizioni di sorta.

Alcune considerazioni
 sugli effetti perversi del decreto Brunetta.

Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 12.8.2008

 

L’art. 71 del D.Lgl. 112/08, noto come norma antifannulloni, non solo definisce inaccettabili livelli di penalizzazione per il dipendente pubblico che si ammala fino a 10 giorni, ma può avere effetti pesantissimi sul personale docente della scuola.
Nell’articolo non si parla solo di assenze per malattia, ma anche di permessi retribuiti con una confusione tecnico-giuridica nel momento in cui al comma 5 (che definirebbe gli ambiti di deroga di applicazione dei congedi retribuiti) si rimanda al comma 1 che riferisce esclusivamente dei congedi per malattia.
Tralasciando le contraddizioni tecniche previste nell’articolo e mettendo in rilievo che in sede di approvazione definitiva del Parlamento sono state escluse solo le forze dell’ordine e i militari, preoccupa l’applicazione che molte amministrazioni pubbliche stanno già dando del decreto 112.
In alcuni casi si sta addirittura cercando di applicare la riduzione stipendiale anche alle assemblee sindacali in orario di lavoro perché sarebbero equiparabili a permessi retribuiti.
Conoscendo i comportamenti dei dirigenti scolastici e della burocrazia ministeriale si rischia di penalizzare non solo le assenze per malattia fino a 10 giorni tagliando la retribuzione professionale docente, ma anche i congedi per matrimonio, i congedi per motivi di famiglia, i congedi per partecipazione a concorsi, corsi e convegni. Per analogia, e non prevedendo il decreto approvato alcuna deroga esplicita in merito, potrebbero essere penalizzati tutti permessi giornalieri e/o orari di natura sindacale.
Ancora più preoccupante è poi il calcolo per la fruizione dei permessi. L’INPS ha già emanato disposizioni in merito alla fruizione del permessi previsti per la legge 104/92 (tre giorni al mese) trasformando le giornate di permesso in ore di permesso secondo un calcolo che prevede per i dipendenti che hanno orario di 36 ore effettuate su sei giorni 18 h di permesso mensile e per coloro che svolgono il loro orario in cinque giorni 21, 6 h. Per la scuola gli effetti sono di ridurre a 12,5 h. i permessi per la scuola materna, a 11 h. quelli per la primaria e a 9 h. quelli per la secondaria di primo e secondo grado.
Ci si è dimenticati che nel contratto sono ricomprese anche attività funzionali all’insegnamento le 80 ore (40 + 40) per la partecipazione agli organi collegiali con esclusione delle attività di valutazione e scrutinio, ma è anche vero che le 80 ore non sono precettive e gli impegni sono definiti quantitativamente in sede di collegio dei docenti nella pianificazione annuale fino a 40 + 40 ore annue (art.29 CCNL) ed è perciò complicato stabilire un monte ore certo da applicare in sede di eventuale spalmatura delle stesse ore per consentire un calcolo più realistico. In concreto si rischia di vedere ridurre per legge o interpretazione unilaterale del governo i permessi definiti nel CCNL.
Se si immagina l’applicazione del calcolo dei permessi nell’ambito sindacale verrebbe fuori che il docente impegnato nell’attività sindacale potrebbe godere di un minor numero di ore di permesso rispetto ad un ATA, sempre rischiando di subire per i primi dieci giorni di permessi decurtazioni stipendiali.
 
Questo scenario in cui si perdono non solo soldi, ma diritti vede la funzione docente pesantemente attaccata. Il Ministro Brunetta ha preso come riferimento della sua demagogica lotta ai “fannulloni” l’idealtypus dell’impiegato ministeriale romano dimenticandosi, insieme a tutto il governo e al parlamento, che la professione docente non può essere assimilata al livello impiegatizio, che nella scuola da anni esistono norme che impongono visite fiscali e controlli sull’assenteismo e che il tasso di assenteismo per malattia è molto più basso di altri comparti.
Da vent’anni Gilda chiede che la docenza esca dal comparto del pubblico impiego e che si definisca un’area di contrattazione separata con uno status giuridico specifico. I confederali e lo SNALS hanno sempre preferito le logiche dell’omologazione e dell’assimilazione al pubblico impiego. Questi sono i risultati!

 E’ necessario quindi non solo chiedere una profonda revisione dell’art. 71 per il comparto docente della scuola, ma anche a chiedere a gran voce di rivendicare come docenti uno status giuridico diverso da quello previsto per tutti i pubblici impiegati.

12.8.2008 
 


Fabrizio Reberschegg
 Direttivo Gilda degli Insegnanti
 di Venezia








Postato il Lunedì, 18 agosto 2008 ore 09:32:19 CEST di Silvana La Porta
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