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News: E’ CONSENTITA LA PRESENZA DI PUBBLICO ALL'INCONTRO SINDACALE?

Comunicati
IL TRIBUNALE DI CATANIA
 
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosaria M. Castorina, visto il ricorso ex art. 28 statuto dei lavoratori, iscritto al n. 4557/08 R. G., promosso
 
da
 
CISL Scuola, Uil Scuola e Gilda Unams in persona dei rispettivi Segretari provinciali pro tempore (avv.ti D. Caudullo, F. Prizzi e C. Ferrarotto);
 
contro
 
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del ministro pro tempore;
 
Scuola Secondaria di Primo Grado "Cavour" di Catania, in persona del dirigente scolastico pro tempore (Avvocatura distrettuale dello Stato dì Catania);
 
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.7.08; 
* * *
Osserva:
 
con ricorso ex art. 28 L. 300/70 l'articolazione provinciale della CISL Scuola, Uil Scuola e Gilda Unams hanno adito questo giudice del lavoroper denunziare il comportamento antisindacale del dirigente scolastico della Scuola Secondaria Cavour di Catania.
In particolare le OO. SS. ricorrenti lamentano che nel corso di un incontro svoltosi in data 10.3.2008, finalizzato a rendere alle parti sindacali l'informazione preventiva ex art. 6 CCNL, il Dirigente scolastico avrebbe invitato a partecipare alla riunione la CISAL, organizzazione nonfirmataria del,  CCNL di comparto.
Inoltre all'incontro, che era stato ospitato nell'auditorium della scuola, erano stati ammessi numerosi lavoratori della scuola in qualità di "spettatori".
La condotta del Dirigente scolastico, che aveva consentito la presenza di pubblico all'incontro sindacale, aveva impedito il libero esercizio del diritto delle OO. SS. a partecipare al tavolo negoziale, senza  condizionamenti   e/o pressione esterna, integrando gli estremi della condotta antisindacale, per cui chiedevano che, accertata l'esistenza di un comportamento lesivo dell'esercizio dell'attività sindacale, venisse ordinato all'istituto convenuto di convocare un nuovo incontro per rendere l'informazione di cui all’ art. 6 delCCNL, con il medesimo ordine del giorno previstoper la riunione del 10.3.08.
Instauratosi il contraddittorio, le amministrazioni convenute si costituivano per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, eccependo che nessuna condotta antisindacale era stata posta in essere.
Tanto premesso, osserva il decidente come deve ritenersi ormai superato l'indirizzo, invocato dalla difesa resistente che, ai fini della antisindacalità della condotta, riteneva rilevanteanche l'elemento soggettivo (Cass. 19-7-1995 n. 7833), in quanto con l’intervento di Cass. S. U. 12-6-1997 n. 5295, è stato affermato il diverso principio secondo cui "per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppuresufficiente) uno specifico, intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali ..., né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto chela disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale" (principio consolidato, v. Cass. 16-2-1998 n.1600, Cass. 26-3-1999, n. 2905,  Cass. 5-2-2003 n. 1684, Cass. 22-2-2003, n. 2770).
D'altra parte, per qualificare una condotta come antisindacale il comportamento asseritamente illegittimo deve valutarsi sulla base della sua idoneità a ledere i "beni" protetti e cioè gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a una errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale.
Nella specie, le parti convengono che non esiste nessuna norma, nemmeno di rango pattizio, che espressamente escluda la possibilità per i lavoratori di assistere alle riunioni della delegazione trattante.
Or, non può ritenersi che la sola presenza alla riunionedi lavoratori, iscritti o meno ai sindacati convocati, possa aver creato nei sindacalisti, che da quegli stessi lavoratori ricevono legittimazione e mandato, “pressione psicologica e disagio".
Tanto più ove si osservi che gli stessi ricorrenti  non hanno riferito che sia stata messa in atto una concreta condotta di disturbo che abbia limitato la attività sindacale.
Il teste informatore ha solo riferito che “la presenza di estranei ha evidentemente creato un brusio di fondo e delle difficoltà nello svolgimento della riunione" (cfr. informatore Scarlato).
Che poi durante la riunione non si sia nemmeno affrontata la questione per la quale leOO. SS. erano state convocate, avendo i rappresentanti discusso per circa un'ora e mezza sulla legittimità della presenza del pubblico, è circostanza che non trasforma, per essa sola, il comportamento del Dirigente scolastico in comportamento antisindacale.
Né censurabile come antisindacale appare l'aver convocato anche il rappresentante di una organizzazione non firmataria del CCNL di comparto soggetto che ha comunque abbandonato spontaneamente la riunione a seguito dei rilievi degli altri rappresentanti.
Il fatto solo della presenza di un "pubblico" costituito da docenti della scuola, in occasione di informazione preventiva in materia di organici, non appare, pertanto, oggettivamente idoneo a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale.
Che poi i delegati presenti abbiano percepito la presenza dei lavoratori come limitante della loro attività sindacale è questione diversa dalla antisindacalità della condotta del dirigente scolastico.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato;
le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente;
 
P.Q.M.
 
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente in solido alla rifusione all'Istituto scolastico convenuto delle spese processuali, che liquida in complessive euro 650,00 di cui euro 300,00 per diritti, il resto per onorario.
 
          Si comunichi.
 
Catania, li 21.07.08
                                                                            Il giudice del lavoro
                                                                                  Firma illeggibile
 
 
 
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 21.07.08
 
F. A. 22.7.08                                                            
Il Cancelliere C1
                                                                                (Santo Strazzeri)
                                                                                  Firma illeggibile








Postato il Lunedì, 04 agosto 2008 ore 23:32:20 CEST di Andrea Oliva
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