Il MIUR, con la nota prot. 11124 del 2/7/2008, chiarisce che quanto stabilito all’art. 7 comma 5 del CCNI suddetto va inteso nel senso che gli Uffici Scolastici Provinciali, nell’esaminare le domande di assegnazione provvisoria, devono prima prendere in considerazione tutte le preferenze relative al posto o classe di concorso di titolarità e solo successivamente le preferenze relative ad altri tipi di posto o classe di concorso eventualmente richiesti dagli interessati.