Nel testo sottoscritto nella tarda serata di ieri è stato fissato, quale termine unico per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale docente, educativo ed ATA la data del 4 luglio 2008.
Il testo deriva dal CCNI del 2006, confermato nel 2007 ed opportunamente integrato e modificato.
Al fine di rendere chiara la distinzione tra le integrazioni fatte sulla base dei chiarimenti ministeriali precedentemente effettuati dal Ministero della Pubblica Istruzione, previa intesa con le OO.SS., e le vere e proprie modifiche o novità, si specifica che le parti riportate in grassetto corsivo sono quelle relative a chiarimenti emanati dal Ministero rispetto al testo del CCNI del 2006, mentre le parti in grassetto non corsivo sono le vere e proprie modifiche derivanti dalla trattativa di quest’anno e cioè le vere e proprie innovazioni o aggiornamenti di date o di riferimenti contrattuali.
In particolare, segnaliamo le modifiche più significative:
- all’art. 1, comma 6, si è precisato che la valutazione dei titoli per le utilizzazioni del personale docente ed educativo sarà effettuata considerando, in base alla tabella di valutazione del CCNI della Mobilità sottoscritto il 20/12/2007, i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande; sempre al comma 6, è stato precisato, per i soli docenti di religione cattolica, che il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, come chiarito dall’O.M. n. 27 del 21/2/2008 e dalle successive note ministeriali; al comma 7 dello stesso articolo si precisa che anche per il personale ATA saranno valutati i titoli posseduti entro il termine di scadenza delle domande;
- all’art. 2, comma 12, si precisa che i docenti di religione cattolica possono chiedere utilizzazione esclusivamente nell’ambito della religione cattolica e che gli insegnanti di religione che ottengano l’utilizzazione su sede all’interno della diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata;
- all’art. 4, comma 3, è stato precisato il criterio di assegnazione dei docenti della scuola secondaria in caso di istituti articolati su più sedi sia dello stesso comune che di distretti differenti dello stesso comune che non costituiscono autonoma dotazione organica. Le modalità di assegnazione di tale personale saranno regolate dal contratto di istituto, dando seguito nello stesso alle agevolazioni previste dalle norme di legge o dal CCNI. E’ stato precisato, come già precedentemente previsto per la scuola dell’infanzia e primaria, che la continuità non può costituire di per sé elemento ostativo in caso di richiesta di assegnazione su diversa sede;
- all’art. 7, relativo alle assegnazioni provvisorie del personale docente, sono state apportate notevoli modifiche. Infatti al comma 1 è stato precisato che l’assegnazione provvisoria per altre classi di concorso è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. E’ stato precisato, altresì, che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
w ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
w ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
w gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
w ricongiungimento ai genitori.
Pertanto, ad esempio, non c’è più il vincolo per i coniugati di ricongiungimento al coniuge ma gli aspiranti si possono avvalere quale motivo di ricongiungimento indifferentemente di uno dei motivi previsti; attenzione però al fatto che la tabella di valutazione non è cambiata nell’attribuzione dei punteggi rispetto allo scorso anno e quindi un docente coniugato, che anziché al coniuge voglia ricongiungersi al figlio maggiorenne, si vede riconosciuto tale diritto quale motivo di richiesta di assegnazione provvisoria, ma il ricongiungimento al figlio maggiorenne non comporta l’attribuzione di alcun punteggio, a meno che lo stesso non sia disabile in situazioni di gravità; analogamente il ricongiungimento potrà essere effettuato ai genitori, ma se gli stessi non hanno 65 anni tale ricongiungimento non comporterà attribuzione di punteggio;
- all’art. 7, comma 5 è stato precisato che l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra gradi o classi di concorso diverse. E’ stato altresì precisato che l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi o posti di grado diversi da quello di appartenenza. E’ stato inoltre precisato che le preferenze territoriali saranno esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classi di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza; quindi, le preferenze territoriali, in caso di richiesta di più classi di concorso o posti, saranno esaminate in maniera orizzontale; e quindi saranno esaminate secondo l’ordine di preferenze richieste in tutte le tipologie di posti o classi di concorso aggiuntivi rispetto a quello/a di titolarità.
- all’art. 7, comma 8, si precisa che per i titolari di cattedre o posti interi le operazioni saranno effettuate solo su posti o cattedre o cattedre-orario e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. Analogamente per il personale in part time l’assegnazione provvisoria sarà effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili;
- all’art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria -, al comma 4, relativamente ai punti g) e h) si è precisato che la documentazione è quella prevista dall’art. 9 del CCNI del 20/12/2007 e dell’O.M. del 4/1/2008. E’ stato precisato che l’autodichiarazione ivi richiesta non è necessaria quando il richiedente la precedenza sia l’unico parente o affine convivente con il soggetto disabile. E’ stato precisato, in considerazione del fatto che assai spesso anche in presenza di gravità dell’handicap i certificati vengono rilasciati con la dicitura che il soggetto disabile è rivedibile, che la precedenza sia riconosciuta, per la mobilità annuale, in caso sia certificata la necessità di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Specificatamente per il personale ATA.
- all’art. 11 bis - Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A. -, sono stati demandati alla contrattazione regionale i criteri di utilizzazione del personale ATA a tempo indeterminato sui posti di DSGA nei casi in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione dei DSGA in base ai specifici articoli del CCNL 29/11/2007, e dell’ipotesi di Sequenza contrattuale 28/5/2008;
- all’art. 18, si ripetono gli stessi motivi di assegnazione provvisoria previsti per il personale docente e cioè:
w ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
w ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
w gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
w ricongiungimento ai genitori.
Attenzione, però, che neanche per il personale ATA è cambiata la tabella di valutazione delle assegnazioni provvisorie;
- al comma 8, sempre dell’art. 18, è precisato che le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate a richiesta degli interessati anche su posti di part-time costituiti su più scuole. Inoltre, si è puntualizzato nel medesimo comma che, per il personale part-time, può essere effettuata l’assegnazione provvisoria oltre che su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche sommando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole, tenuto conto della facile raggiungibilità delle sedi;
- all’art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria -, sono state fatte precisazioni analoghe a quelle previste per il personale docente nel caso che il richiedente la precedenza sia l’unico parente o affine convivente con il soggetto disabile; è stata altresì riconosciuta la validità della precedenza per il ricongiungimento a soggetto disabile rivedibile che necessiti di assistenza permanente, continuativa e globale, in caso sia certificata la necessità di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
da SNALS
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