Grazie alla recente legge n.3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2003, i passaporti ordinari emessi dal mese di febbraio 2003, avranno la validità di dieci anni, invece che cinque anni come in precedenza.
La legge prevede inoltre che i passaporti in corso di validità possano essere rinnovati, anche prima della scadenza, fino a dieci anni dalla data del rilascio.
Un'altra novità riguarda l'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio del passaporto ai genitori. In base alla nuova normativa l'autorizzazione non è più necessaria quando vi sia l'assenso dell'altro genitore. La modifica snellisce così l'iter della domanda di rilascio del passaporto, riducendo tempi e costi precedentemente previsti. La legge contribuisce anche alla semplificazione amministrativa: sarà dimezzato il carico di lavoro di questure e consolati in materia di passaporti.
La nuova normativa è il risultato dell'azione che il Ministero degli Affari Esteri svolge, di concerto con i Ministeri per gli Italiani nel mondo e della Funzione pubblica, per agevolare il cittadino con l’offerta di servizi più efficienti.