Sanzioni disciplinari alunni - consiglio classe ristretto o allargato? : Giuseppe Campolo
Domanda
Per le sanzioni disciplinari degli alunni può essere coinvolto il consiglio di classe. Se non specificato nel regolamento d'istituto che il consiglio deve essere ristretto, è lecito convocare anche i rappresentanti degli alunni e dei genitori? Ricordo che nella composizione ristretta, limitata cioè alla sola componente dei docenti, il consiglio ha competenza in materia di coordinamento didattico e di rapporti e interdisciplinari e in materia di valutazione periodica e finale degli alunni. Non vien specificato altro e perciò dovrebbe essere consentito.
Risposta
La chiave di lettura della questione va individuata nella nozione di sanzione disciplinare, che può essere agevolmente estratta dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Dal tenore letterale del dispositivo si evince che le sanzioni disciplinari sono provvedimenti che “hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica” (cfr articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 249/98). Non si tratta dunque di sanzioni vere e proprie, intese alla stregua di pene o di castighi volti a limitare i diritti del soggetto responsabile del comportamento antigiuridico, quanto, invece, di atti inquadrabili nella valutazione dello studente, come tali teleologicamente orientati alla realizzazione del processo didattico apprenditivo, che deve essere volto a favorire lo sviluppo psico-affettivo del discente. Conseguentemente, è ragionevole ritenere che l’eventuale riunione dell’organo collegiale competente a deliberare la sanzione disciplinare debba avvenire con l’esclusione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, in analogia con quanto avviene per la valutazione.
Domanda
Per le sanzioni disciplinari degli alunni può essere coinvolto il consiglio di classe. Se non specificato nel regolamento d'istituto che il consiglio deve essere ristretto, è lecito convocare anche i rappresentanti degli alunni e dei genitori? Ricordo che nella composizione ristretta, limitata cioè alla sola componente dei docenti, il consiglio ha competenza in materia di coordinamento didattico e di rapporti e interdisciplinari e in materia di valutazione periodica e finale degli alunni. Non vien specificato altro e perciò dovrebbe essere consentito.
Risposta
La chiave di lettura della questione va individuata nella nozione di sanzione disciplinare, che può essere agevolmente estratta dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Dal tenore letterale del dispositivo si evince che le sanzioni disciplinari sono provvedimenti che “hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica” (cfr articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 249/98). Non si tratta dunque di sanzioni vere e proprie, intese alla stregua di pene o di castighi volti a limitare i diritti del soggetto responsabile del comportamento antigiuridico, quanto, invece, di atti inquadrabili nella valutazione dello studente, come tali teleologicamente orientati alla realizzazione del processo didattico apprenditivo, che deve essere volto a favorire lo sviluppo psico-affettivo del discente. Conseguentemente, è ragionevole ritenere che l’eventuale riunione dell’organo collegiale competente a deliberare la sanzione disciplinare debba avvenire con l’esclusione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, in analogia con quanto avviene per la valutazione.