LEGGE 24 febbraio 2000, n. 6.
Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI NELLA REGIONE


Art. 1.
Finalità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. Nella Regione siciliana l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio e gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico, è strumento finalizzato:
-  al radicamento della scuola ai bisogni formativi e di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
-  all'uso mirato delle risorse finanziarie della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione europea ai fini del miglioramento dell'offerta formativa che dovrà impegnare le singole scuole nella promozione delle eccellenze e delle potenzialità e nella eliminazione della dispersione e degli abbandoni, favorendo l'integrazione dei soggetti disabili o svantaggiati;
-  al massimo coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti pubblici istituzionali, delle associazioni professionali, di volontariato e sportive, nonchè degli operatori economici e sociali nel progetto unitario, seppure articolato, di sviluppo dell'istruzione nella prospettiva dell'universale e libero manifestarsi delle arti e delle scienze, dell'integrazione europea e dell'emancipazione sociale ed economica dei singoli e della collettività, da promuovere anche verso esiti lavorativi;
-  alla sperimentazione di forme di collaborazione tra istruzione pubblica ed istruzione privata che, ferma restando la centralità del ruolo formativo di indirizzo e coordinamento della scuola statale, assicuri la capillare presenza di organismi di istruzione e formazione in modo da innalzare il livello di alfabetizzazione e culturale della popolazione di ogni età.

Art. 2.
Dimensionamento delle scuole. Indici e parametri

1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dotate di personalità giuridica ed esclusi gli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione.
2. I principi relativi all'autonomia didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione educativa si applicano anche alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nei limiti della normativa dello Stato.
3. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.
4. Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali, nonchè gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.
5. L'indice massimo di cui al comma 3 può essere superato solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'impiego dei locali e delle risorse strumentali.
6. Nelle isole minori, nei comuni montani, nonchè nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 3 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, o per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo.
7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli ed in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 3, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
8. Gli indici minimi di riferimento si applicano anche agli istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito regionale, nonchè agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riguardo alle peculiari esigenze formative degli alunni che frequentano tali scuole.
9. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.
10. Per garantire la permanenza in ambito comunale di scuole che non raggiungono da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, possono essere costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonchè tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino di utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.
11. Nelle isole minori e nei comuni montani che si trovino in condizione di particolare isolamento possono altresì essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3.
Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica

1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
2. La Conferenza provinciale è composta:
-  dal Presidente della provincia regionale, che la presiede;
-  dal sindaco del comune capoluogo;
-  da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici provinciali anche al di fuori del proprio seno;
-  da un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri;
-  da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;
-  dal Provveditore agli studi della provincia e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale;
-  da 7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall'assemblea dei sindaci della provincia convocata dal Presidente della Provincia regionale.
3. Qualora alla prima convocazione l'assemblea dei sindaci non sia in numero legale, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, si può procedere all'elezione dei rappresentanti alla Conferenza con la maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente della Provincia regionale non convochi l'assemblea dei sindaci in tempo utile rispetto alla data di convocazione della Conferenza provinciale, questa è convocata dal Sindaco del comune capoluogo di provincia.
4. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della provincia regionale convoca la conferenza provinciale. Trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla scadenza la convocazione deve essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia. In caso di ulteriore inerzia provvede a mezzo di commissario ad acta l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. La conferenza provinciale è validamente costituita anche nel caso in cui non siano stati designati o eletti tutti i componenti, purchè sia assicurata la presenza della metà più uno dei medesimi. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.
6. I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalla conferenza provinciale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza dei criteri di cui al comma 1.
8. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province diverse allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è approvato il piano regionale di dimensionamento sulla base dei piani provinciali, assicurandone il coordinamento nel rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e dei parametri di riferimento previsti dalla presente legge, decidendo, ove necessario, sui casi previsti dal comma 8.

Art. 4.
Riconoscimento dell'autonomia e attribuzione della personalità giuridica

1. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione si provvede al riconoscimento dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche e all'attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.

Art. 5.
Recepimento di norme dello Stato

1. Si applicano nell'ambito della Regione siciliana le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e l'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Si applicano altresì le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 e 17 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 6.
Istituti regionali pareggiati

1. L'autonomia scolastica si applica anche agli istituti regionali pareggiati.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio provvedimento, provvede al dimensionamento degli istituti regionali pareggiati in conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 2, considerando unica entità l'istituto d'arte e la scuola media annessa. Ai predetti istituti si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 e 8.
3. L'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.

Art. 7.
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento, amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria ed assegnazione perequativa.
2. Tale dotazione finanziaria è attribuita senz'altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. La dotazione finanziaria può essere utilizzata indifferentemente per le spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno.
3. L'assegnazione ordinaria comprende, per singole tipologie di scuole ed istituti, una quota fissa per sedi principali, plessi, sezioni staccate o scuole coordinate, nonchè la quota riferita ai singoli alunni, variabile per tipologia di scuola. Detta dotazione ordinaria è comunque stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La dotazione ordinaria è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. L'assegnazione perequativa è determinata in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è acquisito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. In sede di prima applicazione la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sul fondo relativo all'assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico, non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, della Comunità Europea, della Regione, degli Enti Locali, di altri enti o di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
4. Restano a carico degli enti locali obbligati gli oneri previsti da disposizioni legislative.
5. Alle istituzioni scolastiche statali e regionali pareggiate non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.
Allocazione delle risorse

1. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa.

Art. 9.
Revisori dei conti

1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (provincia o comune).
2. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti in via prioritaria fra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che siano iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'amministrazione purchè iscritto nell'apposito registro.
3. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due quadrienni.

Art. 10.
Soppressione dei distretti scolastici

1. Nell'ambito della Regione siciliana sono soppressi i distretti scolastici di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le funzioni in atto attribuite ai consigli scolastici distrettuali vengono esercitate dalle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali.

Art. 11.
Trasferimento di funzioni dei Consigli scolastici provinciali

1. Nell'ambito della Regione siciliana non si applicano le lettere a), b) ed f) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le funzioni ivi previste sono devolute alle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali. Non si applica, altresì, la lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 dello stesso decreto legislativo.

Art. 12.
Funzioni e compiti della Regione

1. Restano attribuite alla competenza della Regione:
a) i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
b) le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione;
c) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
d) la programmazione a livello regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica sulla base dei piani provinciali assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera c);
e) la suddivisione del territorio regionale, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, nonchè in ambiti territoriali di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonchè alla sua organizzazione politico-amministrativa;
f) la determinazione del calendario scolastico.
2. Sono invece attribuiti alle province in relazione all'istruzione secondaria superiore, ed ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo dell'istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, sentite le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed ur-genti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
h) il piano di utilizzazione nelle ore extrascolastiche delle palestre e delle attrezzature sportive, da predisporre d'intesa con gli organi territoriali del Coni;
i) la promozione di attività sportive da organizzarsi di concerto con i competenti organi del Coni.
3. I comuni, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
4. La risoluzione dei conflitti di competenze è attribuita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna, elementare e media, la cui risoluzione è attribuita ai comuni.
5. Le norme di cui al presente articolo entreranno in vigore il 1° ottobre 2000.

Art. 13.
Attribuzione di funzioni all'ufficio scolastico regionale

1. A seguito della soppressione della Sovrintendenza scolastica regionale e dei Provveditorati agli studi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e attribuzioni che disposizioni legislative ed amministrative regionali devolvono a detti uffici sono attribuite all'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale per la Sicilia quale organo periferico del Ministero della pubblica istruzione.
Titolo II
PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI


Art. 14.
Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53

1. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 è sostituito dal seguente:
"Le relative nomine in ruolo avranno decorrenza agli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la graduatoria".

Art. 15.
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 sono aggiunte le seguenti parole: "a tal fine la frazione di unità inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso".

Art. 16.
Revisori dei conti

1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica regionale pareggiata autonoma è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
c) un rappresentante designato dalla provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.
3. E' abrogato l'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.

Art. 17.
Scuole materne regionali

1. Gli oneri relativi alla pulizia dei locali, alla fornitura di acqua, elettricità, riscaldamento, spese telefoniche e piccola manutenzione delle scuole materne regionali sono posti a carico delle amministrazioni comunali.
2. Sono abrogati l'articolo 17 ed il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, nonchè i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della medesima legge regionale 1 agosto 1990, n. 15.
3. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000.

Art. 18.
Personale delle scuole materne

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53" sono sostituite dalle parole "mediante il trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia, secondo le norme sulla mobilità del personale statale".
2. Sono prorogate per l'anno scolastico 1999/2000 le graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze temporanee a posti di insegnanti nelle scuole materne regionali formulate per il biennio 1997-1998 e 1998-1999.

Art. 19.
Convenzioni per la statalizzazione di scuole regionali

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con il Ministro della pubblica istruzione apposite convenzioni per la statalizzazione delle scuole materne regionali, degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse di Enna, Grammichele, San Cataldo, Santo Stefano di Camastra, Bagheria e Mazara del Vallo, dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania e degli Istituti professionali per ciechi di Palermo e Catania.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 24 febbraio 2000.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per i beni culturali  MORINELLO ed ambientali e per la pubblica istruzione 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è il seguente:
«1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12.  Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13.  Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15.  Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)  armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b)  razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c)  eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e)  attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16.  Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17.  Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19.  Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis.  Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425».
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 7, primo comma, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233: «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», così dispone:

«Esclusioni

1.  Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5».
Nota all'art. 2, comma 8:
L'art. 324 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», è il seguente:

«Scuole con particolari finalità

1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo».
Nota all'art. 3, comma 1:
Per il quarto comma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda la nota all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 3, comma 9:
-  L'art. 6 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246: «Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione», è il seguente:
«Le variazioni degli organici del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado deliberata in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale».
-  Per l'art. 5, primo comma, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, si veda la nota al successivo art. 5, comma 1.
Note all'art. 5, comma 1:
-  L'art. 5 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233: «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Organici pluriennali

1.  La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998/2000 a norma delle vigenti disposizioni, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tenendo conto:
a)  del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;
b)  del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
c)  delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
d)  degli indici di disagio economico e socio-culturale;
e)  degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
f)  della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;
g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
3.  Le risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.
4.  Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai princìpi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.
5.  Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
6.  Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza».
-  Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 si intitola: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59».
-  L'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

1.  Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.
2.  Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.
3.  L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Nota all'art.5, comma 2:
Per i commi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 qui richiamati, si veda la nota all'art. 1, comma 1.
Note all'art.6, comma 3:
-  Per l'art. 5 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, si veda la nota all'art. 5, primo comma.
-  L'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34: «Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica», per effetto dell'abrogazione compiuta dalla disposizione che si annota, è il seguente:

«Ristrutturazione delle tabelle organiche

1.  Entro l'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base della normativa statale vigente, provvede con decreto alla ristrutturazione delle tabelle organiche del personale direttivo, insegnante e non insegnante di tutti gli istituti.
3.  La dotazione organica del personale insegnante, determinata ai sensi del comma 1, è aumentata di una dotazione organica aggiuntiva su base regionale (D.O.A.R.), risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche di tutti gli istituti, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11 per la prima applicazione della presente legge.
4.  La ripartizione del personale D.O.A.R. tra i vari istituti è stabilita annualmente con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali.
5.  La dotazione organica del personale non insegnante è determinata secondo le modalità di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive modifiche, considerando come unica entità giuridica gli istituti d'arte e le scuole medie annesse».
Nota all'art. 7, comma 3:
L'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione» e successive integrazioni e modifiche, è il seguente:

«Conferenza Regione - Autonomie locali

1. E' istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei comuni e delle province.
2.  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana».
Nota all'art. 7, comma 5:
L'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive integrazioni e modifiche, è il seguente:

«Fondi agli enti sub-regionali

1.  A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.
2.  Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.
3.  Con decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono individuati i soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
4.  Le somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di amministrazione o per ripiano di deficit strutturale.
5. I comuni e le province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale.
6.  In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4 non possono essere utilizzate per le predette finalità.
7.  Il piano è approvato dai consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze. Per l'anno 1997 il piano dovrà essere approvato entro il 30 giugno ed il divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data».
Nota all'art. 9, comma 2:
L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», è il seguente:

«Registro dei revisori contabili

1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile».
Nota all'art. 10, comma 1:
Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
Nota all'art. 11:
Il primo comma dell'art. 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è il seguente:

«Funzioni del consiglio scolastico provinciale

1.  Il consiglio scolastico provinciale:
a)  esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;
f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;
g)  esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;
h)  esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
i)  esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;
l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;
m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilità di organico;
n) esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme;
o)  compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall'articolo 404, comma 4;
p)  predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma 4;
q)  esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;
r)  provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;
s)  si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza».
Nota all'art. 13:
Il terzo comma dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:
«3.  Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali auto-nomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi».
Nota all'art. 14:
L'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania», a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che si annota, è il seguente:
«A decorrere dall'anno scolastico 1976/77, annualmente, entro il 31 dicembre saranno compilate con gli stessi criteri, con le stesse modalità e gli stessi fini di cui al precedente art. 15 graduatorie distinte per classi di concorso nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il prescritto titolo di abilitazione ed abbiano maturato il requisito del servizio prestato per almeno due anni dopo il conseguimento del titolo di studio negli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse ed Istituto tecnico femminile di Catania.
Le graduatorie compilate in base al presente articolo non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al precedente art. 15 nonché di quelle compilate negli anni precedenti a quello cui le graduatorie stesse si riferiscono.
Le relative nomine in ruolo avranno decorrenza agli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la graduatoria.
Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e gli stessi fini di cui ai commi precedenti saranno compilate graduatorie regionali per gli insegnanti tecnico-pratici dell'Istituto tecnico femminile di Catania e per gli insegnanti di arte applicata negli istituti regionali d'arte che compiano rispettivamente nell'Istituto tecnico femminile di Catania e negli istituti regionali d'arte due anni di servizio e siano in possesso del titolo di studio ove richiesto per la partecipazione ai normali concorsi, in base alla vigente normativa statale: ogni insegnante potrà chiedere l'inclusione nella sola graduatoria per la classe di concorso relativa all'insegnamento impartito.
L'art. 25 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è abrogato.
Nei confronti degli insegnanti di arte applicata si considera equivalente al titolo di studio, ove richiesto, il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a buono, analogamente a quanto previsto dall'art. 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074».
Nota all'art. 15:
L'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34: «Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica», per effetto della modifica apportata dalla disposizione che si annota, è il seguente:

«Graduatoria permanente di personale non insegnante

1.  Per la copertura di posti di coordinatori amministrativi, collaboratori amministrativi e collaboratori tecnici si procede per il 50 per cento mediante concorso e per il 50 per cento mediante utilizzazione di una graduatoria annuale permanente nella quale è incluso, a domanda, il personale non docente di ruolo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica superiore a quella in atto rivestita a tal fine la frazione di unità inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso.
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilisce i criteri, basati sul servizio, e i titoli di studio per la formazione delle graduatorie annuali permanenti».
Note all'art. 17:
-  Per l'art. 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67: «Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia» e successive integrazioni e modifiche, si veda la nota che segue.
-  L'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15: «Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale» e successive integrazioni e modifiche, per effetto delle abrogazioni operate dalla disposizione che si annota, è il seguente:

«Reperimento e funzionamento dei locali della scuola materna regionale

1.  L'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:
"Art. 18. (Locali) - 1. Le scuole materne regionali sono di norma allocate in edifici scolastici nella disponibilità dei comuni".
5.  All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 36652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni, che si iscrive al capitolo 36656 del bilancio della Regione.
6.  Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».
Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive integrazioni e modifiche, a seguito della ulteriore modifica introdotta dalla disposizione che si annota, è il seguente:

«Organico

1.  Entro il mese di giugno di ciascun anno, con proprio decreto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ridetermina, nell'ambito del numero complessivo degli insegnanti di ruolo, l'organico delle sezioni di scuole materne regionali funzionanti nel territorio della Regione.
2.  Il personale perdente posto sarà utilizzato prioritariamente per il disimpegno di attività didattiche, ivi comprese le eventuali supplenze nel circolo di appartenenza o nell'ambito del comune sede di servizio, e successivamente mediante il trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia, secondo le norme sulla mobilità del personale statale.
3.  Perdurando l'esigenza, ciascuna sezione potrà funzionare anche con la presenza del solo insegnante.
4.  Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono, a loro richiesta, essere assegnati come insegnanti di sostegno presso le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 910
"Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche e le istituzioni scolastiche regionali".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, (Morinello) il 12 aprile 1999.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 23 aprile 1999.
Esaminato nelle sedute nn. 87 del 30 giugno 1999, 90 del 7 luglio 1999, 91 del 13 luglio 1999, 96 del 27 luglio 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 96 del 27 luglio 1999.
Relatore: Giovanni Villari.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 279 del 21 dicembre 1999; n. 281 del 22 dicembre 1999.
Rinviato in Commissione nella seduta n. 281 del 22 dicembre 1999.
Esaminato e rinviato per l'ulteriore parere in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 104 del 25 gennaio 2000.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 178 dell'8 febbraio 2000.
Esaminato dalla Commissione e riesitato per l'Aula nella seduta n. 110 del 9 febbraio 2000.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 288 del 9 febbraio 2000 e n. 289 del 15 febbraio 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 289 del 15 febbraio 2000.
(2000.8.501)