D.P.R. 14 Maggio 1985 N. 246.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.

Art. 1 -

 

Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r, e all'art. 17, lettera d), dello statuto della regione siciliana.

Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonché, fatta eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sono, altresì, comprese le attribuzioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive modifiche, e quelle inerenti gli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio della regione siciliana.

Nelle materie di cui al presente decreto l'amministrazione regionale svolge attività promozionale all'estero previa intesa con l'amministrazione statale.

Art. 2 -

 

Sono esercitate dall'amministrazione regionale le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di enti pubblici e privati operanti nel territorio della regione nelle materie trasferite alla regione a norma del presente decreto.

Nell'esercizio delle attività amministrative trasferite alla regione in forza del presente decreto, i provvedimenti per i quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'adozione da parte del Capo dello Stato sono assunti, nel territorio della regione, dal presidente della regione.

 

Art. 3 -

 

Le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella regione attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimenti degli organi amministrativi e di riscontro, nonché la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale.

Art. 4 -

 

Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti:

a) l'ordinamento degli studi, i programmi di insegnamento, di sperimentazione, di ricerca e di esame per le scuole di ogni ordine e grado;

b) l'ordinamento degli studi e degli esami e la tipologia dei titoli in materia di istruzione universitaria e superiore;

c) gli esami di Stato;

d) la nomina, in base a criteri concordati con l'amministrazione regionale, dei commissari governativi nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, escluse le scuole e gli istituti di istruzione artistica e musicale per i quali provvede l'amministrazione regionale;

e) la determinazione del finanziamento, dei criteri e degli indirizzi di coordinamento dei programmi di edilizia scolastica finanziati dallo Stato, previa intesa con la regione sulla entità degli interventi per diversi gradi e tipi di scuola;

f) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici statali esistenti in Sicilia, preposti alla trattazione delle materie trasferite con il presente decreto, nonché del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente statale, di ruolo e non di ruolo, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e delle università e degli istituti superiori funzionanti nel territorio della regione.

La regione può tuttavia istituire, a proprio carico, insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente.

Art. 5 -

 

Nelle funzioni non comprese tra quelle trasferite in forza del presente decreto l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ai sensi del primo comma, seconda parte, dell'art. 20 dello statuto.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà alla regione la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione dell'attività stessa.

Art. 6 -

 

Le variazioni degli organici del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado deliberata in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale.

Art. 7 -

 

La regione avrà un proprio rappresentante negli organi collegiali, aventi sede in Sicilia, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, che espletano nel territorio regionale attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, oltre che negli organi collegiali di amministrazione e di riscontro dei suddetti enti ed istituti che espletano la loro attività esclusivamente nel territorio regionale.

 

Art. 8 -

 

Nulla è innovato in ordine alla natura giuridica ed al riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali, nei confronti delle quali continuano ad applicarsi le norme statali.

Hanno valore legale in tutto il territorio della Repubblica i titoli di studio già conseguiti o da conseguire nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla regione in conformità dell'ordinamento statale.

I titoli di studio rilasciati da scuole o istituti, il cui ordinamento è stato disciplinato dalla legge regionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono equiparati a quelli statali, su richiesta dell'amministrazione regionale, con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, avuto riguardo agli istituti statali aventi ordinamento affine.

Art. 9 -

 

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, in quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale.

Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione.

L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazione di organi collegiali istituiti presso il Ministero.

I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.

Art. 10 -

 

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni nelle materie trasferite a norma del presente decreto e fino a quando non sarà diversamente stabilito, l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli organi consultivi, dei servizi e degli istituti tecnici e scientifici dello Stato operanti nelle suddette materie.

Uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli organi e degli uffici della regione.

 

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