Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234
(in GU 25 agosto 2000, n. 198)
Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo
1997 n.59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, ed in particolare l'articolo 8;
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205, richiamato dal
suindicato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275;
VISTA la legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione;
VISTI l'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n.662, l'articolo 40,
comma 1 della legge 23 dicembre 1997, n.449 e l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, concernenti l'organico
funzionale delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che, con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia
si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa
data, occorre dare attuazione all'articolo 8 del citato regolamento, anche in
considerazione della abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina da
esso dettata;
RITENUTA l'opportunità, in attesa dell'approvazione degli strumenti di
attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare prime
disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del citato regolamento,
al fine di assicurare continuità e stabilità agli attuali ordinamenti e relative
sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati emersi dalla sperimentazione
dell'autonomia, di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n.251
del 29 maggio 1998 e n.179 del 19 luglio 1999;
CONSIDERATO, inoltre, che occorre favorire gli eventuali adeguamenti che si
rendano necessari per una più significativa e omogenea qualità dell'offerta
formativa;
RITENUTO necessario assicurare alle scuole flessibilità organizzativa e
didattica secondo i principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei
curricoli secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze e
garantendo soluzioni differenziate in relazione ai persi ordini e gradi di
scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio
e del 27 gennaio 2000, sulle linee e sugli indirizzi generali, di cui al comma 1
dell'articolo 8 del citato Regolamento;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella
adunanza del 14 marzo 2000;
VISTA la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, protocollo n.0028926,
in data 3 aprile 2000;
SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza generale del 17 aprile 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988 (nota n.8812 U/L
A39 del 18 maggio 2000);
ADOTTA
il seguente regolamento Art 1
(Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)
1. A decorrere dal 1° settembre 2000, e sino a quando non
sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, gli ordinamenti
e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per
quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle
scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in
prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata
riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di
flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna
istituzione scolastica.
Art. 2
(Obiettivi specifici di apprendimento)
1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna
istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano
dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su
obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni,
valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il
ricorso alle tecnologie multimediali.
2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli
effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento
dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun
alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati
dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Art. 3
(Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche)
1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di
cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline
di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative
sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole
istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale;
tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto
ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di
insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline,
utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione
dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente
in forma strutturale o sperimentale.
3. Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di
flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di
flessibilità di cui al comma 3, rilevate le perse esigenze formative degli
alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli
alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze
di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento
didattici.
5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di
insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione
dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2,
nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.
Art. 4
(Curricoli delle singole istituzioni scolastiche)
1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli
ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione
scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi
seguenti.
2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla
legge 10 febbraio 2000, n.30, sono confermati gli orientamenti delle attività
educative adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 1991.
3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola
dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando
la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire dalla
circolare ministeriale n.70, protocollo n.639 del 25 febbraio 1994, inpidua
tutte le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei
docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10
ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti,
nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario
obbligatorio di servizio dei docenti.
4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei
rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti
della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i
progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data
dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare
percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto
sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali
autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per
il quale vi è un progetto sperimentale coordinato.
Art. 5
(Adempimenti delle scuole)
1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente
regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.
2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici
centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte
curricolari effettuate in base all'articolo 4, al fine di consentire
all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle
procedure connesse alla gestione del personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.