Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali
del
lavoro
Alla Regione siciliana Assessorato
lavoro Ufficio Regionale
del lavoro
Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di
Bolzano
Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di
Trento
Assessorato lavoro
All'INPS - Direzione generale
All'INAIL -
Direzione generale
Alla direzione generale AA.G
G.R.U.A.I. - Divisione
VII
Al SECIN
Oggetto: il nuovo contratto di apprendistato
1. Premessa.
Il nuovo contratto di apprendistato,
disciplinato agli articoli 47
e ss. del decreto legislativo n.
276 del 2003 da' luogo a una tipica
ipotesi di lavoro caratterizzato per
il contenuto formativo della
obbligazione negoziale. A fronte della
prestazione lavorativa, il
datore di lavoro si obbliga infatti a
corrispondere all'apprendista
non solo una controprestazione retributiva ma
anche, direttamente o a
mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze
ed all'uopo
individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di
una
qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale
o
di titoli di studio di livello secondario, universitari, o
specializzazioni
dell'alta formazione (tra cui la specializzazione
tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144), attraverso percorsi di
formazione interna o esterna alla
azienda.
Va peraltro subito precisato
che con il decreto legislativo n. 276
del 2003 l'apprendistato diventa
l'unico contratto di lavoro a
contenuto formativo presente nel nostro
ordinamento, fatto salvo
l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro
nelle pubbliche
amministrazioni. Nel settore privato, per contro, il
contratto di
formazione e lavoro continuera' infatti a trovare applicazione
in via
transitoria e meramente residuale nei limitidi cui al
decreto
legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante «Disposizioni
correttive
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia
di
occupazione e mercato del lavoro».
Diversa e' invece la funzione del
nuovo contratto di inserimento
disciplinato agli articoli 54 e ss. del
decreto legislativo n. 276
del 2003, in cui la formazione del lavoratore e'
solo eventuale e non
integra un elemento caratterizzante del relativo tipo
contrattuale.
Il nuovo apprendistato, cosi' come configurato nel
decreto
legislativo di riforma del mercato del lavoro, vuole essere
uno
strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza
tra
formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia
di
formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.
A
tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di
apprendistato:
1) l'apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e
formazione; 2) l'apprendistato
professionalizzante; 3) l'apprendistato per la
acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Il
raggiungimento effettivo delle finalita' sottese alla nuova
disciplina
dell'apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi
della istruzione e
quelli della formazione professionale. Tale
raccordo e' particolarmente
evidente con riferimento
all'apprendistato per espletamento del
diritto-dovere di istruzione e
formazione, che infatti presuppone per la sua
piena operativita' la
definitiva implementazione delle deleghe di cui alla
legge n. 53 del
2003.
Anche l'apprendistato professionalizzante non e'
oggi pienamente
operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale dei
profili
formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui
e'
subordinata l'applicabilita' dei profili normativi definiti a
livello
nazionale, come legislazione di cornice, nell'ambito del
decreto
legislativo n. 276 del 2003. Pienamente operativa e' pertanto
da
considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato
per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione,
rispetto al quale e' possibile avviare le prime sperimentazioni
nei
limiti e alle condizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo
n.
276 del 2003. Le Regioni, nell'ambito delle competenze a loro
attribuite,
potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche
l'apprendistato
professionalizzante dando luogo a quelle
regolamentazioni, non
necessariamente nella forma della legge
regionale, che consentono di definire
i profili formativi
dell'istituto.
2. Limiti
quantitativi alle assunzioni di apprendisti.
In conformita' alla
disciplina previgente, e in coerenza con le
finalita' dell'istituto, e'
stabilito un limite quantitativo alle
assunzioni di apprendisti. Non e'
infatti possibile assumere con
contratto di apprendistato un numero di
apprendisti che sia superiore
al 100 per cento delle maestranze specializzate
e qualificate in
servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il
datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati
o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
puo'
assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre.
Tale limite
quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per
le quali resta
applicabile la disciplina di cui all'art. 4 della
legge n. 443 del
1985.
In caso di assunzione con contratto di apprendistato e' da
ritenersi
immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di
autorizzazione alla
direzione provinciale del lavoro ai sensi
dell'art. 85, comma 1, del decreto
legislativo n. 276 del 2003. E'
fatto salvo tuttavia il diritto della
normativa regionale di
reintrodurre, in attuazione dell'art. 2, comma 1,
lettera b), della
legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa,
anche
attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di
una
disciplina regionale che regoli tale procedura non potranno
essere
considerate legittime le previsioni di contratti collettivi
che
subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione
dell'ente
bilaterale. Non potranno altresi' essere considerate
legittime,
neppure ai sensi dell'art. 10 della legge n. 30 del 2003, le
norme
dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto
di
apprendistato alla iscrizione all'ente bilaterale o ad altre
condizioni
non espressamente previste dal legislatore.
3. Apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione.
3.1 Le finalita'.
L'apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione
e formazione e' finalizzato al conseguimento
di una qualifica di
istruzione e formazione professionale ai sensi della
legge n. 53 del
2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di
lavoro, di
un titolo di studio, consentendo l'assolvimento
dell'obbligo
formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola -
lavoro.
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e
formazione e' infatti previsto quale percorso alternativo
alla
formazione scolastica ma cio' nondimeno integrativo
dell'obbligo
formativo che si traduce oggi nel «diritto dovere» di istruzione
per
almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'eta'. Sussiste pertanto
un
diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni
d'eta' e
l'attivita' lavorativa oggetto del contratto.
Con il contratto di
apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e
formazione si vuole dunque garantire
ai giovani, che acquisiscono la
capacita' lavorativa a 15 anni,
secondo l'art. 2 del codice civile, di poter
terminare il corso di
studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza
scuola-lavoro.
L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione si
configura
pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo
pieno
da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di
qualifica
professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53.
3.2 L'ambito di applicazione soggettivo.
Il contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione puo' essere
stipulato da datori di lavoro
appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi
comprese le
associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali,
e
con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che
non
abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto
di
apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento
di
una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, o un titolo
di
studio.
3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi.
La
disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento
del
diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal
decreto
legislativo n. 276 del 2003 e' strettamente connessa alla riforma
del
sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si
rinvia
pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n.
53
del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto
alla
disciplina dell'istituto che dunque non e' al momento
operativo.
4. Apprendistato professionalizzante.
4.1
Le finalita'.
Il contratto di apprendistato professionalizzante e'
finalizzato al
conseguimento di una qualificazione professionale attraverso
la
formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore
nell'ambito
dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa
quale
acquisizione di competenze di base, trasversali
e
tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di
un
titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema
di
istruzione e formazione professionale, bensi' l'accrescimento
delle
capacita' tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare
un
lavoratore qualificato.
4.2 L'ambito di applicazione soggettivo.
Il
contratto di apprendistato professionalizzante potra' essere
stipulato da
datori di lavoro appartenenti a tutti i settori
produttivi, comprese le
associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali, con soggetti
dai 18 ai 29 anni d'eta',
secondo quanto disposto dall'art. 49 del decreto
legislativo n. 276
del 2003. Il contratto potra' altresi' essere stipulato
con soggetti
che abbiano compiuto i 17 anni d'eta' e siano in possesso di
una
qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003,
n. 53.
Tali limiti d'eta' sono direttamente collegati con le
finalita'
perseguite e con la disciplina del nuovo apprendistato, pertanto
non
si considerano applicabili fino alla piena
operativita'
dell'istituto.
4.3 La disciplina del rapporto.
Anche il
contratto di apprendistato professionalizzante non e' oggi
pienamente
operativo, in attesa delle discipline regionali, che
andranno adottate
d'intesa con le parti sociali, per quanto riguarda
i profili formativi. E'
tuttavia opportuno fornire taluni primi
chiarimenti in considerazione del
fatto che il contratto di
apprendistato professionalizzante e' gia' stato
oggetto di
regolamentazione da parte di contratti collettivi nazionali
con
contenuti e profili non sempre coerenti con la lettera e la ratio
del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il contratto di apprendistato
professionalizzante dovra', in primo
luogo, essere stipulato in forma scritta
ad substantiam. All'interno
del contratto dovranno essere indicati: la
prestazione lavorativa a
cui il lavoratore verra' adibito, la qualifica
professionale che
potra' essere conseguita al termine del rapporto e il piano
formativo
individuale. Il piano formativo individuale, documento distinto
dal
contratto di lavoro, dovra' essere allegato al contratto a pena
di
nullita' dello stesso.
Il contratto di apprendistato
professionalizzante puo' avere durata
minima di due anni e durata massima di
sei anni. E' rimessa alla
contrattazione collettiva la possibilita' di
individuare la durata
dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle
competenze di
base e tecnico-professionali da conseguire e della
eventuale
qualifica professionale, cosi' come indicata altresi'
nell'istituendo
«Repertorio delle professioni» presso il Ministero del lavoro
e delle
politiche sociali. Resta dunque inteso che, in attesa della
concreta
regolamentazione dell'istituto ad opera di regioni e parti
sociali
resta in vigore la vigente normativa in materia anche per
quanto
attiene la durata del contratto di apprendistato. Per nulla
rilevando
diverse pattuizioni in sede di contrattazione
collettiva.
Trattandosi di contratti a finalita' diverse, il contratto
di
apprendistato professionalizzante potra' essere stipulato
anche
successivamente ad un contratto di apprendistato per
l'espletamento
del diritto dovere di formazione, in questo caso tuttavia la
durata
massima cumulativa dei due contratti non potra' essere superiore
ai
sei anni.
Il datore di lavoro potra' recedere dal rapporto al termine
del
periodo di apprendistato, secondo la disciplina generale applicata
al
contratto di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel
piano
formativo individuale non e' ancora stata conseguita. Sussiste
invece
il divieto per il datore di lavoro di recedere prima della
scadenza
del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo. In ogni
caso
l'apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione
delle
competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante
il
periodo di apprendistato.
La disciplina del contratto di apprendistato
resta soggetta, in
quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge
19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni. Pertanto sono da
ritenersi
ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge
n.
25 del 1955, relative ai diritti e doveri del datore di lavoro,
nonche'
la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli
articoli 21 e 22,
cosi' come espressamente previsto dall'art. 53,
comma 4. Sara' altresi' da
ritenersi applicabile la previgente
disciplina in materia di recesso dal
rapporto, cosi' come regolata
dall'art. 19 della legge n. 25 del 1955;
pertanto allo scadere del
termine del contratto di apprendistato
professionalizzante,
l'apprendista si riterra' mantenuto in servizio salvo
disdetta a
norma dell'art. 2118 del codice civile.
L'art. 85, comma 1,
lettera b) del decreto ha tuttavia
espressamente abrogato sia l'art. 2, comma
2, sia l'art. 3 della
legge n. 25 del 1955 eliminando l'obbligo di richiesta
di
autorizzazione preventiva alla direzione provinciale del
lavoro.
Pertanto, in attesa che la normativa regionale regoli i
profili
formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, e'
da
ritenersi ancora applicabile la disciplina previgente al
decreto
legislativo n. 276 del 2003, fatta salva l'abrogazione
dell'obbligo
di richiesta di autorizzazione pervenuta alla direzione
provinciale
del lavoro che infatti e' immediatamente operativa.
4.4 La
retribuzione dell'apprendista e gli incentivi economici
e
normativi.
All'art. 49, comma 4, lettera b), e' fatto divieto al datore
di
lavoro di retribuire l'apprendista con tariffe a cottimo. Si
deve
peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'art. 13
della
legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione
della
retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento
di
percentualizzazione graduale in base alla anzianita' di
servizio,
determinato sulla base della retribuzione stabilita
dalla
contrattazione collettiva.
Il trattamento normativo e retributivo
dell'apprendista e' in ogni
caso regolato dall'art. 53, comma 1 del decreto
legislativo n. 276
del 2003. La retribuzione dell'apprendista e' stabilita
sulla base
della categoria di inquadramento dello stesso che non potra',
secondo
quanto stabilito dalla norma, essere inferiore per piu' di
due
livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in
azienda
ed impiegati per le stesse qualifiche cui e' finalizzato il
contratto,
secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale.
Fatte salve
specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
4.5 Il profilo formativo.
La
regolamentazione dei profili formativi del contratto di
apprendistato
professionalizzante e' demandata, nel rispetto della
riforma del titolo V
della Costituzione, intervenuta con legge
costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001, alle singole regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano. Tale
regolamentazione dovra'
essere emanata d'intesa con le associazioni dei
datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano
regionale.
L'art. 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un
minimo di
centoventi ore di formazione formale che potra' essere
svolta
dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda,
secondo
quanto stabilito dal piano formativo individuale. Pertanto non
e'
piu' previsto un monte ore minimo di formazione esterna
obbligatoria,
anche se il decreto impone comunque che si tratti di
«formazione
formale», ossia di una formazione effettuata attraverso
strutture
accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi
strutturati
di formazione strutturati on the job e in affiancamento
certificabili
secondo le modalita' che saranno definite dalle future
normative
regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potra'
essere
adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza
e
strumenti di e-learning.
Durante il periodo di apprendistato dovra'
essere garantita la
presenza di un tutor con formazione e competenze
adeguate, al fine di
accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del
piano formativo
individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita
attraverso
strumenti di e-learning, anche l'attivita' di accompagnamento
potra'
essere svolta in modalita' virtualizzata e attraverso strumenti
di
tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. Si rimanda
alla
normativa regionale per la definizione delle specifiche
competenze
del tutor. Si ritiene che, in conformita' con quanto previsto
dal
decreto ministeriale del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor
potra'
essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso
delle
competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad
un
livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale
che
dovra' conseguire l'apprendista al termine del periodo
di
apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso
delle
adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore.
E' rimessa
alla normativa regionale la definizione degli strumenti
per il riconoscimento
della formazione sulla base delle competenze
tecnico-professionali acquisite
durante il periodo di apprendistato.
Tali competenze verranno indicate sul
«Libretto formativo del
cittadino», come indicato nell'art. 2, comma 1,
lettera i) del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
5.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta
formazione.
5.1 Le finalita'.
L'apprendistato di terzo tipo e'
finalizzato alla acquisizione di
un titolo di studio secondario, laurea o
diploma di specializzazione,
nonche' per la specializzazione tecnica
superiore introdotta con la
legge 17 maggio 1999, n. 144, integrando la
formazione pratica in
azienda con la formazione secondaria, universitaria, di
alta
formazione o comunque con una specializzazione tecnica
superiore.
L'art. 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento
tra
l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta
formazione e il sistema dell'istruzione e della formazione
tecnica
superiore come previsto all'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
n.
144.
5.2 L'ambito di applicazione soggettivo.
Il contratto di
apprendistato per acquisizione di un diploma o
percorsi di alta formazione
puo' essere stipulato tra datori di
lavoro appartenenti a tutti i settori
produttivi, purche' esercitino
attivita' compatibili con il perseguimento
delle finalita' del
contratto, e soggetti di eta' compresa tra i tra i 18 e i
29 anni che
siano gia' in possesso di un titolo di studio e vogliano
conseguire
una qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto
potra'
tuttavia essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto
il
diciassettesimo anno d'eta' qualora siano in possesso di un titolo
di
studio.
Il contratto puo' essere stipulato anche con le
associazioni dei
datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.
5.3 La
disciplina del rapporto.
La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione
di un diploma
o per percorsi di alta formazione e' altamente flessibile in
quanto
presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro
liberamente
combinabili: formazione formale, formazione non formale,
formazione
informale.
Concretamente la disciplina dell'istituto dovra'
essere
individuata, per quanto attiene ai profili formativi e anche caso
per
caso, dalle regioni ovvero dalle province autonome di Trento
e
Bolzano, mediante un semplice accordo o convenzione con le
associazioni
territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale,
nonche' con le
universita' o altre istituzioni formative. L'accordo
dovra' prevedere
programmi di lavoro specifici e coerenti con il
percorso formativo che
conduce al titolo di studio. Tali programmi si
realizzeranno con il supporto
di un tutor aziendale e di un tutor
formativo nominato dall'universita' o
dall'istituto formativo.
Il contratto di lavoro dovra' essere stipulato in
forma scritta ad
substantiam e dovra' indicare: la qualifica da conseguire,
la durata
del contratto nonche' il piano formativo individuale finalizzato
a
garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista.
Il
piano formativo individuale dovra' essere allegato al contratto
di
apprendistato a pena di nullita' dello stesso.
L'innovazione contenuta
nel decreto attiene alla ampia
flessibilita' dei percorsi di apprendistato di
alta formazione che
non presuppongono necessariamente una scissione tra
attivita'
lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi
teorici
di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per
la
specializzazione tecnica superiore. L'attivita' svolta in
azienda,
cosi' come concordata tra regione, associazioni datoriali e
sindacali
e istituti formativi potra' dunque integrare pienamente il
percorso
di formazione stabilito nel piano formativo individuale.
Nei
limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo
con le
organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e con le
universita' e gli
altri istituti formativi, la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di
un diploma o per titoli di
studio universitari, o specializzazioni dell'alta
formazione (in
particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui
all'art. 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' stabilita dalle parti
in
seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che
il
soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si
potranno
conseguire per mezzo della formazione in apprendistato.
Tale
valutazione sara' attuata all'interno del piano
formativo
individuale.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui alla
legge n. 25 del 1955, e successive modificazioni, pertanto
si
considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri
del
datore di lavoro e dell'apprendista, nonche' la
disciplina
previdenziale ed assistenziale.
6. Piano
formativo individuale.
Il piano formativo individuale e' un
documento allegato al
contratto di apprendistato il cui contenuto specifico
sara' stabilito
attraverso la definizione di un unico modello nazionale
previsto
dalle regioni e dalle province autonome. Nel piano
formativo
individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di
competenze
del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto
di
apprendistato, il percorso di formazione formale e non
formale
dell'apprendista nonche' la ripartizione di impegno tra
formazione
aziendale o extra-aziendale.
Il piano formativo individuale
dovra' essere elaborato in coerenza
con i profili formativi individuati dalle
regioni e dalle province
autonome, con il supporto tecnico del repertorio
delle professioni.
In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le
regioni e le
province autonome potranno autonomamente attivarsi
per
l'individuazione dei profili formativi.
In considerazione della
difficolta' di prevedere percorsi formativi
precisi, in particolare nelle
ipotesi di contratti di apprendistato
di lunga durata, il piano formativo
individuale sara' seguito da un
piano individuale di dettaglio, elaborato con
l'ausilio del tutor,
nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione
il percorso
formativo dell'apprendista.
Spetta alle regioni ed alle
province autonome definire le modalita'
per lo svolgimento, la valutazione,
la certificazione e la
registrazione sul libretto formativo delle competenze
acquisite
mediante percorso di apprendistato.
7.
Contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a
distanza.
Quando l'azienda opera per l'erogazione «a distanza»
di
comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al mercato
attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete,
e'
possibile superare il concetto di unita' produttiva
localmente
individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive
sono
virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attivita' di
controllo,
monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono secondo
i
sistemi e-learning anche attraverso teleaffiancamento
e
video-comunicazione da remoto.
Di conseguenza, qualora in azienda sia
presente un idoneo numero di
specializzati, non e' rilevante la loro
localizzazione nella unita'
produttiva ove operano gli apprendisti stante la
peculiarita' degli
strumenti adottati. Per l'effetto, analoga soluzione puo'
essere
adottata per l'attivita' di tutoraggio il cui svolgimento, in
questi
casi, non puo' prescindere dalle modalita' e dagli
strumenti
tecnologici sopradescritti.
8. Disciplina
sanzionatoria.
L'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276
del 2003, cosi'
come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 6
ottobre 2004,
n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune
alle tre
tipologie di apprendistato. A tutela del rispetto
dell'obbligo
formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo
al
datore di lavoro si prevede infatti che in caso di
inadempimento
all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al
datore di
lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da
parte
dell'apprendista, il datore e' tenuto a versare all'I.N.P.S.,
a
titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata
e
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al
termine del periodo
di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
La maggiorazione cosi'
stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi
altra sanzione prevista in caso
di omessa contribuzione.
L'inadempimento formativo imputabile al datore di
lavoro sara'
valutato sulla base del percorso di formazione previsto
all'interno
del piano formativo e di quanto regolamentato dalla
disciplina
regionale. Tale inadempimento potra' configurarsi in presenza di
uno
dei suddetti elementi: quantita' di formazione, anche
periodica,
inferiore a quella stabilita nel piano formativo o
dalla
regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale
avente
competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una
grave
inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo.
In caso di
inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente
applicazione della
suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro
sara' preclusa la
possibilita' di continuare il rapporto di
apprendistato con lo stesso
soggetto e per l'acquisizione della
medesima qualifica o qualificazione
professionale.
Roma, 14 ottobre 2004
Il Ministro: Maroni