MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 14 ottobre 2004, n.40
Nuovo contratto di apprendistato.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del
lavoro
Alla Regione siciliana Assessorato
lavoro Ufficio Regionale del lavoro
Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento
Assessorato lavoro
All'INPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA.G
G.R.U.A.I. - Divisione VII
Al SECIN

Oggetto: il nuovo contratto di apprendistato

1. Premessa.
Il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47
e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003 da' luogo a una tipica
ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della
obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il
datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere all'apprendista
non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a
mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed all'uopo
individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una
qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale
o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o
specializzazioni dell'alta formazione (tra cui la specializzazione
tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144), attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla
azienda.
Va peraltro subito precisato che con il decreto legislativo n. 276
del 2003 l'apprendistato diventa l'unico contratto di lavoro a
contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo
l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni. Nel settore privato, per contro, il contratto di
formazione e lavoro continuera' infatti a trovare applicazione in via
transitoria e meramente residuale nei limitidi cui al decreto
legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante «Disposizioni correttive
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro».
Diversa e' invece la funzione del nuovo contratto di inserimento
disciplinato agli articoli 54 e ss. del decreto legislativo n. 276
del 2003, in cui la formazione del lavoratore e' solo eventuale e non
integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale.
Il nuovo apprendistato, cosi' come configurato nel decreto
legislativo di riforma del mercato del lavoro, vuole essere uno
strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra
formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di
formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita. A
tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di
apprendistato: 1) l'apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l'apprendistato
professionalizzante; 3) l'apprendistato per la acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Il raggiungimento effettivo delle finalita' sottese alla nuova
disciplina dell'apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi
della istruzione e quelli della formazione professionale. Tale
raccordo e' particolarmente evidente con riferimento
all'apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, che infatti presuppone per la sua piena operativita' la
definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del
2003.
Anche l'apprendistato professionalizzante non e' oggi pienamente
operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili
formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui e'
subordinata l'applicabilita' dei profili normativi definiti a livello
nazionale, come legislazione di cornice, nell'ambito del decreto
legislativo n. 276 del 2003. Pienamente operativa e' pertanto da
considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione,
rispetto al quale e' possibile avviare le prime sperimentazioni nei
limiti e alle condizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo
n. 276 del 2003. Le Regioni, nell'ambito delle competenze a loro
attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche
l'apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle
regolamentazioni, non necessariamente nella forma della legge
regionale, che consentono di definire i profili formativi
dell'istituto.

2. Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti.


In conformita' alla disciplina previgente, e in coerenza con le
finalita' dell'istituto, e' stabilito un limite quantitativo alle
assunzioni di apprendisti. Non e' infatti possibile assumere con
contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore
al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
puo' assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre.
Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per
le quali resta applicabile la disciplina di cui all'art. 4 della
legge n. 443 del 1985.
In caso di assunzione con contratto di apprendistato e' da
ritenersi immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di
autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro ai sensi
dell'art. 85, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. E'
fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di
reintrodurre, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa, anche
attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una
disciplina regionale che regoli tale procedura non potranno essere
considerate legittime le previsioni di contratti collettivi che
subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell'ente
bilaterale. Non potranno altresi' essere considerate legittime,
neppure ai sensi dell'art. 10 della legge n. 30 del 2003, le norme
dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di
apprendistato alla iscrizione all'ente bilaterale o ad altre
condizioni non espressamente previste dal legislatore.
3. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione.

3.1 Le finalita'.

L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione e' finalizzato al conseguimento di una qualifica di
istruzione e formazione professionale ai sensi della legge n. 53 del
2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di
un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo
formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola - lavoro.
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione e' infatti previsto quale percorso alternativo alla
formazione scolastica ma cio' nondimeno integrativo dell'obbligo
formativo che si traduce oggi nel «diritto dovere» di istruzione per
almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'eta'. Sussiste pertanto
un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni
d'eta' e l'attivita' lavorativa oggetto del contratto.
Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire
ai giovani, che acquisiscono la capacita' lavorativa a 15 anni,
secondo l'art. 2 del codice civile, di poter terminare il corso di
studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro.
L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione si configura
pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno
da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica
professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3.2 L'ambito di applicazione soggettivo.
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione puo' essere stipulato da datori di lavoro
appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le
associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e
con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non
abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di
apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di
una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, o un titolo
di studio.
3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi.
La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal decreto
legislativo n. 276 del 2003 e' strettamente connessa alla riforma del
sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia
pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n. 53
del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla
disciplina dell'istituto che dunque non e' al momento operativo.

4. Apprendistato professionalizzante.
4.1 Le finalita'.


Il contratto di apprendistato professionalizzante e' finalizzato al
conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la
formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito
dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale
acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un
titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di
istruzione e formazione professionale, bensi' l'accrescimento delle
capacita' tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un
lavoratore qualificato.
4.2 L'ambito di applicazione soggettivo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante potra' essere
stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori
produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d'eta',
secondo quanto disposto dall'art. 49 del decreto legislativo n. 276
del 2003. Il contratto potra' altresi' essere stipulato con soggetti
che abbiano compiuto i 17 anni d'eta' e siano in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53.
Tali limiti d'eta' sono direttamente collegati con le finalita'
perseguite e con la disciplina del nuovo apprendistato, pertanto non
si considerano applicabili fino alla piena operativita'
dell'istituto.
4.3 La disciplina del rapporto.
Anche il contratto di apprendistato professionalizzante non e' oggi
pienamente operativo, in attesa delle discipline regionali, che
andranno adottate d'intesa con le parti sociali, per quanto riguarda
i profili formativi. E' tuttavia opportuno fornire taluni primi
chiarimenti in considerazione del fatto che il contratto di
apprendistato professionalizzante e' gia' stato oggetto di
regolamentazione da parte di contratti collettivi nazionali con
contenuti e profili non sempre coerenti con la lettera e la ratio del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovra', in primo
luogo, essere stipulato in forma scritta ad substantiam. All'interno
del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a
cui il lavoratore verra' adibito, la qualifica professionale che
potra' essere conseguita al termine del rapporto e il piano formativo
individuale. Il piano formativo individuale, documento distinto dal
contratto di lavoro, dovra' essere allegato al contratto a pena di
nullita' dello stesso.
Il contratto di apprendistato professionalizzante puo' avere durata
minima di due anni e durata massima di sei anni. E' rimessa alla
contrattazione collettiva la possibilita' di individuare la durata
dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di
base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale
qualifica professionale, cosi' come indicata altresi' nell'istituendo
«Repertorio delle professioni» presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Resta dunque inteso che, in attesa della concreta
regolamentazione dell'istituto ad opera di regioni e parti sociali
resta in vigore la vigente normativa in materia anche per quanto
attiene la durata del contratto di apprendistato. Per nulla rilevando
diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.
Trattandosi di contratti a finalita' diverse, il contratto di
apprendistato professionalizzante potra' essere stipulato anche
successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto dovere di formazione, in questo caso tuttavia la durata
massima cumulativa dei due contratti non potra' essere superiore ai
sei anni.
Il datore di lavoro potra' recedere dal rapporto al termine del
periodo di apprendistato, secondo la disciplina generale applicata al
contratto di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano
formativo individuale non e' ancora stata conseguita. Sussiste invece
il divieto per il datore di lavoro di recedere prima della scadenza
del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo. In ogni caso
l'apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle
competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il
periodo di apprendistato.
La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in
quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi
ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n.
25 del 1955, relative ai diritti e doveri del datore di lavoro,
nonche' la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli
articoli 21 e 22, cosi' come espressamente previsto dall'art. 53,
comma 4. Sara' altresi' da ritenersi applicabile la previgente
disciplina in materia di recesso dal rapporto, cosi' come regolata
dall'art. 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto allo scadere del
termine del contratto di apprendistato professionalizzante,
l'apprendista si riterra' mantenuto in servizio salvo disdetta a
norma dell'art. 2118 del codice civile.
L'art. 85, comma 1, lettera b) del decreto ha tuttavia
espressamente abrogato sia l'art. 2, comma 2, sia l'art. 3 della
legge n. 25 del 1955 eliminando l'obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva alla direzione provinciale del lavoro.
Pertanto, in attesa che la normativa regionale regoli i profili
formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, e' da
ritenersi ancora applicabile la disciplina previgente al decreto
legislativo n. 276 del 2003, fatta salva l'abrogazione dell'obbligo
di richiesta di autorizzazione pervenuta alla direzione provinciale
del lavoro che infatti e' immediatamente operativa.
4.4 La retribuzione dell'apprendista e gli incentivi economici e
normativi.
All'art. 49, comma 4, lettera b), e' fatto divieto al datore di
lavoro di retribuire l'apprendista con tariffe a cottimo. Si deve
peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'art. 13 della
legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della
retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di
percentualizzazione graduale in base alla anzianita' di servizio,
determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla
contrattazione collettiva.
Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista e' in ogni
caso regolato dall'art. 53, comma 1 del decreto legislativo n. 276
del 2003. La retribuzione dell'apprendista e' stabilita sulla base
della categoria di inquadramento dello stesso che non potra', secondo
quanto stabilito dalla norma, essere inferiore per piu' di due
livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in
azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui e' finalizzato il
contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4.5 Il profilo formativo.
La regolamentazione dei profili formativi del contratto di
apprendistato professionalizzante e' demandata, nel rispetto della
riforma del titolo V della Costituzione, intervenuta con legge
costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano. Tale regolamentazione dovra'
essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
regionale.
L'art. 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di
centoventi ore di formazione formale che potra' essere svolta
dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo
quanto stabilito dal piano formativo individuale. Pertanto non e'
piu' previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria,
anche se il decreto impone comunque che si tratti di «formazione
formale», ossia di una formazione effettuata attraverso strutture
accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati
di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili
secondo le modalita' che saranno definite dalle future normative
regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potra' essere
adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e
strumenti di e-learning.
Durante il periodo di apprendistato dovra' essere garantita la
presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di
accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo
individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso
strumenti di e-learning, anche l'attivita' di accompagnamento potra'
essere svolta in modalita' virtualizzata e attraverso strumenti di
tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla
normativa regionale per la definizione delle specifiche competenze
del tutor. Si ritiene che, in conformita' con quanto previsto dal
decreto ministeriale del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potra'
essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle
competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un
livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che
dovra' conseguire l'apprendista al termine del periodo di
apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle
adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore.
E' rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti
per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze
tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato.
Tali competenze verranno indicate sul «Libretto formativo del
cittadino», come indicato nell'art. 2, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo n. 276 del 2003.

5. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione.


5.1 Le finalita'.

L'apprendistato di terzo tipo e' finalizzato alla acquisizione di
un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione,
nonche' per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la
legge 17 maggio 1999, n. 144, integrando la formazione pratica in
azienda con la formazione secondaria, universitaria, di alta
formazione o comunque con una specializzazione tecnica superiore.
L'art. 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra
l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica
superiore come previsto all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
5.2 L'ambito di applicazione soggettivo.
Il contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o
percorsi di alta formazione puo' essere stipulato tra datori di
lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purche' esercitino
attivita' compatibili con il perseguimento delle finalita' del
contratto, e soggetti di eta' compresa tra i tra i 18 e i 29 anni che
siano gia' in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire
una qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto potra'
tuttavia essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il
diciassettesimo anno d'eta' qualora siano in possesso di un titolo di
studio.

Il contratto puo' essere stipulato anche con le associazioni dei
datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.
5.3 La disciplina del rapporto.
La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione e' altamente flessibile in quanto
presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente
combinabili: formazione formale, formazione non formale, formazione
informale.
Concretamente la disciplina dell'istituto dovra' essere
individuata, per quanto attiene ai profili formativi e anche caso per
caso, dalle regioni ovvero dalle province autonome di Trento e
Bolzano, mediante un semplice accordo o convenzione con le
associazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale,
nonche' con le universita' o altre istituzioni formative. L'accordo
dovra' prevedere programmi di lavoro specifici e coerenti con il
percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali programmi si
realizzeranno con il supporto di un tutor aziendale e di un tutor
formativo nominato dall'universita' o dall'istituto formativo.
Il contratto di lavoro dovra' essere stipulato in forma scritta ad
substantiam e dovra' indicare: la qualifica da conseguire, la durata
del contratto nonche' il piano formativo individuale finalizzato a
garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il
piano formativo individuale dovra' essere allegato al contratto di
apprendistato a pena di nullita' dello stesso.
L'innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia
flessibilita' dei percorsi di apprendistato di alta formazione che
non presuppongono necessariamente una scissione tra attivita'
lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici
di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per la
specializzazione tecnica superiore. L'attivita' svolta in azienda,
cosi' come concordata tra regione, associazioni datoriali e sindacali
e istituti formativi potra' dunque integrare pienamente il percorso
di formazione stabilito nel piano formativo individuale.
Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo
con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e con le
universita' e gli altri istituti formativi, la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per titoli di
studio universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (in
particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' stabilita dalle parti in
seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che il
soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno
conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale
valutazione sara' attuata all'interno del piano formativo
individuale.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla
legge n. 25 del 1955, e successive modificazioni, pertanto si
considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del
datore di lavoro e dell'apprendista, nonche' la disciplina
previdenziale ed assistenziale.

6. Piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale e' un documento allegato al
contratto di apprendistato il cui contenuto specifico sara' stabilito
attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto
dalle regioni e dalle province autonome. Nel piano formativo
individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze
del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di
apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale
dell'apprendista nonche' la ripartizione di impegno tra formazione
aziendale o extra-aziendale.
Il piano formativo individuale dovra' essere elaborato in coerenza
con i profili formativi individuati dalle regioni e dalle province
autonome, con il supporto tecnico del repertorio delle professioni.
In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le regioni e le
province autonome potranno autonomamente attivarsi per
l'individuazione dei profili formativi.
In considerazione della difficolta' di prevedere percorsi formativi
precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato
di lunga durata, il piano formativo individuale sara' seguito da un
piano individuale di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor,
nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso
formativo dell'apprendista.
Spetta alle regioni ed alle province autonome definire le modalita'
per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la
registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite
mediante percorso di apprendistato.

7. Contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a distanza.

Quando l'azienda opera per l'erogazione «a distanza» di
comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al mercato attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete, e'
possibile superare il concetto di unita' produttiva localmente
individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive sono
virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attivita' di controllo,
monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono secondo i
sistemi e-learning anche attraverso teleaffiancamento e
video-comunicazione da remoto.
Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di
specializzati, non e' rilevante la loro localizzazione nella unita'
produttiva ove operano gli apprendisti stante la peculiarita' degli
strumenti adottati. Per l'effetto, analoga soluzione puo' essere
adottata per l'attivita' di tutoraggio il cui svolgimento, in questi
casi, non puo' prescindere dalle modalita' e dagli strumenti
tecnologici sopradescritti.

8. Disciplina sanzionatoria.

L'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi'
come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004,
n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre
tipologie di apprendistato. A tutela del rispetto dell'obbligo
formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al
datore di lavoro si prevede infatti che in caso di inadempimento
all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di
lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte
dell'apprendista, il datore e' tenuto a versare all'I.N.P.S., a
titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al
termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi
altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sara'
valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno
del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina
regionale. Tale inadempimento potra' configurarsi in presenza di uno
dei suddetti elementi: quantita' di formazione, anche periodica,
inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla
regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente
competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave
inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo.
In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente
applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro
sara' preclusa la possibilita' di continuare il rapporto di
apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della
medesima qualifica o qualificazione professionale.

Roma, 14 ottobre 2004
Il Ministro: Maroni