CIRCOLARE MINISTERIALE N. 7809 DEL 25 LUGLIO 1990

I tradizionali corsi serali per lavoratori studenti sono riusciti a soddisfare finora, sia pure con molte difficoltà, le richieste di istruzione e formazione provenienti da un’utenza che via via negli anni non solo è aumentata quantitativamente, ma si è anche diversificata..

Infatti, non vi sono soltanto i lavoratori dipendenti, portatori di esigenze di formazione finalizzata essenzialmente ad avanzamenti di carriera, ma oggi le richieste più. pressanti provengono da una molteplicità di soggetti, che si rivolgono all’istruzione professionale con richieste che possono ricondursi sostanzialmente a istanze di educazione permanente o di aggiornamento, a difficoltà di inserimento nel lavoro per cause storiche, sociali, etniche, ambientali, ecc.

Per tali considerazioni si ritiene necessario un riesame degli attuali corsi serali, coerente con le esperienze di innovazione portate avanti da questo Ministero nel settore dell’istruzione professionale, limitato, per il momento, ai corsi di qualifica.

Si precisa che mentre i corsi serali già funzionanti potranno in via sperimentale essere adeguati nei contenuti e nella organizzazione alle disposizioni di seguito riportate, l’istituzione di nuovi corsi serali potrà avvenire soltanto nell’ambito della sperimentazione di Progetto 92. Infatti, tale tipo di sperimentazione, tutta rivolta ad una formazione culturale e professionale di base e ad una formazione polivalente e non specialistica, su una linea di mediazione tra Stato e Regione, si attaglia in maniera più coerente con i bisogni formativi dei soggetti che si rivolgono ai corsi serali.

Per i corsi post-qualifica si continueranno ad applicare le disposizioni attualmente vigenti, in attesa di una revisione complessiva dell’offerta formativa di tali corsi.

 

1. Organizzazione didattica dei corsi

Il corso serale da un lato deve mantenere l’impianto formativo proprio dei corsi scolastici, dall’altro deve essere organizzato in maniera elastica in modo che possa rispondere a quella domanda diversificata di istruzione e formazione cui si è fatto cenno, In tale linea:

a) le caratteristiche generali restano le stesse dei corrispondenti corsi diurni per quanto concerne gli obiettivi formativi, la. durata triennale, il quadro disciplinare e i programmi, fermi restando, per quanto riguarda questi ultimi aspetti, gli adattamenti e gli aggiustamenti che nell’ambito della loro autonomia, gli istituti professionali, utilizzando anche le norme della circolare n. 140 dell'8.3.68, hanno sempre apportato e potranno continuare ad apportare a tali corsi. In questa sede, a parte la riduzione di orario di materie le cui finalità formative possono. considerarsi acquisite parzialmente o totalmente dalle categorie di utenti dei corsi serali, va richiamata l’attenzione su:

- la riduzione delle ore di esercitazioni pratiche, quando vi sia un’utenza omogenea che, per esperienza di lavoro, abbia minore necessità di approfondimenti pratici, con un eventuale aumento delle ore dedicate all'insegnamento teorico;

- la revisione dei programmi, che potranno essere impostati secondo un impianto modulare e nei quali potranno essere tralasciati approfondimenti di quelle parti che l’età e le condizioni personali degli utenti fanno ritenere già acquisite al patrimonio culturale e professionale dei medesimi;

b) viene invece superato l’assetto organizzativo incentrato sulla classe intesa come unità rigidamente definita nella composizione, nell’offerta formativa (tutti i discenti seguono un identico corso nella sua interezza), nella stessa collocazione fisica.

Tenuto conto delle esigenze che si manifestano già al momento della preiscrizione, le singole istituzioni, anche sulla base di una collocazione stabile di ciascun docente in un’aula e/o laboratorio diversi, possono prevedere la possibilità):

- di una frequenza limitata anche a blocchi di insegnamenti (di formazione generale o di materie specialistiche) ovvero a singoli insegnamenti.

Tale possibilità consente, infatti. di soddisfare anche le esigenze di quella parte di utenza che non è in condizioni di frequentare il corso completo di studio o che, per la preparazione già acquisita, non Io ritiene necessario:

- di seguire un programma ridotto di discipline e di acquisire risultati utili (capitalizzabili), sia pure in parte, ai fini della percorrenza del corso di qualifica e del conseguimento dello stesso diploma finale.

Ovviamente l’orario settimanale di lezione dovrà essere definito cercando di contemperare le esigenze sia degli studenti che seguono il corso completo sia di coloro che seguono insegnamenti parziali.

In tale prospettiva gli insegnamenti relativi a blocchi disciplinari coerenti a cui accedono prevalentemente anche gli studenti che non frequentano l’intero corso potranno essere raggruppati in fasce orario contigue e possibilmente concentrati in determinati giorni della settimana, nel rispetto tuttavia degli obblighi di servizio dei docenti:

- di realizzare il corso serale, con apposita convenzione, anche d’intesa con la Regione, presso aziende o centri formativi aziendali, qualora il numero dei dipendenti interessati alla frequenza giustifichi l’istituzione del corso stesso e venga garantito il pieno espletamento dell’attività didattica.

Ovviamente le aziende devono mettere a disposizione idonee strutture, il funzionamento in loco del corso deve costituire un effettivo vantaggio per gli interessati e in sede di convenzione vanno definiti tutti gli eventuali problemi concernenti la sicurezza e le garanzie assicurative.

 

2. Iscrizioni

Possono essere iscritti ai corsi serali di qualifica coloro che dimostrano, per condizioni personali, di non poter frequentare il corso diurno. tra tali condizioni è senz’altro da ricomprendere la maggiore età; che di per sé giustifica la maggiore rispondenza dei corso serale ai bisogni formativi degli interessati.

Date le caratteristiche organizzative esposte nel precedente paragrafo, ai corsi si può accedere cori modalità e obiettivi diversi, sulla base di un piano di studio proposto dagli interessati e approvato dal Consiglio di classe. In particolare, come già precisato; i medesimi possono chiedere di essere ammessi a frequentare:

- il corso di qualifica completo in tutti i suoi insegnamenti e scansioni annuali, alfine di conseguire un diploma di qualifica;

- un determinato blocco di insegnamenti;

- solo alcuni degli insegnamenti, previsti dai programmi di studio.

 

3. Valutazione

Nell’ipotesi di frequenza completa del corso di qualifica si applicano ovviamente le disposizioni vigenti in materia di valutazione. Anche nell’ipotesi di frequenza parziale dei corsi deve comunque effettuarsi la valutazione del profitto conseguito, in base ai principi generali stabiliti da tale normativa.

Occorre, comunque, tenere distinta la situazione dello studente che intende conseguire un titolo di studio da quella dello studente interessato al momento al solo risultato parziale.

a) Nel primo caso, al termine dell’anno scolastico, per l’ammissione alla classe successiva a quella frequentata, il Consiglio di classe, prima di procedere allo scrutinio finale, sottopone l’alunno a prove di esame sugli insegnamenti non frequentati. In sede di scrutinio, poi, la valutazione viene effettuata sulla base anche degli esami sostenuti.

Analogamente si procede per l’ammissione agli esami dì qualifica, i quali si svolgeranno secondo le ordinarie disposizioni amministrative.

b) Nella seconda ipotesi, sulla base di una valutazione degli insegnamenti. Tale certificazione è utile per la frequenza dei corso corrispondente alla classe successiva per i medesimi insegnamenti, per l’ammissione agli esami di idoneità e di qualifica come privatista.

La frequenza dell’intero corso o di parte di esso con risultati solo parzialmente negativi importa solo la ripetenza delle discipline nelle quali non si è riportata la sufficienza.

 

4. Istituzione e formazione dei corsi

L’istituzione dei corsi serali, considerata a loro peculiare funzione, pur dovendo seguire per molti aspetti la normativa vigente per la istituzione dei corsi ordinari, presuppone elementi aggiuntivi di valutazione:

- analisi dei bacino d’utenza, per individuare non solo la richiesta immediata ma le possibili evoluzioni della medesima. di conseguenza si dovrà tenere conto del quadro socio-economico del territorio, con particolare riferimento alle presenze di adulti interessati ad acquisire qualificazioni e certificazioni di istruzione professionale;

- risponderà in prospettiva del tipo di corso alle necessità concrete delle strutture produttive presenti nel territorio. Tali elementi saranno oggetto di apposita relazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, che dovrà pervenire a questo Ministero secondo le modalità e i termini previsti dall’annuale ordinanza ministeriale per le nuove istituzioni.

Ai fini della formazione dei singoli corsi serali, sono necessari, per le classi iniziali almeno 20 richieste di iscrizione e, per le classi intermedie, 10 richieste.

Tali limiti numerici sono riferiti esclusivamente agli alunni che abbiano richiesto l’iscrizione per la frequenza del corso completo, in quanto il numero di coloro che chiedono una frequenza parziale non è influente ai fini della formazione dei corsi ma è aggiuntivo fino al raggiungimento del limite massimo di 30 alunni per singolo insegnamento.

Si prega di diramare la presente circolare ai Presidi degli istituti professionali.

(Il Ministro)