A fronte delle
numerose richieste di chiarimento che stanno giungendo al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla questione dei
diplomati magistrali, si precisa che, come spiegato anche nel verbale
dell’incontro che si è svolto ieri con le Organizzazioni sindacali,
pubblicato sul sito del MIUR (http://www.miur.gov.it/web/guest/-/diplomati-magistrali-al-miur-incontro-con-i-sindacati),
la decisione assunta in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.
11/2017 non ha effetti immediati su tutte le situazioni giuridiche
soggettive dei diplomati magistrali o dei controinteressati. La
decisione ha bensì la funzione di assicurare che i giudici
amministrativi interpretino in maniera uniforme la normativa, in
occasione delle future sentenze e tenuto conto che in passato vi erano
stati diversi orientamenti giurisprudenziali.
In attesa dei nuovi giudizi di merito, che si uniformeranno
necessariamente alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, il Ministero, per poter ottemperare correttamente alla sentenza,
ha innanzitutto analizzato tutte le situazioni giuridiche e di fatto
esistenti e consolidate. Con particolare riferimento alla concreta
gestione delle graduatorie e dei rapporti di lavoro che nel frattempo
si sono instaurati con le e i docenti già inseriti (seppure con
riserva) nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento). Inoltre, per poter
agire al meglio, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di
Stato, il MIUR, come specificato ieri ai Sindacati e come riportato nel
verbale dell’incontro, ha chiesto immediatamente, già il 22 dicembre
scorso (la sentenza è stata pubblicata il 20) un parere all’Avvocatura
Generale dello Stato sulle corrette modalità di esecuzione della
sentenza, considerate le diverse fattispecie in campo e con l’obiettivo
di garantire l’uniformità di attuazione sul territorio nazionale e, nel
frattempo, anche la continuità didattica a tutela di studentesse e
studenti.
Il MIUR precisa, inoltre, che la sentenza n. 11 del 2017 del Consiglio
di Stato riguarda i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo
entro il 2001/2002, che non risultavano inseriti nelle Graduatorie
permanenti all'atto della loro trasformazione in Graduatorie ad
esaurimento nel 2007 e che recentemente hanno proposto ricorsi per
ottenere comunque l'inserimento nelle citate GAE. Il Consiglio di Stato
ha deciso, con la sentenza pubblicata il 20 dicembre, che tale
richiesta tardiva di inserimento nelle GAE non ha fondamento giuridico.
La sentenza non ha invece alcun impatto, né immediato né futuro, sui
diplomati magistrali, già di ruolo o ancora oggi iscritti nelle GAE,
che risultavano già iscritti nelle Graduatorie permanenti nel momento
in cui la legge n. 296 del 2006 le ha trasformate in Graduatorie ad
esaurimento. Questi ultimi, infatti, per essere inclusi nelle GAE,
avevano dovuto conseguire o l’idoneità in un concorso pubblico per
titoli ed esami o frequentare e superare un corso straordinario
organizzato dal MIUR finalizzato al conseguimento dell’idoneità per la
scuola elementare o dell’abilitazione per la scuola materna, corso
destinato esclusivamente a coloro che erano in possesso del
diploma magistrale o di scuola magistrale e di determinati requisiti di
servizio.
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