La buona scuola e i
dirigenti dal "contenzioso pendente".
Vi racconto una storia, non una bella storia per la nostra scuola e,
più in generale, per un Paese che un tempo era considerato la "culla"
del diritto. Una storia poco raccontata, che non ha mai trovato
idoneo e congruo spazio sui mass media e che invece andrebbe consegnata
anche alle future giovani generazioni, dal momento che già le attuali,
annusata da tempo l'aria che tira, stanno scappando in altri
paesi e questa vicenda, come tante analoghe altre, conferma che, tutto
sommato, hanno ragione loro. Dunque siamo nel 2004, quando, dopo anni
d'attesa, viene finalmente bandito il concorso per dirigenti scolastici
- DDG 22 novembre 2004. Il bando, su base regionale, prevede un totale
di 1.500 posti per tutti i tre settori ed è articolato in fasi
successive: selezione per titoli, concorso di ammissione, periodo di
formazione, esame finale. La selezione per titoli già fa sì che molti
docenti, che ritengono di non poter attingere ad un punteggio elevato,
decidono di non presentare la domanda. Valutazione errata! Poi vedremo
il perché.
Il bando prevede che, alla successiva fase del concorso di ammissione,
partecipino un numero pari a 7 volte i posti messi a concorso, dunque
10.500 docenti, sempre suddivisi per le varie regioni. E qui arriva la
prima sorpresa. Molti degli esclusi decidono di ricorrete ai vari TAR
per poter essere ammessi alle prove scritte del concorso di ammissione.
Attraverso l'emanazione di provvedimenti cautelari riescono nel loro
tentativo, sicché alle prove scritte partecipa una mole molto maggiore
di candidati rispetto a quanto preventivato. All'esito di tali
prove molti dei partecipanti non vengono ammessi alla successiva prova
orale. A questo punto cosa fanno? Presentano altri ricorsi, la maggior
parte dei quali vengono, nel corso degli anni respinti, ma alcuni
restano per così dire "pendenti". Particolare importante da ricordare,
perché ci torneremo più avanti. Dunque alla fine del concorso di
ammissione, vengono redatte per ogni regione e per ogni settore, due
graduatorie, una di merito e un'altra, estrapolata dalla prima, sulla
base dei punteggi complessivi raggiunti, di ammessi alla successiva
fase del corso di formazione.
E qui arriva un'altra sorpresa, perché, nelle graduatorie degli
ammessi, accanto ai cosiddetti "pleno iure", che avevano partecipato
alle prove del concorso a pieno titolo, ci sono molti inserimenti che
iniziano con "RIS", volendo indicare che si tratta di partecipanti che,
solo grazie all'ordinanza cautelare della giustizia amministrativa
avevano potuto partecipare alle fasi successive. E se mai domani si
arrivasse, dopo i vari gradi di giudizio ad escludere tali
partecipanti? Avrebbero pieno titolo ad essere ammessi alla formazione,
per scorrimento, quei "pleno iure" che nel frattempo ne sono stati
esclusi. Ma si possono aspettare i tempi lunghi della giustizia? Ebbene
no! Ed il legislatore provvede alla bisogna. Sicché, nella discussione
della legge finanziaria del 2007 - qualcuno potrebbe domandarsi cosa
c'entra la legge finanziaria con il concorso per dirigente scolastico,
ma si tratta di un "mistero" destinato a rimanere tale - viene
presentato e approvato un emendamento che, di fatto, consente a tutti
coloro che si trovino, nelle rispettive regioni, nelle graduatorie di
merito di partecipare alla fase di formazione. Alla fine, dopo l'esame
finale, il numero dei concorrenti che hanno superato tutte le fasi sarà
raddoppiato con picchi anche del 300% in alcune regioni.
Per esempio, nella regione Campania, dove i posti messi a concorso nel
bando erano complessivamente 192, nelle graduatorie di merito
risulteranno in tutto presenti oltre 600 nominativi. Come risolvere il
problema che, mentre nelle regioni del nord e del centro Italia, il
numero di vincitori è pari, se non inferiore, ai posti messi a concorso
per ogni settore, in alcune regioni del sud del paese, come la
Campania, esiste un surplus che come abbiamo fià detto supera anche il
200%? Interviene ancora una volta il legislatore, trasformando, quando
oramai tutte le fasi del concorso si erano esaurite, un concorso su
base regionale, di fatto in concorso su base nazionale, con
l'introduzione della cosiddetta "interregionalità" nell'ambito del
decreto "mille proroghe" - anche in questo caso con le proroghe il
provvedimento non c'entra nulla, ma oramai abbiamo capito come vengono
confezionate le leggi nel nostro Paese! -, introducendo una norma che
recita: " ...gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie
che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo
cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati,
nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato,
a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso
settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa
graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine
della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei
afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per
la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in
altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento".
Ecco fatto! Con la trasformazione in graduatorie permanenti tutti
vengono sistemati, pure attraverso un flusso migratorio dal sud verso
il nord - anticipazione del film della coppia Bisio-Siani "Benvenuti al
Nord". Qualcuno a questo punto penserà che la storia sia finita. Ebbene
no. C'è un codicillo di non poco conto. Ricordate la questione dei
ricorrenti che erano rimasti esclusi perché non ammessi alla prova
orale, dopo che non avevano conseguito il punteggio minimo nelle prove
scritte? Eravamo rimasti al dato che alcuni di questi contenziosi erano
rimasti "pendenti" nei vari gradi di giudizio. Arriviamo adesso ai
giorni nostri. Sono passati oltre 10 anni dal bando, qualcuno penserà
che intanto la giustizia amministrativa si sarà pronunciata su tutti
contenziosi. Ma non è così! Diversi di questi ricorsi, non esattamente
quantificabili ma nell'ordine al massimo di qualche centinaia,
concentrati in alcune regioni, erano rimasti ancora "pendenti", privi
di una sentenza, ma non dimenticati. Una situazione che comunque era
ben nota agli addetti ai lavori, dal momento che, in diverse riprese,
si era tentato, sempre senza successo, di far passare una norma che
sanasse anche questa situazione.
Arriva finalmente la "Buona Scuola" ed ecco apparire tra i tanti commi
dell'art. 1 l'oramai noto comma 87, il quale recita: "Al fine di
tutelare le esigenze di economicità dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di
formazione e della
relativa prova scritta
finale, volto all'immissione dei soggetti
di cui al comma 88 nei ruoli
dei dirigenti scolastici..." e al successivo comma: "Il decreto di cui al
comma 87 riguarda: ... i soggetti che abbiano avuto una
sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in
vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva,
nell'ambito del contenzioso riferito ai
concorsi per dirigente scolastico
di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del
26 novembre 2004 ".
Eccoli qui, i signori dal "contenzioso pendente" da quasi dieci
anni. E' vero che non hanno neppure superato la prima prova del
concorso di ammissione, potrà essere anche vero che alcuni di questi
sono stati ammessi con riserva a tale prova in quanto non avevano
neppure i titoli sufficienti ma qui bisogna tutelare
"l'economicità dell'azione amministrativa" e "prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico", Scherziamo? Ma chi tutela i
sacrosanti diritti di quanti hanno ritenuto di non partecipare ad un
concorso sapendo che non avevano i titoli o di coloro non hanno
presentato ricorso quando sono stati bocciati alle prove scritte, di
coloro, in sintesi, che hanno creduto in uno Stato di diritto? Qualcuno
potrebbe consolarsi pensando alle lungaggini delle procedure previste
nella stessa legge sulla buona scuola. Invece non è così. La legge 13
luglio 2015, n. 107 entra in vigore il 16 luglio 2015, Dopo
appena quattro giorni con D.M. n. 499 del 20.07.2015 - Istituzione
corso intensivo di formazione ai sensi dei commi 87 e 88 dell'art. 1
della legge n. 107/2015 -, vengono messe in moto le procedure relative
ai commi citati. Ma non è finita qui.
Nel mese di agosto presso alcune sedi regionali vengono subito
insediate le commissioni, viene effettuato in 10 giorni il corso
intensivo e, subito dopo, l'esame conclusivo ed ecco sortire i nuovi
dirigenti. Per comprendere il meccanismo cito il caso delle regioni
Abruzzo e Campania, il cui corso si è svolto, dal 24 agosto al 4
settembre, presso la sede dell'ufficio regionale scolastico
dell'Abruzzo, abbinando i 16 candidati provenienti dalla Campania con i
10 dell'Abruzzo. La prova scritta si è svolta il 16 settembre. Dopo sei
giorni, il 22 settembre sono state pubblicate le graduatorie di merito.
Esito: su 26 partecipanti, 26 inseriti nelle graduatorie, di merito,
anche se molti di essi con il punteggio minimo di 21/30. Subito dopo,
il 30 settembre è stato pubblicato il D.D.G. per la copertura di n. 42
posti di dirigente scolastico per i soggetti di cui all'art. 1, comma
88, della legge n. 107/2015 con scadenza della domanda, addirittura, il
giorno dopo. Passa un altro giorno soltanto e con D.D.G. n. 1002 del 2
ottobre 2015, che potete leggere al link: http://www.reporterscuola.it/site/MIUR/dirigenti-scolastici-ancora-nuove-assegnazioni-e-destinazioni.html
, sono arrivate le assegnazioni ai nuovi dirigenti nelle regioni
indicate, i quali si sono anche già insediati. Cosa aggiungere? Lascio
le valutazioni ad altri, sulla scorta dei fatti narrati. Rilevo solo
che neppure Flash Gordon, noto per la sua velocità, avrebbe saputo
operare più in fretta! Peccato però che una tale rapidità non si
verifichi in tutte le occasioni e per tutti i cittadini.
Gennaro Capodanno - Napoli
gennarocapodanno@gmail.com