Una docente di Bari
collocata fuori ruolo ed utilizzata in biblioteca
ha prodotto un tentativo di conciliazione presso la DTL di Bari al fine
di porre fine alla sua illegittima utilizzazione alla stregua di
personale ATA. La stessa evidenziava attraverso il proprio sindacalista
di fiducia prof. Bartolo Danzi in apposito atto conciliativo depositato
presso la stessa DTL, che:
"L'istante è da 36 anni docente e dal 25/11/2013 collocata fuori ruolo
ed utilizzata in compiti di bibliotecaria presso l'istituto convenuto.
Tale utilizzazione però non avviene secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in quanto risulta molto approssimativa e più come
personale ATA che nel rispetto della professionalità e della figura di
docente dell'odierna istante.
Difatti, alla stessa spesso e volentieri vengono richiesti compiti
amministrativi in realtà rientranti nelle mansioni dell'assistente
amministrativo ATA e che nulla ha a che vedere con la didattica e il
ruolo di docente e tale professionalità, consone all'istante.
Il fatto che in maniera illegittima l'istante sia utilizzata alla
stregua di ATA è palesemente dimostrato dal fatto che inizialmente
addirittura la stessa era costretta a firmare sul registro di tale
personale e ad utilizzare il badge previsto per il solo personale ATA
la cui attività è controllata dal DSGA, pur restando ad ogni effetto di
legge, anche se collocata fuori ruolo, una docente. Tale erronea
convinzione è a tutt'oggi rimasta tale in quanto l'istante risulta
ancora inserita nel sito internet dell'Istituto fra il personale della
segreteria. Solo a seguito dell'insistenza dell'istante la firma è
ultimamente apposta sul registro docente ed eliminato l'utilizzo del
badge.
Da tutto ciò ne consegue che il rapporto di lavoro dell'odierna istante
è funestato da continue prevaricazioni, talvolta perpetrate anche da
qualche esponente dell' Ufficio di segreteria che pensa bene di dettare
ordini di servizio (assolutamente privi di legittimazione giuridica e
con eccesso di potere), verbali e per iscritto, e poter stabilire di
volta in volta le mansioni (pur non avendone potere) che l'istante deve
svolgere nel corso della giornata. (vedi allegati presenti nell'elenco).
La documentazione allegata dimostra chiaramente che a seguito di
presentazione di relazione di servizio (27/10/2014) da parte della
docente, si è scatenato nei suoi confronti una escalation di
ingiustificati e artificiosi provvedimenti, in gran parte illegittimi,
fino ad arrivare all'atto formale di esilio (perché vi sono pochissimi
libri) presso la biblioteca del plesso ................
Per giustificare tale confinamento, l'argomento biblioteca Plesso
..........., è stato portato nel collegio docenti del 10/11/2014 senza
che questo facesse parte dell'ordine del giorno e, principalmente,
senza neanche avvisare l'istante docente bibliotecaria la quale avrebbe
potuto esercitare il diritto di partecipazione al collegio. Non solo.
Con la nota prot. 12149/A39 datata 17/11/2014, avente oggetto
"Disposizioni per la riorganizzazione dei locali adibiti a Biblioteca.
Plessi scuola ...................", oltre ad affermare cose non vere,
ovvero che anche la biblioteca del plesso ................ è definita
"impropriamente" tale, che è di pertinenza del locale archivio (vedasi
agibilità e planimetria allegata) e che la gestione organizzativa della
biblioteca è di competenza del DSGA, viene disposto un vero e proprio
smembramento (di fatto effettuato solo in minima parte) della
biblioteca del plesso ..........., l'unica in tutto l'istituto
comprensivo avente le caratteristiche prevista dall'offerta formativa,
sia per giustificare la non necessità di una docente bibliotecaria e
sia per poter utilizzare la biblioteca quale deposito di libri non
facente parte della stessa. Giova precisare che, contrariamente a
quanto affermato, il locale archivio e la biblioteca, non possiede i
previsti requisiti di prevenzione incendi in quanto la sola presenza
della porta REI tagliafuoco non corrisponde alle prescrizioni emanate
per il settore.
Tale situazione di estrema pressione esercitata nell'ambito della
gestione del rapporto di lavoro alla stregua del c.d. Mobbing ha
causato notevole stato di disagio, ansia e stress post - traumatico
nella lavoratrice al punto che la stessa è dovuta più volte ricorrere
alle cure dei sanitari in quanto colta da gravi malori fisici. Neanche
trascurabili sono gli effetti che tale pressione e prevaricazione ha
avuto sulla considerazione e il buon nome in quanto è stata (e continua
ad esserlo) sminuita la persona, la dignità e la professionalità della
docente e dell'incarico ricevuto agli occhi di tutto il personale
(docente e ATA) ma anche a quelli di tutta la collettività che
racchiude il bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo.
Inoltre, l'utilizzo copioso del protocollo riservato anche per mere
comunicazioni e disposizioni di servizio, con notifica estemporanea da
parte di vari incaricati del DS, venendo posto sotto gli occhi di tutti
producendo lo stesso effetto di chi viene raggiunto da una "RISERVATA"
lasciando intendere che il soggetto è fatto oggetto di chissà quale
procedimento a suo carico, e la completa inibizione dell'uso dei
videoterminali in orario di servizio in completo disaccordo con quanto
previsto nel contratto individuale (è controindicata solo l'attività -
sistematica, abituale e superiore alle 20 ore settimanali, e non l'uso
normale dei videoterminali - D. Lgs. 81/08), completa in parte il
quadro di pressione al quale la docente è stata sottoposta avendone di
fatto inibito l'accesso anche all'area riservata del sito internet
dell'istituto durante le ore di servizio. In pratica è stato inibita la
presa visione di tutta la documentazione di servizio quali circolari,
disposizioni, ecc. essendone stato da tempo eliminata la forma cartacea
oltre che la possibilità di poter svolgere correttamente il compito
assegnato con il contratto individuale di docente bibliotecaria,
mansione alla quale la Commissione Medica di Verifica l'ha resa
esplicitamente e pienamente idonea.
Tale situazione non ha avuto risoluzione nonostante i vari tentativi e
bonari colloqui richiesti ed effettuati dalla docente. Nessun effetto
neanche dopo una proposta dell'istante di mettere in contatto la
Dirigente dell' istituto con il proprio sindacalista di fiducia, ed
anzi ciò è stato causa di un aumento degli attacchi e delle situazioni
di disagio nella persistenza della illegittimità dei comportamenti
surrichiamati.
Il demansionamento patito dalla ricorrente risulta peraltro ancora più
evidente a seguito della richiesta di giustifica ossia di copertura dei
periodi di interruzione delle attività didattica (in cui i docenti
solitamente stanno a casa senza giustificare alcunché) con richieste di
ferie a carico dell'istante.
DIRITTO
L'utilizzazione del personale della scuola - ispettivo, direttivo,
docente, educativo ed ATA in altri compiti, per inidoneità fisica
all'espletamento delle funzioni istituzionali, è stata introdotta per
la prima volta con i decreti delegati del 1974 e , precisamente, dal
DPR 31.5.1974 n. 417 , con l'art.113.
Tale materia è stata recepita ed integrata dal T.U. D.lgs 297/94.
L'interessato è utilizzato, di norma 36 o 35 ore , non perché sia
utilizzato come ATA.
L'orario di servizio, infatti, concerne l'aspetto organizzativo del
lavoro e non lo "status giuridico" che rimane quello di docente( Cons.
Di Stato, sez. VI, decisione n.1090 del 15 dicembre 1992).
Le modalità di utilizzazione, quindi, effettuate dal Dirigente
scolastico si profilano completamente illegittime ed unilaterali.
Difatti, risulta pacificamente violato l'iter dall'art. 6 comma 2
lettera h) CCNL 2006/09 comparto scuola che prescrive quale materia di
contrattazione integrativa d'istituto "le modalità di utilizzazione del
personale docente in rapporto al piano dell'offerta
formativa.....sentito il personale medesimo".
Il Dirigente scolastico, difatti, non ha mai inteso rispettare tale
norma nel caso dell'odierna istante , preferendo una gestione del tutto
"libera" del rapporto lavorativo della ricorrente ritenendo , altresì,
di poter richiedere alla stessa, qualunque cosa.
Appare, dunque, assai evidente come la mancanza di criteri di
utilizzazione della docente istante-peraltro - già impegnata in compiti
(Servizio Biblioteca?) di bibliotecaria, rendano tale utilizzazione
unilaterale ed illegittima.
Tale scriteriata gestione del rapporto lavorativo ha inciso
negativamente sullo stato di salute dell'odierna assistita con
conseguente danno biologico ed esistenziale. Il diritto alla integrità
fisica della persona nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato
trova fondamento generale nell'art. 2087 c.c. che è norma generale,
come già avuto modo di affermare la Corte di Cassazione precisando che
"la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è
fondata sul disposto dell'art. 2087 del C.C. In base al quale
l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale del prestatore di lavoro". La norma dell'art. 2087 c.c.
Impone,quindi, all'imprenditore un obbligo generale di diligenza; e le
norme legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".(Cass.
23.2.1995, GCM, 423).
In tale caso risulta comprovato che al contrario non sia stato
rispettato dal Dirigente scolastico l'obbligo di diligenza in quanto
nonostante l'espresso invito a rivedere le modalità dio utilizzazione
dell'odierna ricorrente lo stesso Dirigente scolastico abbia con
tenacia inteso insistere sulle proprie posizioni a danno della
ricorrente.
Pertanto, risulta responsabile della lesione del diritto alla salute
della ricorrente, ma anche per tutti gli ingiusti turbamenti dello
stato d'animo ed in generale della sua integrità psico-fisica messa a
serio rischio a causa della continua sminuizione della dignità
personale e della professionalità della docente . A conferma
dell'intenzione di non voler mettere fine alle prevaricazioni messe in
atto anche dal personale ATA vi è la disposizione prot. nr. 11420/B3
datata 31/10/2014 con la quale il dirigente scolastico, a seguito
dell'atto di rimostranza di cui all'art. 17 del DPR nr. 3/57 presentato
in data 29/10/2014 (ordini di servizio illegittimi ed illegali emessi
dal DSGA), rispondendo: "l'atto di rimostranza risulta irricevibile in
quanto non diretto all'organo che ha emesso la disposizioni di
servizio", se ne lavato le mani anche sotto l'aspetto di comunicazione
di atti illeciti, disciplinarmente perseguibili, commessi da un suo
dipendente.
Tale comportamento illecito obbliga il Dirigente scolastico al
risarcimento del danno biologico ed esistenziale patito dalla odierna
istante ai sensi dell'art. 20143 C.C. Che espressamente prevede
"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Difatti l'istante gode del diritto soggettivo a vedersi utilizzata
UTILMENTE nell'ambito della biblioteca scolastica e comunque in
attività che non vadano oltre il proprio status di docente.
Peraltro, l'odierna istante non partecipa ai progetti inseriti
nell'ambito del POF, ancorché lo stesso esplicitamente prevede per gli
utenti il servizio biblioteca, per cui avrebbe pure diritto ad essere
individuata , risultando così discriminata , in palese violazione di
quanto previsto dal CCNL 2006/09 applicabile indiscriminatamente a
tutto il personale scolastico.
Ciò comporta pure un danno da perdita di Chance favorevoli con
conseguente obbligo da parte del Dirigente scolatcio di risarcimento .
Tanto premesso l'istante chiede:
l'utilizzazione in compiti di Responsabile del servizio di biblioteca
dell'istituto comprensivo e per quanto espressamente attinente al
proprio status di docente sia ricompreso esclusivamente nella
didattica.;
L'apposizione delle proprie firme di presenza sul registro del
personale docente - non più necessario.
Che venga eliminato il suo nome dal sito internet sezione segreteria e
da qualsiasi altro strumento o sistema che riconduca la sua persona al
personale ATA;
Che sull'ordine di servizio come Responsabile del servizio Biblioteca
venga apposta la corretta dicitura circa la controindicazione
all'attività ai video terminali;
Il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (biologico,
esistenziale , morale) quantificato in ragione della reiterazione degli
atti e del tempo trascorso in 50.000 EUR.
In data 22.4.2015 Rep. 619/15 si è riunito negli Uffici della DTL di
Bari la Commssione di conciliazione
LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE vista l'istanza di tentativo di
concliazione pervenuta in data 18.03.2105 avente ad oggetto quanto
contenuto nella medesima in particolare il riconoscimento dello status
giuridico di docente , sebbene dichiarata inidonea all'insegnamento e
all'utiliazzione in compiti di responsabile dei servizi di biblioteca e
comunque relativi alla didattica,; la apposizionedella presenza aul
registro docenti , il risarcimento di tutti i danni (bilogico ,
esistenzaile e morale) in ragione della reiterazione degli atti e del
tempo in 50.000 Euro, l'eliminazione del nominativo della ricorrente
dal sito internet dell'istituto comprensivo in tutti i punti in cui si
ricolleghi al personale ATA; l'inserimento nel servizio biblioteca
nella sezione didattica del sito stesso;
VISTA l'adesione dell'Ammnistrazione pubblica perveuta con nota datata
07.04.2015 prot. rise n. 300 e relativa memoria difensiva di cui viene
data lettuira;
Approfondita la questione in contraddittorio con le Parti, alla luce
della normativa contrattuiale legislativa in materia tra cui il CCNI
del 25.06.2008, integrativo sui criteri di utiliazzione del personale
dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute , richiamato
nello stesso contratto individuale di lavoro della docente .....del
2.1.2.2008;
CONSIDERATO che alla luce dell'esame e della discussione le Parti
raggiungono il seguente accordo tra loro, nel medesimo spirito
conciliativo con l'intento di ristabilire un proficuo e sereno rapproto
di lavoro: al fine di evitare la prosecuzione della lite nella sede
giudiziaria con l'aggravio di spese nel bilancio pubblico la ......
nella sua qualitàsi impegna e si impegna l'istituto .....dalla stessa
rappresentato, fermo restando lo status di docente fuori ruolo ai sensi
dell'art.1 lettera A del contratto di lavoro del 25.11.2013, a
riconoscere e garantire nei confronti di tutti le funzioni e i compiti
attribuiti nel contratto di lavoro alla Docente .....afferenti le
mansioni di bibliotecaria presso l'Istituto.....in particolare a titolo
meramente esemplificativo, tenuta dei libri, dei sussidi didattici,
delle supplettili, inventario catalogazione aggiornata del materiale
librario; registrazione dei libri e dei sussidi prestati;
collaborazione con i doenti al supporto didattiico ed educativo
inerenti al servizio di biblioteca, ricompresi nel POF(piano
dell'offerta formativa) biblioteche scolastiche, comunicazioni,
ratificate dalla D:S. inerenti l'uso della biblioteca senza assunzione
di responsabilità; monitoraggio sul numero dei libri utilizzati
suddivisi per tipologia, rapproti con enti e associazioni esterne(es.
bilblioteche , presidio dei libri ecc.), con dovere da parte della
docente di redigere a fine anno una relazione dettagliata sulle
suddette attività. A tal fine la.....nella sua qualità si impegna a
istituire in forza del presente accordo un apposito registro dei
docenti fuori ruolo sul qualela docente dovrà apporre la prorpia firmna
sia entrata che i uscita. La Commssione da atto dell'esperimeto
del tantativo di conciliazione con esito positivo.
bartolodanzi@tin.it