Il giorno 25/09/2014 i
legali del CONITP hanno discusso dinanzi al TAR Lazio
l’inserimento dei docenti abilitati: con lauree in scienze della
formazione primaria,
diploma magistrale, abilitati PAS, abilitati tfa e reinserimento
docenti che se pur
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento sono stati cancellati per
mancata conferma in
graduatoria nonostante non avessero nulla da aggiornare. I legali del
CONITP, con esperienze in processi alla corte di giustizia europea in
tutela del personale scolastico, hanno spiegato al giudice
l’inammissibile vicenda
che tartassa i docenti abilitati, docenti che hanno seguito un percorso
universitario
indetto dal MIUR, spesso molto costoso, ai fini del raggiungimento
dell’abilitazione
all’insegnamento ma che non potranno accedere al ruolo.
I legali CONITP hanno rivendicato il principio in base al quale coloro
che
sono in possesso di titolo abilitante ed un’anzianità di servizio
prevista per
legge, hanno diritto ad essere inclusi in una graduatoria che permette
loro di
aspirare a contratto di lavoro a tempo indeterminato Direttiva
1999/70/CE per
abusivo ricorso a contratto a termine nel pubblico impiego , violazione
di
legge, in particolare art. 3, 51, e 97 della Cost., legge 296/06, legge
169/08 e
decreto mille proroghe 2012.
Vista l’assoluta identità dei casi prospettati, è ravvisabile nel caso
di specie il
vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, considerato
che la
condotta della P.A. con l’emanazione del D.M. n.81/13 ha determinato
una
disuguaglianza di trattamento, un contrasto logico insanabile e una
palese
ingiustizia (Consiglio di Stato VI Sez. n. 3401/12, 4100/11, 3894/11, V
Sez.
476/97).
Tale disparità di trattamento costituisce violazione dell’art. 97
Costituzione
che, in combinato disposto con l’art. 3 Costituzione, diventa un
principio
generale a cui la P.A. deve attenersi al fine di svolgere la propria
attività nel
pieno rispetto della giustizia, evitando così ogni discriminazione e
arbitrio
nell’attuazione dell’interesse pubblico.
I legali CONITP hanno proseguito dicendo che il D.M. de quo, n.
235/2014,
relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il
personale
docente ed educativo e trasferimenti da una provincia all’altra, è
illogico e
contraddittorio rispetto ad altri atti emanati dalla P.A. in casi
analoghi.
Il giudice relatore, in conclusione, non ha espresso alcun giudizio
positiva ed ha
comunicato che valuterà i ricorsi e che attenderà anche la sentenza
della corte
europea.
Pertanto ha aggiunto che se i ricorsi non verranno accettati con
procedimento
d’urgenza saranno vagliati bene con giudizio di merito.
Prof. Guastaferro Crescenzo -
presidente del CONITP
crescenzo.guastaferro@gmail.com