Protocollo:
n.1083 - Roma, 10 settembre 2014 - Oggetto: Costituzione delle
graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo
determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM (D.M. 30
giugno 2014, n. 526) - Linee Guida.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e di applicazione
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 30 giugno 2014, n. 526, di seguito denominato D.M.) si ritiene
opportuno fornire indicazioni in ordine alla procedura valutativa che
le Commissioni costituite presso codeste Istituzioni sono chiamate ad
espletare.
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Linee Guida
codeste Commissioni opereranno in piena autonomia nel rispetto di
quanto previsto nel citato D.M. n.526.
1) Con riferimento all'art. 1: si chiarisce che, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del D.M., sono costituite apposite graduatorie nazionali utili
per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, "nei limiti dei
posti in organico vacanti e disponibili": pertanto le graduatorie si
riferiscono esclusivamente agli insegnamenti effettivamente attivati e
presenti nell'organico delle istituzioni.
2) Con riferimento all'art. 2: può essere valutato quale requisito di
ammissione il servizio prestato entro la data del 30 giugno 2014; il
servizio svolto fino al 31 luglio 2014 può essere valutato
esclusivamente come ulteriore servizio. Non possono essere valutati
servizi non ancora svolti benché il contratto stipulato preveda lo
svolgimento degli stessi (per esempio fino al 31.10.2014).
Il servizio prestato all'estero non è utile al conseguimento del
requisito minimo di ammissione e va valutato esclusivamente come
ulteriore servizio svolto.
Per "graduatorie" devono intendersi esclusivamente elenchi di candidati
formati a seguito di una procedura di selezione pubblica finalizzata
all'inserimento in graduatorie d'istituto, con esclusione delle
selezioni che non abbiano prodotto una graduatoria in senso stretto, e
cioè con inserimento dei candidati in ordine di successione in
considerazione dei risultati e del punteggio ottenuto a seguito della
selezione (cfr. anche art. 4, comma 1).
3) Con riferimento all'art. 4: la dicitura "effettivo insegnamento"
(art. 4, comma 2) deve intendersi comunque comprensiva dei periodi che
per legge o per disposizione del CCNL sono ad esso equiparati, come
indicato dall'art. 2, comma 2.
Ai fini della corretta individuazione della graduatoria per la quale il
candidato concorre, il criterio della maggioranza del servizio deve
essere applicato all'interno di ogni triennio fatto valere.
Esempio: nel caso di 8 anni nella materia A e 2 anni nella materia B la
domanda è ammissibile per entrambe perché nella materia A sono stati
maturati 3 anni interi di effettivo insegnamento, mentre nella materia
B sono stati maturati 2 anni di insegnamento, cui è possibile sommare
un ulteriore anno nella materia A non utilizzato per l'iscrizione nella
prima graduatoria (per arrivare al requisito minimo del triennio di
insegnamento).
La maggioranza del servizio prestato, nel caso in cui il candidato
abbia maturato il requisito dei 3 anni di insegnamento in materie
diverse (art. 4, comma 3), si riferisce al maggior numero di giorni di
insegnamento svolti all'interno dell'anno accademico fatto valere.
Esempio: 354 giorni materia A (1° a.a.); 250 giorni materia B (2°
a.a.); 195 giorni materia C (3° a.a.). Il candidato deve concorrere per
la materia A.
La facoltà di scelta, da parte del candidato, della materia per la
quale concorrere residua solo nel caso in cui non sia possibile
individuare il maggior numero di giorni del servizio prestato.
Esempio: 180 giorni per ogni anno accademico.
4) Con riferimento all'art. 9: nel caso di domanda di inserimento in
due graduatorie, il servizio fatto valere come requisito di ammissione
per una graduatoria può essere valutato nell'altra graduatoria
come "ulteriori titoli - servizio prestato in altro insegnamento".
Nel caso in cui il servizio sia stato reso in una materia prima
costituente un'unica classe di concorso e poi la stessa sia stata
ricondotta in altro settore disciplinare, il candidato può utilizzare
il servizio prestato nella vecchia classe di concorso ai fini
dell'inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore
disciplinare.
Esempio 1:
6 anni di insegnamento nella vecchia classe di concorso A.
Nuove materie che derivano da A: A1, A2, A3.
Ipotesi 1 - il candidato decide di partecipare solo per A1.
Il candidato avrà come requisito di ammissione 3 anni di insegnamento e
gli altri 3 anni saranno valutati come "ulteriore servizio - stesso
insegnamento"
Ipotesi 2 - Il candidato decide di partecipare per A1 e A2.
Per ciascuna graduatoria il candidato avrà come requisito di ammissione
3 anni di insegnamento; per ciascuna classe di concorso gli altri 3
anni saranno valutati come "ulteriore servizio - insegnamento diverso".
Esempio 2:
9 anni di insegnamento nella vecchia classe di concorso A.
Nuove materie che derivano da A: A1, A2, A3.
Ipotesi 1 - il candidato decide di partecipare solo per A1.
Il candidato avrà come requisito di ammissione 3 anni di insegnamento e
gli altri 6 anni saranno valutati come "ulteriore servizio - stesso
insegnamento"
Ipotesi 2 - Il candidato decide di partecipare per A1 e A2.
Per A1 il candidato avrà come requisito di ammissione 3 anni di
insegnamento; gli altri 6 anni saranno valutati come segue: 3 anni
saranno valutati come "Ulteriore servizio - stesso insegnamento"; i 3
anni utilizzati come requisito di ammissione per A2 saranno valutati
come "ulteriore servizio - insegnamento diverso".
I servizi prestati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa appartenenti ad un unico settore disciplinare e previsti
dalle declaratorie dell'insegnamento per il quale si concorre sono
valutabili come stesso insegnamento.
In merito alla valutazione del servizio fatto valere come requisito di
ammissione, le Commissioni, ai sensi dell'art. 9, lettera A), punto 1,
dovranno:
per ogni anno accademico con incarico a tempo determinato
attribuire punti 2,40 per il servizio minimo di 180 giorni (che
concorre al requisito minimo dei 3 anni) + 0,60 punti per ogni mese (o
frazione superiore ai 15 giorni) eccedente i 180 giorni nello stesso
anno accademico - lett. a) + lett. b) fino ad un massimo di punti 3,60.
per ogni anno accademico con co.co.co. o con altra tipologia di
contratto
attribuire punti 1,20 per il servizio minimo di 125 ore + 0,30 punti
per ogni frazione superiore alle 15 ore eccedenti le 125 ore nello
stesso anno accademico - lett. d) + lett. e) fino ad un massimo di
punti 2,40.
In merito al servizio ulteriore rispetto ai 3 anni richiesti come
requisito di ammissione le Commissioni, ai sensi dell'art.9 lettera A),
punto 1, dovranno:
per gli incarichi a tempo determinato
sommare lett. a) + lett. b) per ogni anno accademico relativamente al
quale si fanno valere più di 180 giorni di servizio (fino ad un massimo
di punti 3,60);
calcolare solo lett.c) per gli anni accademici nei quali non si è
raggiunto il periodo di 180 giorni di insegnamento (fino ad un massimo
di punti 2,40) .
per gli incarichi con co.co.co. o con altra tipologia di contratto
sommare lett. d) + lett. e) per ogni anno accademico relativamente al
quale si fanno valere più di 125 ore di servizio (fino ad un massimo di
punti 2,40);
calcolare solo lett. f) per gli anni accademici nei quali non si è
raggiunto il periodo di 125 ore di insegnamento (fino ad un massimo di
punti 1,20).
Per ciascun anno accademico il servizio fatto valere può riferirsi
anche a contratti diversi, insegnamenti diversi o espletato in
istituzioni diverse fino ad un massimo di punti 3,60.
Lo stesso metodo di attribuzione dovrà essere seguito per la
valutazione del servizio prestato in insegnamento diverso da quello
della graduatoria per la quale si concorre.
Pertanto le Commissioni, ai sensi dell'art. 9, lettera A), punto 2,
dovranno:
per gli incarichi a tempo determinato
attribuire punti 1,20 per ogni anno accademico fino a 180 giorni (che
concorre al requisito minimo dei 3 anni) + 0,30 punti per ogni mese (o
frazione superiore ai 15 giorni) eccedente i 180 giorni nello stesso
anno accademico - lett. a) + lett. b) fino ad un massimo di punti 1,80;
calcolare solo lett.c) per gli anni accademici nei quali non si è
raggiunto il periodo di 180 giorni di insegnamento (fino ad un massimo
di punti 1,20).
per gli incarichi con co.co.co. o con altra tipologia di contratto
attribuire punti 0,60 per ogni anno accademico con servizio prestato
per almeno 125 ore (che concorre al requisito minimo dei 3 anni) + 0,15
punti per ogni frazione superiore alle 15 ore eccedenti le 125 ore
nello stesso anno accademico - lett.d) + lett.e) fino ad un massimo di
punti 1,20;
calcolare solo lett.f) per gli anni accademici nei quali non si è
raggiunto il periodo di 125 ore di insegnamento (fino ad un massimo di
punti 0,60).
Per ciascun anno accademico il servizio fatto valere può riferirsi
anche a contratti diversi, insegnamenti diversi o espletato in
istituzioni diverse fino ad un massimo di punti 1,80.
Si ribadisce che nella valutazione del servizio possono essere sommati
i servizi prestati con diverse tipologie di contratti (esempio: tempo
determinato+co.co.co. o altra tipologia contrattuale) fino al
raggiungimento della soglia massima di valutazione di 3,60 punti per
anno accademico per lo stesso insegnamento della domanda di ammissione
(art. 9, lett.A punto 1) e fino a 1,80 punti per insegnamento diverso
(art.9, lett. A, punto 2).
Il D.M. prevede l'anno 2001 come anno di decorrenza per il costituzione
delle graduatorie, esclusivamente con riferimento al requisito di
ammissione; pertanto eventuali ulteriori periodi di insegnamento svolti
prima del 2001 potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito degli
ulteriori titoli di servizio.
Si segnala che i candidati potrebbero avere inserito il servizio
richiesto come requisito di ammissione secondo le seguenti diverse
modalità:
1) tutto nella Sezione D: sia il requisito minimo (180 giorni/125
ore) che eventuali ulteriori periodi/ore relativi allo stesso
anno accademico; cioè tre anni accademici completi nella Sezione
D e gli ulteriori titoli nella sezione E;
2) solo il requisito minimo (180 giorni o 125 ore) nella sezione D e
l'ulteriore periodo/ore dello stesso anno accademico nella Sezione E;
3) tutto nella Sezione D come illustrato al num. 1 e ripetuto nella
sezione E il periodo ulteriore rispetto al requisito minimo (180
giorni/125 ore) riferito allo stesso anno accademico.
Al riguardo, come anticipato nell'Avviso del 30 luglio scorso
pubblicato sul sito Afam e sul sito del Cineca, codeste Commissioni
dovranno comunque valutare il servizio una sola volta e nel
rispetto rigoroso di quanto indicato nel D.M. e nelle presenti Linee
Guida.
Possono essere accettate esclusivamente le domande inoltrate via web.
Codeste Commissioni vorranno verificare che la documentazione prevista
dall'art. 6, comma 5, sia stata presentata in modalità cartacea entro
il termine previsto dallo stesso articolo, ai fini della valutazione di
quanto documentato.
Si rammenta che in caso di inoltro a mezzo raccomandata fa fede il
timbro postale di spedizione.
Il Capo Dipartimento
Prof. Marco Mancini