Alla luce della recente
pronuncia della Cassazione, dopo un’interpretazione contrastante sulla
natura dell’indennità sostitutiva, Anief mette a disposizione i modelli
per chiedere al Mef-Agenzia delle Entrate la restituzione, fino a 4.000
Euro, delle trattenute illegittimamente operate sulle ferie pagate per
i periodi di supplenza svolti a partire dall’a.s. 2002/2003, vista la
prescrizione decennale. Interrompi subito la prescrizione. In caso di
rifiuto, si patrocinerà l’opportuna azione legale nella competente
commissione tributaria. Chiedi il modello a tassa.ferie@anief.net.
Mentre alcuni dirigenti scolastici ricevono le diffide elaborate dai
quadri sindacali dell’Anief in merito a ordini di servizio che
vorrebbero obbligare i precari assunti al termine delle attività
didattiche (30 giugno) a prendere le ferie durante la sospensione delle
lezioni contro la normativa vigente, si apre un nuovo contenzioso sulle
ferie non godute e pagate ai precari per gli anni trascorsi, vista la
nuova sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce una dei due
precedenti orientamenti sulla natura risarcitoria dell’indennità
sostitutiva delle ferie “in quanto essa è pur sempre correlata ad un
inadempimento contrattuale del datore di lavoro”. Il fondamento
dell’indennità è da individuarsi non già nella prestazione lavorativa
resa ma nel danno subito dal lavoratore a causa del mancato godimento
del periodo di riposo. La Corte di Cassazione, con sentenza 1462 dello
scorso 9 luglio, ha ribadito il principio per cui in relazione al
carattere irrinunciabile del diritto alle ferie - garantito anche
dall'articolo 36 della Costituzione - ove in concreto le ferie non
siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di
lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. La sentenza
richiama la pronuncia 10341/2011 per l'importante conseguenza derivante
dalla natura risarcitoria del compenso sostitutivo per le ferie non
godute: il termine di prescrizione per chiedere il pagamento
dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, cui si aggiunge
anche l'indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è
quello ordinario decennale, perché il diritto rivendicato - essendo
direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di
lavoro - ha natura squisitamente risarcitoria, precisando che la
decorrenza del termine prescrizionale inizia in costanza di rapporto. A
questo punto, Anief ritiene che possa essere restituita la tassazione a
tutti i precari della scuola operata sulla monetizzazione delle ferie
non godute. L’iniziativa riguarda tutti gli attuali precari nonché
tutti i docenti che hanno ottenuto il ruolo negli ultimi anni ma hanno
alle spalle (nei dieci anni precedenti) anni di precariato. Sebbene la
stessa Corte di Cassazione, in passato, abbia affermato la natura
retributiva delle ferie e abbia legittimato la trattenuta, infatti,
esiste un altro orientamento dal tenore opposto, più consono alla
direttiva e alla giurisprudenza comunitaria (n. 88/2003), alla nostra
Costituzione (art. 36), sempre più ribadito negli ultimi anni anche
dalle Commissioni tributarie e condiviso dal Consiglio di Stato secondo
cui il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere
soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria. Nel caso fosse
affermata definitivamente questi tesi, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe
restituire al personale della scuola quanto indebitamente trattenuto
negli ultimi dieci anni. Si tratta di parecchie migliaia di euro
trattenute nel cedolino alla voce indennità ferie non godute - Codice
Competenze 806/305, all’incirca 400 Euro all’anno che moltiplicato per
dieci anni, ai sensi dell’ex art. 2946 Codice civile, supera i 4.000
Euro. Per questa ragione è importante inviare fin da subito, per
interrompere la prescrizione, un’istanza di rimborso motivata
all'ufficio delle entrate che il sindacato mette a disposizione. In
caso di diniego, Anief patrocinerà l’iniziativa legale per
l'impugnazione nella Commissione tributaria competente.
Anief.org