FAQ
CHI PUO’ ISTITUIRE E ATTIVARE I PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI
SPECIALI?
Gli atenei e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo
didattico di cui al decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di
didattica della Musica, e al decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82.
QUALI SONO GLI ANNI ACCADEMICI DI ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI
PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
AA.AA. 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015.
CHI PUO’ PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
I docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in
possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. n.39/1998 e dal
D.M. n.22/2005 che abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico
1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni
di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di
formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per
l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
QUALI SONO I SERVIZI VALIDI?
L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei
quali su una specifica classe di concorso. Almeno un anno di servizio
deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si
chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.
Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180
giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi
dell’art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati,
nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle
scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
COME E’ VALUTABILE IL SERVIZIO NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE?
Il servizio prestato nei centri di formazione professionale deve essere
riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e prestato
nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.
E’ VALIDO IL SERVIZIO PRESTATO NEL SOSTEGNO?
SI, alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso,
avendo come riferimento la graduatoria che ha costituito titolo di
accesso al servizio sul sostegno.
E’ NECESSARIO OPTARE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO?
SI - Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più
di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando
il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi di
tirocinio ordinari
QUALI SONO LE CLASSI DI CONCORSO RICHIEDIBILI?
Quelle previste nelle tabelle A, C e D allegate al D.M.39/98.
COME VA INOLTRATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata agli Uffici
Scolastici Regionali tramite apposita istanza online.
SONO PREVISTI PERCORSI SPECIALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA
SCUOLA PRIMARIA?
SI, gli aspiranti in possesso dei titoli di studio conseguiti al
termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola
magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o
comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, che hanno maturato almeno
tre anni di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o nella
scuola primaria, hanno diritto all’accesso ai corsi speciali previsti
dall’art. 15, comma 16 del D.M. 249/2010. Il titolo conseguito al
termine del percorso dà diritto all’accesso alla seconda fascia delle
graduatorie d’istituto.
SI POSSONO CUMULARE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA?
SI, fermo restando che, ai fini del computo dei tre anni, per ciascun
anno deve essere prestato il servizio nella stessa tipologia di posto.
I TITOLI DI ABILTAZIONE CONSEGUITI AL TERMINE DEI PERCORSI FORMATIVI
SPECIALI COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI?
I titoli di abilitazione consentono l’inserimento nella seconda fascia
delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione
ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.
Miur