Alla luce delle
nuove disposizioni in materia di pensionamento e mantenimento in
servizio del personale scolastico dettate con D.M. n. 97/12 e C.M. n.
98/12 ed in vista delle scadenze delle domande da presentare entro il
25 gennaio, esclusivamente on line, il sindacato SAB ha inteso indire
una serie di incontri fra il personale interessato, nelle sedi
sindacali, secondo il seguente calendario:
ROSSANO- 10 gennaio ore 16,30 –giovedi- c/o sede SAB VIA
CASSIODORO n. 21;
TREBISACCE- 11 gennaio ore 16,30 –venerdi- c/o SAB V.le della
Libertà (sopra INPS);
SAN GIOVANNI IN FIORE- 12 gennaio ore 15 –sabato- c/o SAB Via dei
Cappuccini 36;
PAOLA- 16 gennaio ore 16 -mercoledi- c/o SAB Via Lao n.9 rione
Sant’Agata;
PRAIA A MARE- 18 gennaio ore 15,30 –venerdi- Via dell’Industria c/o
liceo linguistico “Lanza”, dietro supermercato CONAD, x le altre sedi
SAB secondo i normali orari di ricevimento;
I requisiti da possedere al 31/12/2011, per il pensionamento, sono:
36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica
35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica. Per
raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età
e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di
contribuzione).
Restano anche confermati sia il diritto alla pensione di anzianità al
raggiungimento dei 40 anni di contributi che il diritto alla pensione
di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61
anni per le donne.
Per le donne resta in vigore, fino al 31 dicembre 2015, la norma
prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente
l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità
contributiva, requisiti posseduti entro il 31/12/2012, optando per il
calcolo contributivo.
Dal 1 gennaio 2013 i requisiti, da possedersi al 31 dicembre 2013, sono
così modificati:
Pensione di vecchiaia: 66 anni e 3 mesi di età per uomini e donne, con
almeno 20 anni di anzianità contributiva al 31/12/2013.
Pensione anticipata: 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le
donne; 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per gli uomini,
senza operare alcun arrotondamento.
La valutazione delle istanze di permanenza in servizio deve tener conto:
delle situazioni di esubero provinciale, con riferimento non solo agli
organici di diritto dell’a.s. 2012-2013, ma anche alla prevedibile
evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2013/2014;
deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della
classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per
evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative
occupazionali del personale precario.
Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo
maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011,
compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che
raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013.
Nessuna modifica ha subìto la disciplina dei mantenimenti in
servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione
(art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994). Nel 2013, pertanto,
potrà chiedere la permanenza in servizio il personale che
compiendo 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 non è in possesso
di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. Con la riforma
viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e,
quindi, sono resi inapplicabili, dal 1.1.2012, tutte le disposizioni
che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio
sino al raggiungimento del massimo pensionabile (art. 509, comma 2, del
d.lgs. n. 297 del 1994).
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB